Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1988

Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della

legge della Regione Umbria approvata il 28 settembre 1982 e

riapprovata il 15 novembre 1982, recante "Nuova disciplina per la

raccolta dei funghi e dei tartufi, promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 dicembre 1982,

depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 50 del

registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 3 dicembre 1982 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in

relazione agli artt. 3, legge 17 luglio 1970, n. 568, 821 e 832 c.c.

42 Cost., della legge della Regione Umbria (artt. 7 e 8), riapprovata

il 15 novembre 1982, recante "Nuova disciplina per la raccolta dei

funghi e dei tartufi".

Secondo lo Stato gli artt. 7 e 8 della legge regionale eccedono la

competenza legislativa regionale, non consentendo al proprietario di

riservarsi nel proprio fondo la raccolta anche del tartufo bianco.

Infatti l'art. 7 della legge impugnata, a differenza di quanto

previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1970, n. 568, alla

formulazione del princìpio per cui la raccolta del tartufo è

libera, non fa seguire la previsione della possibilità del

proprietario di riservarne la raccolta, possibilità di riserva che

invece è implicitamente prevista dall'art. 8 a proposito del tartufo

nero (prevedendosi un contributo per l'applicazione delle tabelle).

Secondo lo Stato, la norma denunciata, facoltizzando la raccolta

senza far salvo il diritto del proprietario, non è rivolta a dettare

una modalità di esercizio dell'attività di raccolta in funzione

dell'interesse alla protezione di una specie vegetale o allo sviluppo

di un'attività economica nel campo dell'agricoltura, bensì incide,

violando l'art. 42 Cost., sul rapporto tra proprietario e bene in

quanto consente ai terzi di appropriarsi di frutti del fondo privando

di rilievo la contraria volontà del medesimo proprietario.

Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, eccependo

l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 10 dicembre 1987, le parti hanno segnalato la

sopravvenienza di nuova normativa, statale e regionale. Considerato in diritto Successivamente all'impugnazione della legge della Regione Umbria,

è intervenuta la legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, recante

"Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio

dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo", che ha

disposto una nuova organica disciplina della materia, prevedendo, in

particolare, che "la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei

terreni non coltivati" (art. 3, comma primo) e che è possibile la

raccolta "riservata" nelle tartufaie coltivate o controllate (art. 3,

commi primo e secondo).

In adempimento di quanto previsto nella suddetta legge, e nel

rispetto dei princi'pi in essa contenuti, la Regione Umbria ha

dettato una nuova disciplina di dettaglio (legge regionale 3 novembre

1987, n. 47, recante "Norme concernenti la disciplina della raccolta,

coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi").

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v.

sentt. nn. 45 del 1987, 273 e 119 del 1986;

ordd. nn. 258 e 139 del 1986), va rilevato il venir meno delle

ragioni di contrasto evidenziate nel ricorso, con la conseguente

dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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