Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4

della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (compensi spettanti ai periti,

consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite

a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa

il 30 giugno 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Ferrara nel

procedimento civile vertente tra Salvatori Antonio e Di Mella

Giancarlo, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra Antonio Salvatori e

Giancarlo Di Mella davanti al tribunale di Ferrara, il giudice

istruttore, dovendo provvedere, a sensi dell'art. 24 delle disposizioni

per l'attuazione del codice di procedura civile, alla liquidazione del

compenso al consulente tecnico ing. Guido Gargioni, nominato dal

tribunale con ordinanza collegiale del 21 dicembre 1966, sollevava, con

ordinanza del 30 giugno 1968, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, in

riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.

Riteneva preliminarmente d'essere legittimato ad elevare

l'incidente in quanto il giudice istruttore civile ha carattere

giurisdizionale ed in quanto l'emittendo provvedimento (rientrante

nella di lui competenza funzionale ed esclusiva) ha natura decisoria

(almeno per quanto concerne il quantum debeatur).

Assumeva, quindi, che la sollevata questione fosse rilevante.

Ed infine, a sostegno della asserita non manifesta infondatezza,

ricordava, riportandosi in particolare agli artt. 3 e 4 della citata

legge n. 1426 del 1956, che le prestazioni del consulente tecnico

nell'interesse dell'ufficio debbono essere ragguagliate a vacazioni,

che per vacazione si intende un periodo lavorativo di due ore, che il

magistrato liquidatore, in caso di assistenza e collaborazione con

l'ufficio durante l'assunzione di prove, deve limitarsi a prendere atto

dell'orario per il quale il consulente tecnico ha prestato

effettivamente la propria opera, e comunque ed in ogni altro caso deve

calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso

riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie

per l'espletamento dell'incarico, e che il compenso unitario per le

vacazioni è di lire 1.000, 700 o 500 a seconda del titolo di studio di

cui il consulente tecnico sia munito, ed è aumentabile in ragione di

un quarto (per il solo procedimento civile). E da tali norme (posto che

nella prassi giudiziaria i termini per l'espletamento dell'incarico

vengono assegnati e le vacazioni calcolate con estrema larghezza al

fine di ubbidire al precetto dell'art. 36, comma primo, della

Costituzione, e tenuto conto per altro che in alcune ipotesi non

giovano codesti espedienti, i quali, oltre tutto, sono illegittimi ed

inopportuni) ricavava la esistenza di una "intollerabile situazione,

per cui l'opera altamente qualificata di un ingegnere viene retribuita

nella migliore delle ipotesi, in misura inferiore a quella di un

modesto operaio qualificato, il muratore - (lire 500 all'ora per

l'ingegnere di fronte a lire 1.250 all'ora per il muratore)".

Osservava, infine, il giudice a quo che la pratica assurdità della

cosa sarebbe confermata attraverso la comparazione delle anzidette

tariffe con quelle professionali per gli ingegneri approvate con D.M.

25 febbraio 1965 che prevedono un compenso di lire 3.000 per ogni

vacazione di una sola ora e che sarebbero applicabili nella specie ove

le norme che prevedono le prime dovessero essere dichiarate

costituzionalmente illegittime.

2. - L'ordinanza veniva regolarmente notificata alle parti in

causa, al consulente tecnico per le cui prestazioni avrebbe dovuto

essere liquidato il compenso, e al Presidente del Consiglio dei

ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della

Camera dei deputati ed infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

261 del 12 ottobre 1968.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.

Spiegava intervento, invece, il Presidente del Consiglio dei

ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto

di intervento e deduzioni depositato il 2 ottobre 1968, e con memoria

dell'8 aprile 1970, chiedeva che la questione fosse dichiarata

preliminarmente inammissibile ed in ogni caso non fondata.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'incidente di legittimità

costituzionale non sarebbe ammissibile perché l'orientamento, al

riguardo, di questa Corte, espresso soprattutto nella sentenza n. 109

del 1962, si baserebbe sul modo in cui la questione deve essere

proposta e sulla competenza alle relative valutazioni le quali

sarebbero riservate "all'organo giudiziario come tale e cioè al

Collegio e non all'istruttore, a prescindere dalla specifica competenza

di questo per specifici settori o per singoli provvedimenti".

La questione, in ogni caso, sarebbe infondata nel merito.

L'ordinanza de qua, in effetti, non avrebbe denunciato la

legittimità del sistema delle norme circa i compensi spettanti ai

consulenti tecnici ed agli altri ausiliari della giustizia stabilito

con la citata legge n. 1426 del 1956, ma solo la misura dei compensi

fissi e per vacazioni stabiliti dalla legge stessa; e l'illegittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 36, della legge deriverebbe

dall'avere questa stabilito quei compensi "in misura del tutto

irrisoria".

Senonché, ad avviso dell'Avvocatura, la specie in esame non

concretizzerebbe un rapporto di lavoro inquadrabile nell'ambito del

principio stabilito nel citato art. 36, comma primo, ma un semplice

rapporto di collaborazione tra il consulente tecnico, investito di un

munus publicum, e l'organo giudiziario; ed il compenso riconosciuto ai

consulenti tecnici non sarebbe una "retribuzione" per l'opera prestata

e potrebbe quindi essere differente da quello previsto dalle normali

tariffe professionali, alle quali inesattamente si sarebbe richiamata

l'ordinanza. Considerato in diritto :

1. - In un procedimento civile pendente davanti al tribunale di

Ferrara il giudice istruttore ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n.

1426, in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione,

assumendo che in forza delle norme denunciate e sulla base delle

tariffe in esse previste si verifica "la intollerabile situazione, per

cui l'opera altamente qualificata di un ingegnere viene retribuita,

nella migliore delle ipotesi, in misura inferiore a quella di un

modesto operaio qualificato, il muratore", e che "la pratica assurdità

della cosa è confermata dalla comparazione delle tariffe adottate

dalla legge in questione con le tariffe professionali per gli ingegneri

approvate con D.M. 25 febbraio 1965".

2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la

inammissibilità della questione in quanto la stessa sarebbe stata

sollevata dal giudice istruttore anziché dal collegio.

Dell'esame del problema si è fatto carico il giudice a quo, il

quale ha ritenuto la propria legittimazione al riguardo, argomentando

dal carattere di organo giurisdizionale del giudice istruttore civile e

dalla natura decisoria del provvedimento che sia irrevocabile o non

modificabile e sia logicamente pregiudiziale ed influente sulla

pronuncia che definisce il processo nel quale esso è inserito; ed in

particolare dal fatto che il provvedimento previsto dall'art. 24 delle

disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sarebbe

riservato al giudice istruttore (per sua competenza funzionale ed

esclusiva), non sarebbe revocabile, modificabile o impugnabile e

concorrerebbe in modo vincolante alla formazione della decisione

collegiale finale in ordine alle spese (art. 90 e ss. C.P.C.) e non

avrebbe quindi carattere ordinatorio (ex art. 127 C.P.C.) o

istruttorio.

L'eccezione di inammissibilità dell'incidente non appare fondata.

Infatti, in sede di liquidazione del compenso al consulente tecnico

d'ufficio, il giudice istruttore civile è organo giurisdizionale ed

emette, nel caso, un provvedimento decisorio: e, poiché,

nell'emetterlo, doveva e deve applicare le norme impugnate, ha potuto

legittimamente denunciarle a questa Corte.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

La Corte non si nasconde la possibilità che le tariffe previste

dalle norme denunciate siano odiernamente considerate inadeguate specie

perché sono trascorsi vari anni dalla data in cui esse sono entrate in

vigore e nel frattempo non è rimasto inalterato il potere d'acquisto

della moneta, ma è dell'avviso che non ricorra il denunciato contrasto

con l'art. 36, comma primo, della Costituzione.

Il raffronto che con l'ordinanza di rimessione è posto tra i

compensi spettanti ai consulenti tecnici (ed in particolare a quelli,

come gli ingegneri, forniti di titolo di studio universitario o

equivalente) per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria e quelli spettanti agli stessi professionisti sulla base

del D.M. 25 febbraio 1965 e per le stesse prestazioni, anche se

denuncia una non uniformità di trattamento (che nella specie per altro

non è invocata direttamente, ma solo come fonte di convincimento in

ordine all'asserita intollerabile e assurda situazione in cui

verserebbero i consulenti d'ufficio), pone in risalto che nell'ipotesi

di cui si tratta il criterio o metodo di valutazione delle singole

operazioni e la misura unitaria del compenso sono fissati per ragioni

di politica legislativa: esse costituiscono il risultato di scelte del

Parlamento, che nella specie non sono irrazionali. I consulenti tecnici

d'ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici

giudiziari, ma sono ausiliari del giudice, in quanto tenuti e chiamati

a svolgere una funzione nell'ambito del processo.

Per tale qualità non possono essere considerati, a proposito della

valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione del relativo

compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi: la diversità

delle posizioni si riflette su quella dei rispettivi compensi. D'altra

parte, non è escluso che la differente e minore entità di quelli

spettanti ai consulenti di ufficio trovi riscontro nell'esigenza di

carattere pubblico che siano contenute le spese giudiziali, con

l'implicita e sostanziale imposizione di prestazioni personali a carico

di categorie di persone tipicamente individuate.

Il raffronto nei termini sopra ricordati non è utilmente posto. E

non lo è, del pari, l'altro tra i compensi previsti dalle norme

denunciate e le retribuzioni spettanti a dati lavoratori subordinati:

oltretutto, per la mancanza di omogeneità tra i due tipi di

prestazioni e per la diversità delle situazioni economico - sociali di

coloro che le pongono in essere.

4. - Infine l'art. 36, comma primo, della Costituzione è male

addotto innanzitutto, perché il lavoro svolto dai consulenti tecnici

d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un

necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi

un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima.

Ed in secondo luogo, perché non c'è modo di valutare in che misura

quel lavoro giochi nella complessiva attività di coloro che in

concreto lo svolgono e come i compensi per le relative operazioni (a

parte l'impossibilità o difficoltà di coglierne la totale entità)

concorrano alla formazione dell'intero reddito professionale del

singolo prestatore.

La situazione in cui si trovano i consulenti d'ufficio, e che non

è dissimile da quella delle categorie dei periti, degli interpreti e

dei traduttori, potrebbe anche apparire tale da suggerire iniziative o

modifiche sul terreno legislativo nel rispetto delle esigenze di

carattere pubblico e privato concorrenti nello svolgimento del processo

civile. Ma essa non conduce, a proposito delle norme che la comportano,

ad alcuna violazione dell'art. 36, comma primo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli articoli 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui

compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e

traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità

giudiziaria), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in

riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari