Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1990

Altra decisione · depositata il 26/02/1990 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9

della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre

1989 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Concessione di

contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di

strutture ad essi funzionalmente connesse" promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 ottobre 1989,

depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 80 del

registro ricorsi 1989;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 ottobre 1989 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge regionale della Valle

d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 1989,

recante "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti

di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse", in

riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,

approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

Nel ricorso si espone che con la legge impugnata la Regione ha

disposto un intervento finanziario a favore delle aziende funiviarie

volto a favorire la realizzazione di impianti di risalita e di

strutture di servizio funzionalmente connesse a tali impianti. In

particolare, l'art. 4 della legge in oggetto ha previsto che, per gli

impianti di particolare importanza sciistica, il contributo regionale

possa essere elevato fino all'ammontare del 90% della spesa ammessa,

mentre il successivo art. 7 ha disposto, per tutti gli impianti, la

cumulabilità dei contributi previsti da questa legge con altri

interventi di tipo creditizio concessi dalla stessa Regione oppure

con altri interventi di qualsiasi tipo concessi da soggetti diversi

dalla Regione, fino alla concorrenza della spesa totale ammessa.

Tali disposizioni, a giudizio del ricorrente, violano i limiti

della potestà legislativa regionale di tipo esclusivo sotto il

profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali nonché

delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della

Repubblica, ponendosi di conseguenza in contrasto con l'art. 2 della

legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle

d'Aosta).

La violazione discenderebbe dall'aver previsto contributi tali da

superare anche i limiti massimi previsti per le agevolazioni rivolte

alle zone meno favorite del Mezzogiorno, indicati, rispettivamente, a

livello comunitario dalla comunicazione della Commissione C.E.E. del

21 dicembre 1978 (G.U.C.E. 3 febbraio 1979, n. C 31) e, a livello

nazionale, dall'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con

conseguente introduzione nell'ordinamento di una grave sperequazione.

Un ulteriore motivo di impugnativa si riferisce alla previsione

contenuta nell'art. 9 della legge in oggetto, che ammette ai

contributi anche le spese per impianti già in esercizio dal 1985, in

violazione - si afferma - del principio generale di irretroattività

di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile.

2. - La Regione Valle d'Aosta non si è costituita in giudizio.

3. - In sede di udienza di discussione la Presidenza del Consiglio

dei Ministri ha prodotto la delibera legislativa approvata dal

Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 30 novembre 1989, con

la quale è stata disposta la revoca del disegno di legge oggetto

della presente impugnativa. Il ricorrente ha chiesto pertanto che sia

dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio la legge

regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre 1989 e recante

"Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di

risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse" è stata

revocata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con la delibera

legislativa del 30 novembre 1989, che è stata prodotta in udienza

dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

È venuta pertanto a cessare la materia del contendere nel

presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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