Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1977

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del giudice istruttore presso il

tribunale di Torino, iscritto al n. 30 del registro 1976, per

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito del

rifiuto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di

trasmettere all'Autorità giudiziaria, nella loro integralità,

documenti ritenuti coperti da segreto politico- militare.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 5 maggio 1976 il giudice istruttore presso il tribunale

di Torino, nel corso di un procedimento penale promosso a carico di

Sogno Rata del Vallino Edgardo, Cavallo Luigi ed altri, ha sollevato un

conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio

dei ministri.

Esponeva che, in seguito a richiesta fatta al Servizio Informazioni

Difesa, perché fosse trasmesso il carteggio relativo all'imputato

Sogno, il S.I.D. trasmetteva parte del carteggio esistente, precisando

che i restanti documenti non potevano essere esibiti perché

riferentisi a materia connessa a "specifica attività di

controspionaggio". Il giudice istruttore esponeva di essersi rivolto al

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo se confermasse

l'esistenza del segreto politico- militare. Il Presidente del Consiglio

rispondeva che il carteggio non esibito "rientrava nella materia

connessa a specifica attività di controspionaggio", in relazione a

dati formali soggettivi (nomi di personaggi stranieri e di agenti

informatori, sigle di operazioni di CS, denominazione di uffici addetti

alle operazioni ed altri elementi analoghi) da mantenersi segreti a

tutela d'interessi politici e militari". Peraltro, poiché sotto il

profilo del contenuto tale carteggio non conteneva notizie di carattere

segreto, veniva disposta la sua trasmissione previa obliterazione "dei

dati formali soggettivi suindicati".

Il giudice istruttore di Torino lamentava che l'obliterazione

avrebbe investito anche dati sostanziali e comunque che il segreto

opposto dal Presidente del Consiglio potrebbe investire legittimamente

i nomi degli agenti informatori e gli altri dati relativi agli uffici

ed alle operazioni dei Servizi di sicurezza, ma non potrebbe

altrettanto legittimamente investire i nomi dei cittadini stranieri ai

quali ha accennato il Presidente del Consiglio, in quanto costoro

potrebbero assumere la qualità di correi - per avere contribuito

finanziariamente a quell'attività dell'imputato Sogno che, dalla

restante documentazione processuale, apparirebbe avere assunto

rilevanza penale - e non vi sarebbe ragione per assicurare loro

l'impunità.

Secondo il giudice di Torino l'Esecutivo, ponendo "un illegittimo

sbarramento al potere dovere del giudice di acquisire gli elementi di

prova necessari per la prosecuzione dell'azione penale" avrebbe

interferito nelle funzioni giurisdizionali: di qui la necessità - a

suo parere - che la Corte costituzionale valuti se nella fattispecie

possa essere lesiva per la sicurezza delle istituzioni dello Stato

l'acquisizione da parte dell'A.G. dei suddetti nominativi.

Questa Corte con ordinanza n. 49 del 1977 riteneva il ricorso

ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 disponendo

che esso fosse comunicato, unitamente all'ordinanza stessa, a cura del

ricorrente, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Poiché il giudice istruttore di Torino, con sentenza del 5 maggio

1976, aveva trasmesso il procedimento penale nel corso del quale era

insorto il conflitto al giudice istruttore del tribunale di Roma,

ritenendolo competente per territorio a proseguire il processo, questa

Corte disponeva che la cancelleria desse comunicazione della propria

ordinanza anche al giudice istruttore del tribunale di Roma.

L'autorità giudiziaria, pur provvedendo alla notifica al

Presidente del Consiglio dei ministri, non compiva il nuovo deposito

del ricorso, prescritto dall'art. 26, terzo comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né

provvedeva a costituirsi ai sensi del comma successivo.

Si è costituita, invece, l'Avvocatura dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o comunque respinto, sostanziandosi non in una

contestazione del potere dell'Esecutivo in materia di segreto

politico-militare, bensì nel modo in cui tale potere è stato

esercitato. Considerato in diritto :

Il ricorso proposto dall'Autorità giudiziaria contro il Presidente

del Consiglio dei ministri non è stato ritualmente proseguito e

pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

La legge 11 marzo 1953, n. 87 (art. 37), sulla costituzione ed il

funzionamento della Corte costituzionale, prevede, in caso di conflitti

di attribuzione fra poteri dello Stato, una particolare procedura, che

si articola in due fasi: la prima è diretta alla delibazione

dell'ammissibilità in astratto del ricorso col quale il conflitto

viene sollevato, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte

costituzionale, in quanto insorto fra organi competenti a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartengono, per la

definizione della sfera di attribuzioni determinata da norme

costituzionali. La seconda fase - eventuale - è destinata all'esame

del merito.

La prima fase si svolge senza contraddittorio fra le parti, a

seguito del deposito da parte dell'autorità ricorrente, presso la

cancelleria della Corte, del ricorso sul quale s'intende provocare la

pronuncia di ammissibilità (art. 26, primo e secondo comma, delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

pubblicate nella G.U. n. 71 del 1956).

Essa si chiude o con una pronuncia d'inammissibilità, che preclude

in modo definitivo il passaggio alla seconda fase del procedimento,

ovvero con un'ordinanza di ammissibilità, la quale invece costituisce

un provvedimento, che lascia impregiudicata, una volta costituitosi il

contraddittorio, ogni diversa e definitiva decisione anche in ordine

alla concreta ammissibilità del conflitto, ed ha come unico effetto di

autorizzare il ricorrente a provocare l'apertura della seconda fase.

Data l'autonomia delle due fasi, affinché si apra ritulmente la

seconda fase è necessario (art. 26, terzo comma, delle Norme

integrative sopra citate) che il ricorrente notifichi il ricorso e

l'ordinanza di ammissibilità agli organi interessati, ed entro 20

giorni dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della

Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite: tale

deposito è l'atto che apre la seconda fase del procedimento.

Nel caso in esame la prima fase del procedimento si era chiusa con

l'ordinanza n. 49 del 1977, con la quale questa Corte disponeva che la

propria cancelleria desse comunicazione dell'ordinanza medesima ai

giudici istruttori dei tribunali di Torino e di Roma e che il giudice

istruttore di Torino notificasse il ricorso e l'ordinanza stessa al

Presidente del Consiglio dei ministri.

Avvenute le comunicazioni suddette da parte della cancelleria di

questa Corte ai giudici istruttori di Roma e di Torino, quest'ultimo ha

provveduto a far notificare il ricorso e l'ordinanza al Presidente del

Consiglio dei ministri, ma ha omesso di depositare il ricorso presso la

cancelleria di questa Corte entro 20 giorni dall'avvenuta notificazione

al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere

applicabili in materia - per il richiamo fattone dall'art. 22 della

legge n. 87 del 1953 - i principi della normativa dettata dal

Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale, il quale, in connessione con l'art. 36 del t.u. delle

leggi sul Consiglio stesso (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), prevede la

decadenza del ricorso per l'omesso deposto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di

cui in epigrafe, sollevato dal giudice istruttore presso il tribunale

di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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