Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del

senatore Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice dell'udienza

preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso notificato il

18 agosto 2000, depositato in cancelleria il 28 successivo ed

iscritto al n. 38 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 26 gennaio 2000, emesso nell'ambito di

un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a

carico dei deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, il Giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità

adottata il 29 luglio 1999 dalla Assemblea, mediante separate

votazioni per ciascun parlamentare, con cui è stato affermato, a

norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti per

i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni

espresse dai due membri del Parlamento nell'esercizio delle loro

funzioni.

Il ricorrente premette che il Procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Bergamo aveva chiesto il rinvio a giudizio dei

deputati Sgarbi e Balocchi, contestando loro il concorso nel reato di

diffamazione aggravata - di cui viene riprodotto nel ricorso il

relativo capo di imputazione - perché durante il programma

televisivo "Sgarbi Quotidiani", trasmesso da "Canale 5" il 3 luglio

1998, nelle rispettive qualità di conduttore e di ospite avrebbero

offeso la reputazione del senatore Antonio Di Pietro, già magistrato

in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di

Milano.

Ciò premesso, il ricorrente ritiene che non sia ravvisabile

alcun collegamento funzionale tra le frasi contestate come

diffamatorie e l'esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati

Sgarbi e Balocchi e che pertanto la deliberazione adottata dalla

Camera ecceda la sfera delle attribuzioni del potere legislativo

determinate dagli artt. 55 e seguenti della Costituzione ed abbia

compresso la sfera delle attribuzioni della autorità giudiziaria

previste dagli artt. 102 e seguenti Cost.

Al riguardo, il ricorrente precisa che non è sufficiente che le

dichiarazioni si riferiscano ad un tema discusso dalla Camera dei

deputati, ma che deve trattarsi di dichiarazioni che riproducano

all'esterno quelle già rese nell'esercizio delle funzioni mediante

atti parlamentari tipici, di cui peraltro non vi sarebbe traccia

nelle attività svolte in Parlamento dai due deputati.

Inoltre, ad avviso del ricorrente la circostanza che il deputato

Sgarbi abbia pronunciato le dichiarazioni contestate come

diffamatorie nella veste di conduttore retribuito di una trasmissione

televisiva escluderebbe in radice ogni nesso con le funzioni

parlamentari.

Infine, il ricorrente rileva che la relazione della Giunta per le

autorizzazioni a procedere avrebbe espresso valutazioni di merito in

ordine alla fondatezza delle accuse mosse ai due deputati,

sconfinando dalla sfera delle attribuzioni parlamentari, in quanto

tali valutazioni sono di esclusiva spettanza della funzione

giudiziaria.

La deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera

sarebbe pertanto frutto di un "arbitrario esercizio" del potere

attribuito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e lesiva

delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Sulla base di queste argomentazioni, il rimettente chiede alla

Corte di annullare la deliberazione adottata dalla Camera.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

n. 314 pronunciata in data 11 luglio e depositata il 20 luglio 2000.

Il ricorso è stato ritualmente notificato alla Camera dei deputati,

unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 18 agosto 2000 e

depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il

28 agosto 2000.

3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita

e difesa dall'avvocato Roberto Nania, si è costituita in giudizio

chiedendo alla Corte, in via preliminare, di dichiarare irricevibile

o inammissibile il conflitto, in quanto, avendo la Camera adottato

due distinte deliberazioni in ordine alle opinioni espresse dai due

deputati, ognuna delle quali integra un autonomo atto di esercizio

del potere di fare applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.,

l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto presentare un distinto ricorso

nei confronti di ciascun deputato.

Nel merito, la resistente chiede alla Corte di dichiarare che

spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare

l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. delle

opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi

nei confronti del senatore Antonio Di Pietro.

Al riguardo, la Camera resistente deduce, in primo luogo, che non

può essere condivisa l'affermazione del ricorrente, secondo cui le

dichiarazioni "esterne" del parlamentare sono riconducibili alla

sfera delle opinioni assistite dalla garanzia dell'art. 68 Cost. solo

quando rappresentino "riproduzioni" di dichiarazioni già rese

nell'esercizio di funzioni parlamentari e mediante atti parlamentari

tipici. Così argomentando, l'insindacabilità verrebbe ridotta a

regola idonea a garantire la mera conoscibilità e pubblicità degli

atti delle Camere e verrebbe in definitiva riproposta la limitazione

della insindacabilità ai soli atti compiuti all'interno del

Parlamento.

La circostanza che il deputato Sgarbi abbia espresso le opinioni

incriminate in qualità di conduttore di una trasmissione televisiva,

che ad avviso del ricorrente escluderebbe in radice qualsivoglia

connessione tra tali dichiarazioni e la funzione parlamentare,

sarebbe del tutto irrilevante: al riguardo, la Camera resistente

rileva che la Corte, esaminando analoghi episodi di divulgazione

televisiva, ha applicato i consueti canoni relativi alla

riconducibilità delle opinioni espresse all'attività

politico-parlamentare del deputato, senza attribuire alcun rilievo al

ruolo di conduttore televisivo svolto dal deputato.

Ad avviso della resistente, anche l'affermazione del ricorrente

secondo cui con la deliberazione impugnata la Camera avrebbe

illegittimamente sconfinato nel merito delle accuse non è

condivisile. Nella relazione della Giunta si dice soltanto che

"sorprende che per dichiarazioni siffatte si sia dato inizio

addirittura ad un procedimento penale", esprimendo un giudizio

strettamente riferibile alla insindacabilità e alla sua "evidenza".

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le opinioni

manifestate nella trasmissione televisiva dai due deputati

troverebbero invece pieno riscontro sia nel "generale contesto

politico-parlamentare dell'epoca", vertendo la conversazione da loro

intrattenuta proprio sui contenuti delle norme recentemente approvate

in materia di finanziamento ai partiti, sia nel ruolo di spicco

assunto da entrambi in sede parlamentare. In particolare, la

resistente fa riferimento all'attività posta in essere:

dall'on. Balocchi quale coordinatore dei segretari

amministrativi dei partiti per la presentazione di proposte comuni;

dall'on. Sgarbi come co-firmatario della proposta di legge

concernente "nuove norme in materia di finanziamento ai partiti e

agli eletti in carica", presentata il 30 dicembre 1998;

da entrambi mediante i ripetuti interventi nel corso della

discussione di tale proposta di legge;

e, sempre da entrambi, mediante la esternazione in sede

parlamentare di "posizioni fortemente critiche nei confronti della

contrarietà espressa dal senatore Di Pietro e dal movimento

dell'"Italia dei valori" alla disciplina del finanziamento ai

partiti", in particolare dall'on. Sgarbi con l'intervento in aula del

28 aprile 1998 e dall'on. Balocchi con una interrogazione del

20 luglio 2000.

In conclusione, ad avviso della resistente, le dichiarazioni

oggetto delle deliberazioni di insindacabilità "si sono limitate ad

offrire un più ampio risalto al confronto, assai serrato e polemico,

consumatosi in Parlamento tra sostenitori e avversari della nuova

normativa concernente il finanziamento pubblico dei partiti",

riproponendo gli stessi contrasti e le stesse polemiche che avevano

caratterizzato la discussione parlamentare.

Con successiva memoria presentata il 3 dicembre 2001 la difesa

della Camera dei deputati ha sinteticamente riproposto le

argomentazioni esposte in precedenza, richiamandosi anche alle più

recenti decisioni di questa Corte in materia e concludendo che tra il

nucleo essenziale degli interventi e delle iniziative parlamentari

dei due deputati e le dichiarazioni incriminate intercorre quella

coincidenza che legittima l'operatività della prerogativa

parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dal Giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso nei

confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione adottata

dall'Assemblea il 29 luglio 1999 con separate votazioni per ciascuno

dei due deputati interessati, con le quali è stata affermata, a

norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,

l'insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Vittorio

Sgarbi e Maurizio Balocchi, per le quali pende procedimento penale

per il reato di diffamazione aggravata commesso in concorso tra loro

in danno del senatore Antonio Di Pietro.

Le espressioni ritenute diffamatorie sono state pronunciate nel

corso del programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", trasmesso da

"Canale 5", durante il quale l'on. Sgarbi in qualità di conduttore e

l'on. Balocchi in qualità di ospite della trasmissione avevano

intrattenuto una conversazione avente ad oggetto le contraddizioni e

l'incoerenza tra le posizioni assunte dal senatore Di Pietro nel

dibattito parlamentare al Senato sul tema del finanziamento pubblico

dei partiti e i comportamenti personali e gli atteggiamenti politici

tenuti dallo stesso in precedenti circostanze.

2. - Il ricorso è inammissibile.

3. - Dal capo di imputazione per il reato di diffamazione, ove è

trascritta la conversazione intercorsa tra i due deputati durante il

programma televisivo, emerge che ciascuno di essi ha espresso

specifiche opinioni sul tema e sul personaggio ai quali era dedicata

la trasmissione. Malgrado il reato di diffamazione sia contestato a

titolo di concorso, le posizioni dei due deputati sembrano dunque

avere una loro autonomia, evidentemente anche con riferimento ai

rapporti tra le espressioni loro attribuite e l'esercizio delle

funzioni parlamentari.

L'autonomia della posizione dei due parlamentari trova conferma

nella procedura seguita dalla Giunta per le autorizzazioni e

dall'Assemblea, che hanno entrambe avvertito l'esigenza di sottoporre

a separate votazioni, riferite a ciascuno dei due deputati, la

proposta e, poi, la deliberazione di insindacabilità. Dal canto suo,

al fine di dimostrare l'esistenza di un collegamento tra le

espressioni contestate e l'esercizio di funzioni parlamentari, la

difesa della Camera resistente si richiama, tra l'altro, a specifici

e distinti atti tipici propri di ciascuno dei due deputati, alcuni

precedenti, altri successivi alla trasmissione televisiva, quali

interventi nel corso del dibattito in aula, interrogazioni,

presentazione di proposte di legge.

4. - A fronte di questa situazione di fatto, il ricorrente non

individua le specifiche dichiarazioni contestate a ciascuno dei due

deputati, rispetto alle quali dovrebbe essere verificato il nesso con

l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Le posizioni dei due deputati avrebbero invece dovuto essere

mantenute separate proprio ai fini della verifica dell'esistenza del

nesso funzionale, posto che dagli interventi pronunciati in aula

dall'on. Balocchi e dall'on. Sgarbi nel corso del dibattito sui

disegni di legge in tema di finanziamento pubblico ai partiti,

rispettivamente il 28 e il 29 aprile 1998, allegati dalla difesa

della Camera resistente, emergono valutazioni differenziate in

riferimento al senatore Di Pietro.

Il ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Bergamo si rivela pertanto carente in ordine alla motivazione sui

presupposti di fatto che stanno a base del conflitto nei confronti

della Camera dei deputati, e va conseguentemente dichiarato

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare

del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con

l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari