Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla

l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi

alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la

gestione dei mercati ittici"), promosso con ricorso del Presidente

del Consiglio dei Ministri notificato il 3 luglio 1997, depositato

in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del registro

ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Udito l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 3 luglio 1997 e depositato il 10 luglio

1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in

riferimento all'art. 10 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale, in via principale, della legge della Regione Abruzzo,

riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9

ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alle

cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione

dei mercati ittici").

La delibera legislativa, approvata una prima volta l'8 marzo 1997,

rinviata dal Governo per violazione dell'art. 92 del trattato di

Roma, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e riapprovata

a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale l'11 giugno 1997,

dispone all'art. 1, sostituendo l'ultimo comma dell'art. 2 della

legge regionale 9 ottobre 1996, n. 93, che i contributi previsti dal

medesimo art. 2 rientrano ad ogni titolo nella categoria degli aiuti

cosiddetti de minimis e, di conseguenza, abroga, all'art. 2, l'art. 4

della legge n. 93 del 1996, il quale prevede la sospensione della

efficacia della legge stessa sino all'esito positivo dell'esame di

compatibilità con la normativa comunitaria, esame cui gli aiuti de

minimis sono, invece, sottratti.

Ad avviso del Presidente del Consiglio, la delibera legislativa

impugnata si porrebbe in diretto contrasto con l'art. 92 del trattato

CEE, in base al quale, nell'interpretazione datane dalla Commissione

CEE, non sono consentiti aiuti governativi privilegiati per le

imprese nazionali, salvo che si tratti di aiuti di modesto valore a

imprese piccole e medie, con esclusione, comunque, del settore della

pesca; di qui la illegittimità costituzionale della legge regionale

per contrasto con l'art. 10 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita della

legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 92 del trattato

CEE e, quindi, dell'art. 10 della Costituzione, della delibera

legislativa della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997,

intitolata: Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n.

93, relativa a: "Concessione di contributi alla cooperative di

produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati

ittici".

La delibera censurata, qualificando come de minimis gli interventi

previsti dall'art. 2 della citata legge n. 93 del 1996 e proponendosi

di abrogare la disposizione che prevede la sospensione della

efficacia di tale legge sino all'esito positivo dell'esame di

compatibilità dell'aiuto suddetto con la normativa comunitaria,

contrasterebbe con il trattato istitutivo della comunità economica

europea e con la normativa comunitaria che ad esso dà attuazione,

che esclude il settore della pesca dalla applicabilità del regime

degli aiuti di modesto valore alle imprese medie e piccole, e quindi

violerebbe l'art. 10 della Costituzione.

2. - La questione è fondata.

È sufficientemente chiaro che il Presidente del Consiglio dei

Ministri intende censurare l'anzidetta delibera legislativa della

Regione Abruzzo sul parametro della disposizione della Costituzione

che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, offre copertura

costituzionale al trattato di Roma e più in generale al diritto

comunitario; sicché deve considerarsi emendabile attraverso

un'interpretazione non formalistica del ricorso l'erronea indicazione

in questo dell'art. 10 in luogo dell'art. 11 della Costituzione.

L'art. 92, paragrafo 1, del trattato CEE vieta, con alcune

possibili deroghe, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante

risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese

o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza e

che incidano sugli scambi tra Stati membri. L'art. 93, nel regolare

gli adempimenti ai quali gli Stati membri sono tenuti verso la

Commissione, stabilisce che a questa devono essere comunicati i

progetti diretti a istituire o modificare aiuti e vieta di dare ad

essi esecuzione prima che la procedura comunitaria abbia condotto a

una decisione finale.

L'orientamento al quale è ispirata nel diritto comunitario la

disciplina attuativa degli articoli 92 e 93 del trattato procede

dalla premessa che, se qualsiasi intervento finanziario accordato da

uno Stato ad un'impresa può falsare in modo più o meno

significativo la concorrenza, costituendo uno svantaggio per gli

imprenditori che non ne beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un

impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

In particolare, per gli aiuti di importo poco elevato che sono

generalmente accordati alle piccole e medie imprese (cosiddetti aiuti

de minimis) e che sono per lo più gestiti da enti locali o

regionali, la Commissione ha introdotto nel 1992 (Disciplina

comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e

medie imprese: 92/C-213/02) una regola, detta appunto de minimis che

fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a

un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli

Stati membri quanto dell'apparato organizzativo della Commissione

medesima e delle imprese, si può considerare come non applicabile

l'art. 92, paragrafo 1, del trattato di Roma, con la conseguenza che

l'aiuto non è più ritenuto soggetto all'obbligo di comunicazione.

Ma la stessa Commissione ha precisato, fin dalla prima disciplina

introdotta nel 1992, e ribadito nella successiva comunicazione

96/C-68/06, che la regola de minimis non è applicabile agli aiuti

alle piccole e medie imprese nei settori in cui vi siano speciali

regolamentazioni comunitarie, in relazione ai quali tali aiuti,

qualunque ne sia l'importo, continuano ad essere soggetti all'obbligo

di previa notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 93 del

trattato - affinché questa ne valuti la compatibilità con il

mercato comune, con la concorrenza, con il libero scambio tra Stati e

- al divieto di esecuzione sino alla decisione finale. Tra questi

settori è espressamente inclusa la pesca, che peraltro forma oggetto

di programmi comunitari di interventi strutturali. Né, allo stato,

risulta modificato alcunché, sempre in materia di pesca, dal

regolamento CE n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998

sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato a determinate

categorie di aiuti di stato "orizzontali".

3. - La legge regionale n. 93 del 1996 correttamente, all'art. 4,

sotto la rubrica "Rispetto di normativa comunitaria", con

formulazione ricognitiva dà atto della intervenuta notificazione

alla Commissione europea della legge stessa e delle misure da essa

scaturenti, disponendo che queste troveranno applicazione solo dopo

che la Commissione abbia comunicato il suo assenso a norma degli

articoli 92 e seguenti del trattato.

La delibera legislativa regionale impugnata, con l'abrogazione del

citato art. 4, ha inteso rendere immediatamente operante la

previsione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o

loro consorzi per la gestione dei mercati ittici; questo intento è

reso ancor più esplicito nell'art. 1, il quale, aggiungendo un comma

all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1996, stabilisce che il

contributo in essa disciplinato "rientra ad ogni titolo nella

categoria de minimis di cui alla disciplina comunitaria in materia di

aiuti di Stato alle piccole e medie imprese". Così disponendo, il

legislatore regionale si è attribuito un potere qualificatorio che

non gli spetta e ha violato la normativa comunitaria, alla quale

l'art. 11 della Costituzione offre copertura costituzionale;

normativa che, anche quando si tratti di aiuti di non rilevante

importo, vuole sottratto il settore della pesca alla possibilità di

interventi di sostegno da parte degli Stati membri al di fuori del

procedimento di verifica previsto dall'art. 93 del trattato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla

l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi

alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la

gestione dei mercati ittici").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari