Corte costituzionale

Sentenza n. 883/1988

Altra decisione · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 9 aprile 1987, n. 224

recante "Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei

servizi delle unità sanitarie locali", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 17

aprile 1987, depositato in cancelleria il 24 aprile 1987 successivo

ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 17 aprile 1987, il Commissario

dello Stato per la regione Siciliana, ha impugnato davanti a questa

Corte gli artt. 2, 3, 5 quinto comma e 7 secondo comma, della legge

approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 9 aprile 1987,

recante "Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei

servizi delle unità sanitarie locali", deducendone l'illegittimità

costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto

speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.

Ad avviso dell'organo ricorrente le disposizioni censurate, nelle

parti in cui:

a) ammettono ad appositi concorsi riservati il personale

incaricato ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, (art.

3) o, comunque, in servizio ad una certa data presso il policlinico

universitario di Palermo (art. 5, quinto comma), prescindendo dal

possesso degli altri requisiti di ammissione stabiliti dalla

normativa statale, e in particolare, dal limite di età;

b) prevedono l'inquadramento automatico dei precari risultati

idonei in precedenti concorsi pubblici, senza porre alcun limite alla

validità temporale delle relative graduatorie (art. 2), ovvero del

personale proveniente dai disciolti enti mutualistici, sulla base

delle funzioni svolte e non già delle qualifiche effettivamente

rivestite negli ordinamenti di provenienza (art. 7, secondo comma),

violerebbero il limite dei "principi ed interessi generali cui si

informa la legislazione dello Stato" e al quale la potestà

legislativa regionale in materia di igiene e sanità deve sottostare,

ponendosi altresì in contrasto con il principio di buon andamento

della P.A.

2. - La regione Sicilia si è costituita, sostenendo

l'infondatezza delle censure formulate e concludendo per la reiezione

del ricorso. Considerato in diritto

1. - Oggetto della impugnativa da parte del Commissario dello

Stato per la regione siciliana sono gli artt. 2, 3, 5, quinto comma e

7, secondo comma, della legge approvata dalla Assemblea regionale

siciliana nella seduta del 9 aprile 1987, recante "Nuove norme in

materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità

sanitarie locali", di cui viene denunciata l'illegittimità

costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto

speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.

2. - La legge comprendente le disposizioni censurate, promulgata

con la data del 27 maggio 1987, n. 32, è stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 maggio 1987, n. 22,

nella quale è anche pubblicata la legge 27 maggio 1987, n. 33,

recante il titolo: "Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1987, n.

32, concernente Nuove norme in materia di personale e di

organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali".

Orbene, la legge n. 33 citata, dispone all'art. 1 che "Alla legge

regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia

di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie

locali, sono apportate le seguenti modifiche: sono soppressi l'art.

2, l'art. 3, le parole "prescindendo dai limiti di età" contenute

nel quinto comma dell'art. 5, nonché il secondo comma dell'art. 7".

Con l'esplicita abrogazione contenuta nell'art. 1 della legge n.

33 sono perciò venute meno tutte le norme e le disposizioni

contenute nella coeva legge n. 32 che avevano costituito oggetto di

impugnativa da parte del Commissario dello Stato, le quali non hanno

potuto esplicare alcuna efficacia dal momento che la legge che le

abrogava è stata pubblicata nel medesimo numero della Gazzetta

Ufficiale, ed è entrata in vigore nello stesso giorno previsto per

l'inizio della loro vigenza.

In ordine alla proposta impugnativa deve perciò essere dichiarata

la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:883 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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