Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della

legge 18 aprile 1962, n. 208, recante "Modifiche alla tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", promosso con ordinanza

emessa il 21 maggio 1965 dal Tribunale di Torino nel procedimento

civile vertente tra Arneri Enrico e Gai Paolo, iscritta al n. 216 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile tra il Sig. Enrico

Arneri, appaltatore di imposte nel Comune di Collegno, ed il Sig.

Paolo Gai, il Tribunale di Torino, ritenuta rilevante e non

manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sollevata dal

convenuto, ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa

Corte.

Nell'ordinanza emessa il 21 maggio 1965, il Tribunale, richiamata

la sentenza n. 2 del 1962 con la quale la Corte dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del T.U. della finanza

locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175), osserva che il legislatore

con la successiva legge 18 aprile 1962, n. 208, ha modificato la

disciplina relativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, ma ha anche stabilito in via transitoria (art. 7) che per le

occupazioni effettuate prima o dopo il 4 febbraio 1962 (giorno

successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte) i

Comuni e le Provincie hanno diritto di chiedere gli arretrati in base

alle tariffe in vigore alla data del 3 febbraio 1962. Tale norma,

secondo il giudice a quo, è formalmente nuova, ma al pari di quella

che venne dichiarata illegittima è in contrasto con l'art. 23 della

Costituzione perché, in sostanza, finisce col conferire nuovo vigore a

tariffe la cui determinazione venne effettuata nell'esercizio di un

potere amministrativo non limitato e non circoscritto dalla legge.

Il Tribunale osserva che il caso attuale è del tutto analogo a

quello deciso con la sentenza n. 73 del 1963, la quale dichiarò

l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 5 luglio 1961,

n. 641, che aveva ridato vigore transitorio alle tariffe in tema di

pubblicità emanato in forza di una legge poi dichiarata

costituzionalmente illegittima. Il Tribunale ricorda che in quella

occasione la Corte accertò l'illegittimità in riferimento

all'articolo 136 della Costituzione, ma espone l'avviso che il

contrasto con la Costituzione debba esser visto in riferimento all'art.

23, e ciò sia perché la norma impugnata non può essere considerata

come fonte di riviviscenza della precedente norma dichiarata

illegittima, sia perché il precetto contenuto nell'art. 136 sembra

rivolto agli organi che devono applicare la legge, non al legislatore.

Il Tribunale, tuttavia, in ossequio al precedente giurisprudenziale,

solleva la questione anche in riferimento all'art. 136.

2. - L'ordinanza è stata notificata alle parti ed al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965.

Nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita e non è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa,

pertanto, a norma del secondo comma dell'art. 26 della legge 11 marzo

1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Con sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962 questa Corte dichiarò

l'illegittimità costituzionale, per inosservanza della riserva di

legge disposta dall'art. 23 della Costituzione, dell'articolo 195 del

T.U. della finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175), relativo

alle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La successiva legge 18 aprile 1962, n. 208, ha apportato modifiche

alla materia ed ha fissato i criteri ed i limiti del potere di

imposizione attribuito alle autorità amministrative locali: nell'art.

7, tuttavia, la legge ha stabilito che, per l'ipotesi in cui non sia

stata pagata alcuna tassa per le occupazioni effettuate prima o dopo il

4 febbraio 1962, "i Comuni e le Provincie avranno diritto di chiedere

gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio

1962".

La Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale di

tale disposizione, sollevata dall'ordinanza di rimessione in

riferimento sia all'art. 23 che all'art. 136 della Costituzione, sia

fondata.

2. - L'opinione, sostanzialmente condivisa dal giudice a quo,

secondo la quale l'art. 136 della Costituzione, disponendo che la norma

di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere

efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione,

avrebbe per destinatario solo chi è chiamato ad applicare la legge e

non anche il legislatore, appare priva di fondamento. La disposizione

costituzionale, invero, pone un divieto che non può non operare erga

omnes: essa, infatti, non solo comporta che la norma dichiarata

illegittima non venga assunta a criterio di qualificazione di fatti,

atti o situazioni, ma impedisce anche, e necessariamente, che

attraverso una legge si imponga che fatti, atti o situazioni siano

valutati come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale non

fosse intervenuta. E come l'art. 136 sarebbe violato ove espressamente

si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua

efficacia, del pari contrastante col precetto costituzionale deve

ritenersi una legge la quale, per il modo in cui provvede a regolare le

fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegue e

raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.

3. - Alla stregua di tale premessa - e per le stesse ragioni che,

in un caso del tutto analogo, la Corte pose a fondamento della

decisione n. 73 del 24 maggio 1963 - appare chiaro il vizio nel quale

la norma denunziata è incorsa.

L'art. 7 in esame prende in considerazione le occupazioni di spazi

ed aree pubbliche intervenute prima dell'entrata in vigore delle

tariffe deliberate in base alla nuova disciplina introdotta con gli

artt. 1 e 2 della legge: occupazioni alle quali, a partire dal 4

febbraio 1962 - e quale che fosse il momento (anteriore o posteriore a

tale data) al quale risalivano - non erano più applicabili quelle

tariffe che, adottate in base al precedente sistema, erano state

caducate dalla cessazione di efficacia dell'art. 195 T.U. della finanza

locale, conseguente alla sentenza (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 31 del 3 febbraio 1962) che dichiarò tale norma costituzionalmente

illegittima.

La legge ora impugnata ha regolato tali fattispecie sottoponendole,

come si è detto, alle "tariffe in vigore il 3 febbraio 1962"; a

tariffe, dunque, che, anche se vengono assunte ad immodificabile

parametro delle imposizioni transitorie, non sono il frutto di

un'autonoma valutazione del legislatore, ma vengono recepite così come

erano state determinate dagli enti locali nell'esercizio di un potere

illegittimo perché conferito senza limiti o direttive. È evidente che

in tale modo la norma denunziata, sotto l'aspetto di una diretta

disciplina dei rapporti, ha sottoposto questi agli effetti di

provvedimenti amministrativi adottati senza il rispetto di canoni

previamente fissati dalla legge e, così operando, non solo ha violato

l'art. 136 della Costituzione, ma ha anche eluso il disposto dell'art.

23 della Costituzione. Le tariffe ed il potere, assolutamente libero,

sul quale esse poggiavano si collegano, infatti, in un nesso

inscindibile, con la conseguenza che attraverso il richiamo alle

tariffe vigenti il 3 febbraio 1962 la legge non ha dato vita ad una

disciplina diversa e, perciò, autonoma rispetto a quella divenuta

inefficace, ma ha conferito rinnovato vigore al precedente sistema,

conservato nella stessa configurazione obiettiva, realizzando così un

risultato non diverso da quello che avrebbe raggiunto ove

esplicitamente avesse disposto la conservazione transitoria

dell'efficacia dell'art. 195 del T.U. della finanza locale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

18 aprile 1962, n. 208, contenente "Modifiche alla tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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