Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 20 della

legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2, recante norme

sul riordinamento delle associazioni agrarie per l'esercizio dei

diritti sulle terre comuni, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno

1962 dalla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma

nel procedimento civile vertente tra la Società anonima Fratelli

Vascellari e C. e l'Associazione agraria Schermetzein, iscritta al n.

159 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962 e nel Bollettino Ufficiale

della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 16 ottobre 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società

Vascellari e di intervento della Provincia di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Società Vascellari, e gli

avvocati Luigi Carraro e Carlo Tinzl, per la Provincia di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra la Società

anonima Fratelli Vascellari e C. e l'Associazione agraria Schermetzein

davanti alla Sezione speciale usi civici della Corte d'appello di Roma,

il Procuratore generale sollevò in via subordinata, dopo averne

ritenuto in via principale la non rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 20 della

legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2, recante norme

sul "riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,

comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre

comuni". Le norme impugnate stabiliscono che i procedimenti pendenti

presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di

gravame, che abbiano per oggetto rapporti regolati dalla legge

provinciale, debbono essere dichiarati estinti, d'ufficio o su istanza

di parte, e che in base a tale dichiarazione debbono essere cancellate

le relative annotazioni nel libro fondiario.

La Corte di appello ha ritenuto la questione non manifesta mente

infondata, e in conseguenza ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti

alla Corte costituzionale.

Nell'ordinanza la Corte di appello ricorda che l'art. 11, n. 8,

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige conferisce alla

Provincia la potestà di emanare norme legislative in materia di usi

civici, nei limiti posti dall'art. 4 del medesimo Statuto, che sono

quelli segnati oltre che dagli obblighi internazionali dello Stato,

dalla Costituzione e dai principi dell'ordinamento giuridico.

In base a questi poteri la Provincia di Bolzano con la legge

citata, e particolarmente con le norme degli artt. 1 e 2, ha ridotto le

interessenze, le vicinie, e le altre comunità ed associazioni agrarie

comunque denominate e costituite per l'esercizio dei diritti sulle

terre comuni, a comunioni di diritto privato di interesse pubblico,

sottoposte alle disposizioni del Codice civile. Ma, così disponendo,

avrebbe abrogato l'equiparazione di quelle associazioni ai Comuni e

alle frazioni, disposta dall'art. 1 della legge sugli usi civici 16

giugno 1927, n. 1766. Con ciò, prosegue l'ordinanza, i diritti di

godimento dei masisti verrebbero ad essere classificati, come per il

passato, quali servitù sul fondo altrui, e i diritti dei componenti

della comunione si porrebbero come estrinsecazione del diritto di

proprietà o del diritto reale di ciascun membro: con la conseguenza

che la nuova regolamentazione inciderebbe sul rapporto di affrancazione

dietro compenso, che è l'oggetto della causa, per la sostituzione, che

così si è fatta, dei diritti reali di ciascun componente, valutabili

secondo diversi criteri, ai diritti di una pubblica associazione.

L'applicazione delle norme contenute nell'art. 20, che sono

conseguenza, secondo la Corte di appello di Roma, di questa diversa

qualificazione della natura delle associazioni agrarie sopra ricordate

e dei diritti dei loro componenti, comporterebbe la sottrazione alla

competenza della Sezione speciale per gli usi civici di Roma di materia

ad essa specificamente attribuita dalla ricordata legge sugli usi

civici e dal successivo decreto 26 febbraio 1928, e violerebbe inoltre

i principi del nostro ordinamento processuale che disciplinano

l'istituto dell'estinzione del processo (artt. 306 e seguenti del

Codice di procedura civile). Di qui l'ulteriore violazione dei limiti

posti dallo Statuto speciale all'esercizio della potestà legislativa

della Provincia, a cui non sembra conferita la potestà di emanare

norme anche in "materia regolata dalla legge ordinaria", quale è

quella riguardante la estinzione del processo.

Ma l'ordinanza solleva specificamente dubbi sulla legittimità

costituzionale anche dell'art. 1 della legge provinciale, per

l'accennata riduzione che esso compie delle associazioni agrarie a

comunioni di diritto privato, in contrasto coi principi

dell'ordinamento che, viceversa, equiparano quelle associazioni ad enti

di diritto pubblico, e segnatamente con l'art. 1 della legge del 1927

sugli usi civici, che assoggetta in ogni caso questa materia alle norme

contenute in essa medesima legge.

Infine, un altro motivo di illegittimità sorgerebbe dal fatto che

la Provincia ha regolato comunioni di diritto privato (il che è fuori

della sua competenza) e assoggettato, con gli artt. 1 e 2 a norme di

diritto privato rapporti di comunione su "terreni gravati da usi civici

di natura pubblicistica", statuendo anche, con gli artt. 5 e 6, sulle

quote di compartecipazione e sul procedimento di accertamento

dell'estensione di diritti soggettivi che, ovviamente, influiscono

sulle quote di affrancazione.

Per tutti questi motivi, la Corte di appello di Roma sottopone

all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità del

l'art. 20 "in collegamento con gli artt. 1 e 2 della stessa legge, in

relazione agli artt. 117 e 134 della Costituzione".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 ottobre 1962.

2. - Nel presente giudizio si è costituita la Società anonima

Fratelli Vascellari e C., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo

Romanelli e dall'avv. prof. Arturo Carlo Jemolo. Nelle deduzioni

depositate il 15 novembre 1962 la difesa della Società eccepisce

preliminarmente: a) che la Corte d'appello non si è proposto il

problema della rilevanza della questione di legittimità

costituzionale; b) che non è chiaro se la questione di

costituzionalità sia limitata al solo art. 20, o invece non comprende

anche gli artt. 1 e 2 della legge provinciale; c) che il contrasto

delle norme impugnate è stato profilato erroneamente in relazione agli

artt. 117 e 134 della Costituzione. Ad avviso della difesa, invece, se

si facesse, come è necessario fare, il raffronto con l'art. 11, nn. 8

e 9, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, ne risulterebbe la

piena conferma della non fondatezza della sollevata questione, dato che

quell'articolo ai numeri citati ha conferito alla Provincia la potestà

di emanare norme legislative in materia di usi civici e in materia di

ordinamento dei masi chiusi. La legge impugnata, infatti, completerebbe

l'ordinamento del maso chiuso, distinguendo, nella molteplicità degli

usi civici esistenti nella Provincia di Bolzano, gli usi civici in

favore della popolazione da quelli in favore di singole proprietà

individuali, quali risultano iscritti nel libro fondiario a favore di

privati e che non potrebbero essere qualificati vere e proprie servitù

civiche. Questi diritti di pascolo e di godimento dei boschi,

strettamente collegati con l'ordinamento dei masi chiusi dei quali

condizionano talvolta la stessa esistenza, ebbero sin dal Medio Evo una

particolare disciplina consuetudinaria e statutaria, che continuò, in

forma legislativa, fino ai giorni nostri, come è attestato dalla

Patente Sovrana del 5 luglio 1853, n. 130, dalla legge imperiale 7

giugno 1883, n. 94 e, nell'ambito di questa, che va considerata alla

stregua di una legge cornice, dalla legge provinciale del Tirolo 19

giugno 1909, n. 61, sulla "divisione dei terreni comuni e regolazione

dei diritti di godimento e di amministrazione cui si riferiscono". Da

queste leggi si ricaverebbe, a detta della difesa della Società, la

configurazione del diritto dei singoli come diritto individuale,

congiunto di regola con la proprietà di un maso: diritto di

comproprietà o diritto reale su beni di una comunione o di un'

associazione, o anche di privati, inteso sempre come un diritto

soggettivo e personale, qualificato, nel caso di diritto reale su

proprietà altrui, come servitù, e come tale iscritto nel libro

tavolare.

3. - La descritta situazione giuridica ed economica rimase tale

fino alla legge del 1927 sugli usi civici: sicché la legge

provinciale, una volta che alla competenza legislativa primaria della

Provincia è stata assegnata questa materia, non ha fatto se non

ristabilire "essenzialmente" lo stato di diritto esistente prima del

1927, senza, perciò, travalicare i confini assegnati alla competenza

della Provincia dallo Statuto speciale. Ma la legge ha avuto anche lo

scopo di favorire una migliore e più razionale utilizzazione delle

terre, liberandole da oneri gravosi, o regolando questi oneri in

maniera da non impedire il progresso dell'agricoltura; il che sarebbe

attestato dalla qualificazione, che la legge reca, delle interessenze

come di comunioni private di interesse pubblico. La legge provinciale,

perciò, non avrebbe violato in alcun modo la legge statale del 1927,

ma regolato, secondo la tradizione locale, diritti che non esistono

nelle altre regioni d'Italia, o vi hanno una diversa configurazione. La

conclusione sarebbe che il dubbio della Corte d'appello che la legge

provinciale abbia mutato la natura di queste comunioni è infondato, e

che infondata altresì è la tesi della violazione dei principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato, segnatamente di quelli che

informano la legge 16 giugno 1927, n. 1766, perché si tratta di

materia di usi civici, nella quale la Provincia ha potestà di dettare

norme con l'obbligo di osservare soltanto i limiti posti dall'art. 4

dello Statuto.

4. - Non sarebbe fondata nemmeno la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, che, a dire della difesa, è da

qualificare norma transitoria, conseguenziale al riconoscimento della

particolare natura di queste interessenze. Una volta stabilito che

queste non hanno mai avuto carattere e natura di veri e propri usi

civici, ne deriva che non possono essere devolute alla cognizione dei

giudici delle vertenze in materia di usi civici e che debbono, invece,

essere portate davanti al Commissario regionale e, successivamente,

alla Corte d'appello, soltanto quando si discuta sulla questione

relativa all'esistenza, alla natura e alla estensione dei diritti di

promiscuo godimento ed alla rivendicazione delle terre, come appunto

dispone espressamente l'art. 6 della legge provinciale.

In conclusione, le norme dell'art. 20 non avrebbero inteso né

sopprimere né sottrarre nulla alla competenza dell'autorità

"preposta" alla cognizione degli usi civici, ma avrebbero sospeso

temporaneamente la cognizione di queste controversie per consentire lo

svolgimento della fase amministrativa regolata dagli artt. 5 e 6 della

stessa legge, relativi ai rapporti fra i componenti dell'associazione.

5. - Ragioni queste ribadite in una memoria depositata il 24 aprile

di quest'anno, nella quale la difesa della Società Fratelli Vascellari

insiste particolarmente sul fatto che, avendo la legge provinciale

regolato diversamente la materia - essa avrebbe di mira non già la

liquidazione, ma la conservazione o la ricostituzione degli usi civici

-, conseguenza necessaria sarebbe la cessazione della materia del

contendere, un istituto non contemplato a sé nel nostro Codice di

rito, ma che non può non farsi rientrare nell'istituto dell'estinzione

del processo. Sicché l'art. 20, disponendo come ha disposto, non

avrebbe fatto altro se non rendere esplicito quanto già era ricompreso

nella nuova e diversa disciplina data alla materia dalla legge

provinciale.

La Corte costituzionale, anzi, dovrebbe proporsi il quesito se una

sentenza di illegittimità costituzionale dell'art. 20 non sarebbe

inutiliter data, o, detto diversamente, se possa essere dichiarata la

illegittimità costituzionale di una legge regionale che, pur superando

i limiti della competenza della Regione, altro non faccia se non

enunciare una conseguenza giuridica, alla quale si perverrebbe

ugualmente applicando i principi generali.

6. - Nel giudizio è intervenuta la Provincia di Bolzano,

rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carraro e Carlo Tinzl.

Nella memoria di costituzione depositata il 15 novembre 1962 la

difesa della Provincia sostiene tesi e svolge considerazioni analoghe a

quelle, già riferite, della Società Vascellari. In primo luogo la

difesa della Provincia sostiene decisamente che la questione di

legittimità costituzionale deve intendersi limitata al solo art. 20

della legge, come risulterebbe dall'impugnativa del Procuratore

generale, limitata a questo articolo, e dal dispositivo dell'ordinanza,

in cui il riferimento agli articoli 1 e 2 della legge è fatto non in

maniera autonoma, ma per individuare la materia a cui si riferisce il

citato art. 20, e soprattutto dalla circostanza che davanti alla Corte

d'appello di Roma non si controverte se non sull'estinzione del

procedimento ai sensi dell'art. 20.

In secondo luogo, il riferimento agli artt. 117 e 134 della

Costituzione sarebbe errato; quello all'art. 134 non avrebbe altro

senso se non quello di sottolineare la competenza in materia della

Corte costituzionale; quello all'art. 117 sarebbe fatto male a

proposito, perché in questo giudizio si controverte intorno ai poteri

di una Regione a Statuto speciale, che debbono essere ricavati, nel

caso concreto, dallo Statuto speciale Trentino-Alto Adige, e in

particolare dall'art. 11, n. 8, che conferisce alla Provincia poteri

legislativi in materia di usi civici, coi soli limiti della

Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

7. - Tuttavia, la difesa della Provincia di Bolzano ritiene

necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della discussione,

occuparsi anche degli artt. 1 e 2 della legge. A suo avviso, i diritti

di godimento delle associazioni agrarie della Provincia di Bolzano

costituirebbero un complemento ed una integrazione della proprietà

individuale del maso chiuso e avrebbero la "natura di diritti

collettivi reali congiunti ad attività economiche quali sono i masi

chiusi"; con la conseguenza che la legge, di cui si discute,

integrerebbe quelle su codesti masi più volte considerate legittime

dalla Corte costituzionale. Il regolamento di questi diritti, che ha la

sua giustificazione nella particolare situazione geografica, storica ed

economica della Provincia di Bolzano, non trova riscontro nella

legislazione italiana e non può essere invalidato facendo riferimento

alle norme contenute in singole leggi ordinarie. Tutte le

argomentazioni che la Corte d'appello di Roma ha tratto da un confronto

della legge provinciale, e segnatamente dell'art. 1, con la legge

statale sugli usi civici del 1927 sono prive di giustificazione,

perché gli eventuali contrasti che si pongono tra l'art. 1 della legge

del 1927 e l'art. 1 della legge provinciale del 1959 comportano un

contrasto con una norma di legge ordinaria, costituzionalmente

irrilevante, quando una Provincia, come è il caso di quella di

Bolzano, sia dotata di potestà legislativa primaria.

Nemmeno fondato sarebbe il rilievo secondo cui la legge

disciplinerebbe comunioni di diritto privato che esorbitano dalla

competenza attribuita alla Provincia in materia di usi civici, perché

tale competenza non potrebbe non estendersi anche alla disciplina del

godimento di questi usi, e quindi alle comunioni di godimento che

necessariamente ne derivano.

Infondato sarebbe infine l'argomento che la legge non avrebbe

potuto disporre sulle quote di compartecipazione, né procedere

all'accertamento di diritti soggettivi influenti sulle quote di

affrancazione, perché le procedure di conciliazione previste dagli

artt. 5 e 6 della legge provinciale non ledono minimamente la facoltà

dei cittadini di far valere i propri diritti davanti all'autorità

giudiziaria: il solo caso nel quale si sarebbe potuto parlare di una

violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

8. - Da queste premesse, la difesa della Provincia di Bolzano

ritiene di poter trarre la conclusione della non fondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20. A suo avviso, le

nuove disposizioni della legge provinciale del 1959, in virtù dei

principi che vigono in materia di ius superveniens, data la mutata

configurazione degli istituti, si sarebbero dovute necessariamente

applicare ai procedimenti giudiziari iniziati sulla base di

disposizioni legislative anteriori.

La nuova configurazione data ai soggetti titolari dei diritti in

contestazione farebbe venir meno in questi procedimenti la

legittimazione di una delle parti in causa e muterebbe l'oggetto stesso

del giudizio, che non sarebbe più un diritto di uso civico spettante

alla comunione, ma un diritto reale del singolo membro della comunione,

sicché, anche indipendentemente dalle norme dell'art. 20, l'autorità

giudiziaria dovrebbe dichiarare il venir meno della materia del

contendere nelle cause instaurate sulla base della legislazione in

vigore prima della legge provinciale del 1959.

Soltanto in questo senso, e non già in senso tecnico, dovrebbe

essere interpretata l'espressione contenuta nell'art. 20 - "estinzione

del procedimento". La difesa della Provincia crede di poter trovare

conferma a questa tesi nel fatto che l'altra ed opposta renderebbe

applicabile anche la disciplina dell'estinzione del procedimento di

appello, che, secondo il disposto dell'art. 338 del Cod. proc. civile,

determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il

che sarebbe assolutamente inconciliabile con una esatta interpretazione

dell'art. 20.

In definitiva, questo articolo non avrebbe altra funzione se non

quella di rendere esplicito un effetto della nuova legge, che si

produrrebbe indipendentemente dalla norma legislativa impugnata, che,

per conseguenza, avrebbe un valore meramente dichiarativo, e non

costitutivo di nuove situazioni giuridiche. Errata, pertanto,

l'affermazione della Corte d'appello di Roma, che la norma sottrarrebbe

alla competenza della Sezione speciale per gli usi civici materia che a

questa spetta, perché l'articolo 20 non modifica per nulla questa

competenza, ma si limita ad affermare l'esigenza che la nuova

disciplina sostanziale della materia trovi applicazione anche rispetto

ai procedimenti giudiziari in corso.

La difesa della Provincia ritiene inoltre che, pur se si volesse

assumere l'art. 20 nel suo solo significato letterale, si dovrebbe

ugualmente dichiarare la non fondatezza della proposta questione di

legittimità costituzionale, in quanto, una volta riconosciuta alla

Provincia la potestà legislativa primaria in materia di usi civici,

non si potrebbe non riconoscerle anche la potestà di porre una norma

che, formalmente di natura processuale, costituisce un necessario

complemento della disciplina sostanziale di sua competenza: il che

sarebbe stato già affermato dalla Corte costituzionale.

9. - La difesa della Provincia di Bolzano ha depositato anche una

memoria il 25 aprile di quest'anno, nella quale, dall'esame delle leggi

che hanno regolato la materia nella Provincia di Bolzano come parte del

Tirolo dal 1853 al 1909, trae la conclusione che la legge provinciale

non ha fatto altro se non ricostituire la situazione quale era prima

della legge del 1927 sugli usi civici, sottolineando che i diritti

soggettivi e individuali dei componenti le singole "interessenze" non

muterebbero natura per il fatto che la legge impugnata definisca queste

interessenze comunioni private di interesse pubblico; una definizione

che vuole significare soltanto la esistenza di un interesse generale

per il più razionale esercizio di quei diritti: cosa non diversa da

quella dei molti altri casi in cui esistano limitazioni o restrizioni

all'esercizio di diritti privati nel pubblico interesse.

10. - All'udienza dell'8 maggio 1963 le parti hanno ribadito le

loro tesi e insistito sulle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione di non rilevanza sollevata dalla difesa della

Società Vascellari deve essere respinta. Non vale in contrario la

circostanza che il Procuratore generale presso la Corte di appello di

Roma, Sezione speciale usi civici, abbia sostenuto in via principale,

nelle sue conclusioni, la tesi che il giudizio potesse essere deciso

senza ricorrere alle norme dell'art. 20 della legge provinciale. Quel

che conta è che la Corte di appello abbia ritenuto che la rilevanza

sussistesse e ne abbia dato nell'ordinanza di rimessione un'ampia

motivazione. Tanto basta al fine della rituale proposizione della

questione di costituzionalità, giusta il costante avviso di questa

Corte.

2. - Diversa questione è quella dei limiti del giudizio che,

secondo la tesi delle due parti costituite, riguarderebbe soltanto le

norme dell'art. 20 e non già anche quelle degli artt. 1 e 2 della

legge provinciale.

È evidente, infatti, che questa è una questione d'interpretazione

dell'ordinanza, atto introduttivo del giudizio, certamente di

competenza della Corte costituzionale. Senonché l'ordinanza non lascia

dubbi sul fatto che il giudice a quo abbia voluto sottoporre al

giudizio di costituzionalità anche gli artt. 1 e 2, anzi in primo

luogo questi, come si può dedurre dall'affermazione, che vi si legge,

che le norme dell'art. 20 sono conseguenza della diversa qualificazione

della natura delle associazioni agrarie esistenti nella Provincia di

Bolzano, che la legge fa appunto nei suoi due primi articoli: il che

vuol dire che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità di questi

travolgerebbe con sé tutta la legge e assorbirebbe la questione

dell'art. 20. Pertanto la formula del dispositivo, che sottopone alla

Corte la questione di legittimità del citato art. 20 "in collegamento

con gli artt. 1 e 2 della stessa legge", non si limita a individuare la

materia, alla quale quell'articolo si riferisce, come è opinione della

difesa della Provincia di Bolzano, ma esprime la volontà del giudice a

quo di sottoporre alla Corte, perché giudichi della loro

costituzionalità, sia i due primi, sia l'ultimo degli articoli della

legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2.

3. - Deve essere respinta anche l'eccezione, sollevata segnatamente

dalla difesa della Provincia, secondo la quale la questione, oggetto

del presente giudizio, sarebbe stata proposta irritualmente, senza,

cioè, l'esatta indicazione delle norme costituzionali che la legge

avrebbe violato, venendo così a mancare l'uno dei due termini nei

quali si articola ogni questione di costituzionalità.

Ora, è esatto che l'ordinanza ha fatto richiamo erroneamente

all'art. 117, che definisce l'oggetto e i limiti del potere legislativo

delle Regioni di diritto comune, e all'art. 134, il quale specifica le

competenze della Corte costituzionale, ma non è meno esatto che essa

ha configurato i vizi delle norme impugnate come violazioni dei limiti

segnati alla competenza legislativa della Provincia dallo Statuto, e ha

richiamato di questo esplicitamento l'art. 11, n. 8, e l'art. 4, che

rispettivamente fondano la potestà legislativa provinciale in materia

di usi civici e ne segnano i limiti. Che è quanto basta perché la

Corte possa individuare la questione di costituzionalità che le è

stata sottoposta e procedere nel giudizio.

4. - Da tutto questo consegue che la Corte deve in primo luogo

esaminare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

della legge provinciale. Tale questione non è fondata.

La Provincia di Bolzano gode in materia di usi civici (art. 11, n.

8, dello Statuto speciale) di una potestà legislativa, che usa

definire "primaria", vale a dire tale che trova i suoi limiti soltanto

nella Costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello

Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali,

nonché nelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali

della Repubblica (art. 4 del medesimo Statuto). Non si può dire che

questi limiti siano stati travalicati dalle norme contenute nei due

articoli impugnati, i quali qualificano le interessenze, le vicinie e

le altre comunità e associazioni agrarie comunque denominate e

costituite, "comunioni private di interesse pubblico", soggette, per

quanto non è stabilito dalla legge provinciale, alle norme del Codice

civile (art. 1), e sottopongono alla sola disciplina di questo le

comunioni che si siano formate dopo l'"impianto" del libro fondiario e

le altre che, pur formate prima, non comprendano più di cinque membri.

Vero è che il sistema così istituito dalla legge provinciale

deroga per questa parte al sistema della legge statale 16 giugno 1927,

n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, ma è anche vero che

questa legge è una legge ordinaria, che ricondusse sotto un'unica

disciplina, fondata in via principale sulle tradizioni e la

legislazione delle Province meridionali, una materia come quella degli

usi civici che ha avuto, nella storia giuridica per tanti aspetti non

unitaria del nostro Paese, origini e svolgimenti localmente differenti.

Sicché la competenza riconosciuta non soltanto alle Province di Trento

e Bolzano, ma anche alla Regione della Valle d'Aosta (art. 2, lett. o

- usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e

forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali - dello

Statuto speciale), alla Sicilia (art. 14, lett. c, dello Statuto

speciale) e alla Sardegna (art. 3, lett. m, dello Statuto speciale),

sta a provare il proposito del legislatore costituente di rimediare a

codesta artificiosa uniformità, disponendo che la materia degli usi

civici fosse regolata dal legislatore regionale e in difformità dalle

leggi dello Stato in quelle regioni, segnatamente in quelle alpine,

dove si sono conservate tenaci tradizioni e consuetudini che possono

essere ricondotte ad usi antichissimi, romani e germanici, e dove le

condizioni geografiche e la natura degli ordinamenti agrari impongono

regole particolari nell'uso dei boschi e dei pascoli. Stando così le

cose, non ha senso configurare un contrasto tra la legge provinciale e

la legge ordinaria statale, assumendo a principi dell'ordinamento

giuridico i principi che possono essere dedotti dalla legge ordinaria

del 1927.

5. - Sulla particolare situazione storica, geografica, economica e

sociale della Provincia alto-atesina le difese delle due parti in

giudizio hanno richiamato insistentemente l'attenzione della Corte per

convalidare la tesi che la legge provinciale non abbia fatto se non

restituire alle interessenze, vicinie e altre comunità e associazioni

agrarie il carattere di comunioni di diritto privato, che era stato

sempre loro proprio, e ai diritti dei membri di codeste associazioni il

carattere di diritti "individuali" di proprietà o di servitù.

Va da sé che la Corte non può e non deve ricostruire questo lungo

svolgimento storico per accertare la fondatezza delle affermazioni

delle parti. Tuttavia le leggi, alle quali esse si richiamano, elencano

sì accanto ai Comuni e alle frazioni, interessenze vicinati classi di

contadini dotati singolaristi e simili, ma non ne definiscono la

natura, sicché può pure dubitarsi che tutte codeste varie

associazioni, nella più parte dei casi fornite di una loro particolare

storia e di una loro particolare natura, fossero considerate di diritto

privato e diritti "individuali" quelli esercitati dai loro membri su

terreni di proprietà dell'associazione o su terreni altrui. Nemmeno

risulta evidente, come affermano le parti, che codeste associazioni

siano da collegare in ogni caso col "maso chiuso", i loro membri coi

titolari pro tempore dei masi e le terre soggette agli usi di regola

con le pertinenze indivise dei masi. Le leggi citate, infatti, si

propongono o "di regolare o reluire (che vuol dire liquidare o

sciogliere) i diritti di prevalersi di legname, pascoli e prodotti

forestali, come pure alcuni diritti di servitù e di possesso comune e

di godimento" (patente sovrana 5 luglio 1853, n. 130); o di fissare

norme generali, lasciando poi alle leggi provinciali di stabilire se si

dovesse procedere alla divisione dei terreni sui quali esistessero

"diritti di possesso e di godimento comuni fra le preesistite autorità

feudali e i preesistiti sudditi" o fra due Comuni o tra i membri di un

Comune o di una frazione o di "vicinati" e analoghe comunità agrarie,

"classi di contadini, dotati, singolaristi e simili in forza della loro

comunione personale o congiunta al possesso, ovvero tra gli aventi

diritto a terreni alternati e variabili esistenti in alcuni paesi"

(legge imperiale 7 giugno 1883, n. 94); oppure di regolare i vari casi

di divisione (generale, speciale o singolare), di definire i terreni

"comuni", "il godimento comune o alternato" e la qualità di

"consorte", che è colui il quale si trovi nel possesso di diritti

comuni o sia investito di diritti di compartecipazione agli utili,

quale membro di una comunità formata dai cessati dipendenti, dai

membri dei Comuni o dalle classi aventi diritto al godimento di terreni

alternati o variabili, "sia che tale appartenenza dipenda dalla loro

comunione personale ovvero dal diritto di proprietà su un'altra

realita" (legge 19 giugno 1909, n. 61, valevole per la Contea

principesca del Tirolo, promulgata dall'imperatore "con l'adesione

della Dieta provinciale della Contea").

Questi dubbi, tuttavia, non tolgono valore alla tesi della non

fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge,

non soltanto perché, nella maggior parte dei casi, in effetti si

trattava e si tratta di associazioni che possono profilarsi come

associazioni di diritto privato e di diritti riconosciuti, come nel

caso di specie, in misura diversa ai singoli masi e ad essi intestati

nel libro di archiviazione, che precede il libro fondiario impiantato

con le leggi 17 marzo 1897 e 10 aprile 1898 (nozione regolatrice della

Comm. prov. per la sistemazione e l'affrancazione degli usi civici 10

agosto 1889), e anche, di regola, di terre e di usi collegati col maso

chiuso, integrazione essenziale dell'economia di codeste singolari

aziende agricole, ma anche perché la legittimità di questa legge non

si può far dipendere in toto dalla condizione che essa ripeta e

rinnovi consuetudini, tradizioni, norme e istituzioni, così come erano

intese e regolate nel periodo anteriore all'entrata in vigore della

legislazione italiana nella Provincia di Bolzano. Condizione che

porterebbe a negare al legislatore provinciale ogni discrezionalità in

una materia, che, pur fondata sull'autorità di tradizioni secolari,

non era del tutto pacifica e aveva dato luogo a contrasti tra le

tendenze legislative imperiali, coerenti col moto generale del secolo

scorso, diretto ad eliminare i residui del regime feudale e di regola

alla "liquidazione" degli usi civici e alla "sistemazione" delle terre

sulle quali venivano esercitati, e dall'altra parte le tendenze e le

esigenze diverse, se non opposte, della popolazione dell'arco alpino

favorevoli alla persistenza delle antiche comunità, e delle antiche

forme di godimento e di uso delle terre comuni, come risulta, del

resto, e dal fatto che le leggi imperiali, pur prevedendo la

liquidazione degli usi civici, consentivano il "regolamento" loro, e

dalla necessità anche allora avvertita di conferire alle Province o

Regioni ampi poteri in questa materia.

Del quale stato di cose e segnatamente dell'ora rilevato contrasto

tra i criteri ispiratori delle leggi imperiali e le aspirazioni e le

necessità locali è riprova da ultimo la legge 19 giugno 1909, n. 37,

"valevole per la Contea principesca del Tirolo sulla regolazione e

affrancamento dei diritti di godimento di legna, di pascoli e di

prodotti forestali..., nonché sull'assicuramento dei diritti degli

aventi diritto a servitù boschive", la quale fu promulgata e

pubblicata soltanto nel 1911, il 24 di maggio, nel "Bollettino delle

leggi e ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il

Voralberg" alla puntata XII.

Ora, questa legge, che si propone di regolare, come risulta dal

par. 1, i diritti di far legna e di percepire legna e altri prodotti

forestali in un bosco o da un bosco altrui, nonché i diritti di

pascolo sopra fondi e terreni altrui, prevede in primo luogo la

"regolazione" (paragrafi 2 e 3) e soltanto in secondo luogo

l'affrancamento (par. 9), sottoponendolo a certe condizioni e

disponendo che esso possa essere compiuto o con la cessione di terreni

o col pagamento di un capitale (par. 10); e, che è più, stabilisce

che, nel caso si attui la "reluizione" mediante la cessione di terreni,

tale cessione debba "farsi di regola pro indiviso al complesso di tutti

gli aventi diritto" (par. 20), riuniti in un organismo di difficile

definizione, che sarà amministrato e rappresentato secondo norme che

la legge pone e che dovranno trovare posto in uno statuto (par. 21).

6. - Fondata è, invece, la questione di costituzionalità

dell'art. 20, e la ragione è che questo articolo, ordinando al giudice

di dichiarare estinti i processi in corso, d'ufficio o su richiesta di

parte, e disponendo, come conseguenza di questa dichiarazione, la

cancellazione delle annotazioni relative sul libro fondiario,

disciplina materia che è affatto sottratta alla competenza della

Provincia di Bolzano. Vero è che di questa norma le difese delle

parti, segnatamente quella della Società Vascellari, tentano di dare

un'interpretazione in virtù della quale essa non vorrebbe significare

se non l'obbligo fatto al giudice di dichiarare, in conseguenza

dell'entrata in vigore della nuova legge, la cessazione della materia

del contendere; un obbligo al quale il giudice sarebbe tenuto, nel caso

in esame, anche senza un'espressa disposizione di legge. Ma è evidente

che ciò non è sufficiente per ritenere non invasa dal legislatore

provinciale la sfera di competenza statale. E, del resto, la

dichiarazione di illegittimità costituzionale non vieterà, se questa

ipotesi è valida, che si producano gli effetti connessi con la figura

dello ius superveniens: soltanto deve essere il giudice a stabilire

caso per caso se questa ipotesi sussista e quali ne siano le

conseguenze.

Non vale richiamare la Corte, come fa la difesa della Società, a

considerare l'ipotesi dell'inutilità di una dichiarazione di

illegittimità costituzionale di una norma che abbia sì esorbitato dai

limiti della competenza provinciale, ma soltanto per enunciare una

conseguenza giuridica, alla quale si perverrebbe egualmente in

applicazione di principi generali dell'ordinamento. La Corte non può e

non deve esaminare, in casi come questo, se non se la norma sia in

contrasto, oppure non, con la Costituzione, lasciando al giudice

ordinario di stabilire quali siano gli effetti della pronunzia di

incostituzionalità.

Infine, non vale nemmeno il richiamo alla giurisprudenza di questa

Corte in materia di "masi chiusi", sulla stretta connessione della

quale con l'altra degli "usi civici" le difese hanno insistito. La

ragione che giustificò la dichiarazione di non fondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

provinciale 29 marzo 1954, n. 1, modificato dall'art. 2 della legge

provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che conferisce al Pretore poteri,

non previsti dall'ordinamento statale, in materia di stima del valore

di assunzione del maso chiuso, fu trovata nel fatto che quella norma,

la quale di per sé contrastava, come notò la Corte, con l'art. 108

della Costituzione, era parte necessaria della disciplina unitaria del

maso chiuso. Sicché la norma dello Statuto speciale del T.-A.A., che

quell'istituto richiamava appunto nella sua integrità, non poteva

essere intesa se non come derogatrice delle norme contenute nell'art.

108 della Costituzione e negli artt. 4 e 11 dello stesso Statuto

speciale: ragioni queste che, come è facile vedere, non si riscontrano

nel caso ora all'esame della Corte, per il quale non si pone lo stretto

legame di una norma che rientra in un campo riservato alla competenza

dello Stato, quale è quello dei modi di estinzione del processo e, in

conseguenza, della competenza e della giurisdizione, con la disciplina

dell'istituto degli "usi civici".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti,

dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 2 della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1959, n.

2;

b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art.

20 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari