Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1988

Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

approvata il 29 aprile 1982 e riapprovata il 15 giugno 1982, recante

"Provvedimenti straordinari di formazione lavoro per infermieri

professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8

luglio successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1982.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con la legge impugnata dal titolo "Provvedimenti straordinari di

formazione lavoro per infermieri professionali", la Regione Toscana

ha previsto una tantum la stipulazione di contratti biennali di

formazione lavoro con gli allievi frequentanti il secondo e terzo

anno dei corsi per infermiere professionale previsti dal piano

regionale di formazione del personale infermieristico.

A questo fine, entro l'aprile 1982 i Comitati di gestione delle

U.S.L. dovevano proporre alla Giunta regionale il numero di tali

contratti da attivare. Entro il giugno successivo, la Giunta

regionale doveva proporre al Consiglio, per la sua approvazione, il

numero complessivo dei contratti da stipulare e la ripartizione dei

medesimi fra le varie unità sanitarie locali.

Tali contratti dovevano prevedere un orario settimanale di

collaborazione nei servizi fissato in 20 ore settimanali per gli

allievi del secondo anno di corso e in 24 ore per quelli del terzo

anno, instaurandosi così con le U.S.L. un rapporto di lavoro a tempo

determinato, con trattamento di previdenza e quiescenza, con una

spesa prevista di sei miliardi per l'esercizio 1982 e rinvio agli

stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1983 e 1984.

Il Governo, nei due rinvii disposti e nel presente ricorso,

lamenta l'alterazione delle caratteristiche dell'istituto del

tirocinio pratico degli studenti dei corsi per infermiere

professionale previsto dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, che ha

previsto soltanto, tra i programmi di insegnamento, il tirocinio

pratico guidato in reparti ospedalieri; visite documentative in

centri ospedalieri; tirocinio con progressiva responsabilizzazione in

reparti specializzati nelle corsie branche chirurgiche e mediche di

insegnamento.

Secondo il ricorso, infine, la legge impugnata viola anche la

legge 26 gennaio 1982, n. 12, (che ha convertito il d.l. 26 novembre

1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità

sanitarie locali) che vieta qualunque incremento negli organici delle

U.S.L., anche se temporaneo e mediante semplice incarico, fino

all'approvazione (non ancora avvenuta) del piano sanitario nazionale

ed alle leggi di approvazione dei piani sanitari regionali.

La Regione Toscana non si è costituita. Considerato in diritto Come risulta dalla narrativa in fatto, l'intervento straordinario

previsto dalla legge regionale impugnata non può più essere

realizzato perché gli allievi del secondo e terzo anno dei corsi per

infermieri professionali dell'anno 1982, che avrebbero dovuto

beneficiare della possibilità di stipulare i previsti contratti di

formazione lavoro, hanno oggi perso la qualifica di studenti dei

suddetti corsi. Né, trattandosi di un provvedimento una tantum, la

si potrebbe senz'altro applicare agli attuali studenti dei corsi per

infermieri, essendo rimessa esclusivamente al legislatore regionale

la valutazione della sua perdurante opportunità. Opportunità che

non può essere presupposta, oltreché per il rilevato carattere

straordinario dell'intervento, anche perché nel successivo piano

sanitario regionale 1984-1986, che pur prevede uno specifico allegato

relativo alla formazione del personale (legge regionale 6 dicembre

1984, n. 70, all. q), nessun cenno è fatto ai contratti di

formazione lavoro previsti dalla legge impugnata. Va pertanto

dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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