Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1965

Altra decisione · depositata il 22/12/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti:

1) di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 9 aprile 1965, recante "Stati di

previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per

l'anno finanziario 1965" limitatamente al capitolo 77 bis dell'entrata,

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 17 aprile 1965, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 22 successivo ed iscritto al n. 9 del

Registro ricorsi 1965;

2) di conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 aprile 1965,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 maggio

1965 ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1965, sorto a seguito

del decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo della Regione

siciliana 27 aprile 1949, n. 1, e dell'annesso regolamento.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Massimo

Severo Giannini, Giuseppe Guarino, Antonio Sorrentino e Vittorio

Ottaviano, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 17

aprile 1965, il Commissario dello Stato presso la detta Regione

impugnava la legge approvata nella seduta dell'Assemblea regionale del

precedente giorno 9, con la quale erano stati approvati gli stati di

previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1965. Si sosteneva nel

ricorso la illegittimità costituzionale del capitolo 77 bis

dell'entrata, che contemplava i proventi dell'esercizio del gioco

d'azzardo nel casinò di Taormina. Con successive memorie l'Avvocatura

generale dello Stato, che si era costituita in giudizio per il

Commissario dello Stato, con ampiezza di argomentazioni illustrava i

motivi del ricorso.

Si costituiva resistente la Regione, col patrocinio degli avvocati

Pietro Bodda, Massimo Severo Giannini e Giuseppe Guarino, che

contrastavano, con allegazioni del pari ampie, i detti motivi, e

chiedevano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o,

comunque, il rigetto.

Altro ricorso veniva frattanto prodotto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione, con atto

notificato il 30 aprile 1965. L'Avvocatura generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio, giustificava la

proposizione di questo secondo ricorso riferendosi al caso che, con

l'approvazione della legge del bilancio si potesse ritenere di essersi

attribuita efficacia - che era stata dall'Avvocatura negata nel

precedente ricorso - al decreto dell'Assessore al turismo della Regione

siciliana del 27 aprile 1949, n. 1, e all'annesso regolamento, sul

quale era stata basata l'iscrizione in bilancio del capitolo 77 bis.

Trattandosi di proventi di gioco d'azzardo, incidente in materia penale

riservata al potere legislativo dello Stato, l'Avvocatura sosteneva

l'incompetenza della Regione e conseguentemente chiedeva, con

l'affermazione del potere dello Stato, che il ricordato decreto fosse

dichiarato nullo e, comunque, inefficace.

Resisteva la Regione col patrocinio degli avvocati Vittorio

Ottaviano e Antonio Sorrentino i quali, con le deduzioni di

costituzione e successiva memoria, chiedevano che il ricorso fosse

dichiarato irricevibile, inammissibile o, in merito, respinto.

Nell'udienza del 14 ottobre 1965, fissata per la discussione dei

due ricorsi, i patroni della Regione siciliana esibivano copia del

verbale della seduta dell'Assemblea siciliana dell'8 ottobre, dalla

quale risulta che era stata presentata una nota di variazione al

bilancio regionale del 1965, con cui, fra l'altro, era stato soppresso

il capitolo 77 bis delle entrate, sul quale era controversia, e

chiedevano perciò che fosse dichiarata cessata la materia del

contendere. Siccome la detta nota risultava approvata, in quella seduta

dell'Assemblea, ma non votata, poiché la votazione era stata rinviata

ad una seduta successiva, la Corte rinviava le cause alla successiva

udienza del 27 ottobre.

In questa i difensori della Regione presentavano il verbale della

seduta dell'Assemblea regionale del 19 ottobre 1965 relativo alla

votazione finale della legge contenente la nota di variazione, copia

conforme della lettera di trasmissione della legge del Presidente

dell'Assemblea al Presidente della Regione; e, infine, la Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana, n. 47 del 27 ottobre, nel quale la

legge è pubblicata, col n. 32: "Variazioni allo stato di previsione

dell'entrata ecc.". Insistevano quindi nella richiesta di

dichiarazione di cessazione della materia del contendere per tutti e

due i ricorsi.

L'avvocato dello Stato dichiarava di rimettersi alla Corte. Considerato in diritto :

Approvata, votata e pubblicata la legge regionale 27 ottobre 1965,

n. 32, concernente la nota di variazione con la quale è stato, tra

l'altro, soppresso il capitolo 77 bis, già inserito nel bilancio delle

entrate del 1965, è effettivamente venuta meno la materia del

contendere, e ne deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione.

Tale dichiarazione va peraltro fatta per tutti e due i ricorsi.

Col primo, invero, si sosteneva la illegittimità costituzionale

del capitolo 77 bis sotto il riflesso che, essendo basato tale capitolo

sul regolamento annesso al decreto dell'Assessore regionale al turismo

del 27 aprile 1949, n. 1, si affermava dal Commissario governativo, e

veniva confermato dall'Avvocatura dello Stato, che il decreto e

l'annesso regolamento erano rimasti caducati o, almeno, erano da

considerarsi inefficaci a seguito delle pronunzie contenute nelle

sentenze della Corte costituzionale 26 novembre 1959, n. 58, e 12

maggio 1961, n. 23. Venuta meno, con la soppressione del capitolo,

l'assegnazione in bilancio, cessa ovviamente la materia del contendere

rispetto al ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso il

detto capitolo e la relativa assegnazione. Ma viene a cessare la

materia del contendere anche rispetto al ricorso prodotto per conflitto

di attribuzione dal Presidente del Consiglio. Questo secondo ricorso -

deve notarsi - fu proposto, sempre in relazione al ricordato decreto

dell'Assessore al turismo e all'annesso regolamento, per semplice

misura cautelativa; per il caso cioè, come espressamente è spiegato

nelle premesse del ricorso, che con l'approvazione della legge di

bilancio si ritenesse che fosse stata attribuita efficacia al decreto

stesso e al regolamento. Ora caduto, per la sopravvenuta legge

soppressiva, il capitolo e l'assegnazione in bilancio, non è più da

ipotizzare alcuna ragione di una nuova efficacia del decreto e del

regolamento. Ciò dimostra come il secondo ricorso sia da riconnettere

al primo, esclusivamente in relazione al quale è scaturito, in una

ipotesi condizionata ad una eventuale risoluzione, in un certo senso,

del primo ricorso (e perciò al primo è da dichiararsi riunito); e

dimostra come, in conseguenza, la dichiarazione di cessazione della

materia del contendere debba essere riferita anche a questo secondo

ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i due ricorsi, come sopra indicati in epigrafe, e

dichiara, per entrambi, cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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