Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1996

Altra decisione · depositata il 21/03/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 370/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il

27 marzo 1995, depositato in cancelleria il “31 marzo successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 settembre 1994, n.

53381, nonché dell'ordinanza-ingiunzione del direttore dell'Ufficio

di Firenze dell'Ispettorato centrale repressione frodi n. 184/94 del

27 ottobre 1994, iscritto al n. 10 del registro “ conflitti 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito dell'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27

ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato

centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole,

alimentari e forestali, con la quale è stata comminata ad un privato

una sanzione pecuniaria per impianto non autorizzato di viti, la

Regione Toscana ha proposto, con ricorso ritualmente notificato e

depositato, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,

chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato irrogare le

sanzioni amministrative previste, per la violazione delle

disposizioni relative ai nuovi impianti di viti, dall'art. 4, terzo

comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (convertito, con

modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460). La Regione ha

chiesto che siano di conseguenza annullati sia

l'ordinanza-ingiunzione che il decreto del Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali n. 53381 del 2 settembre 1994, con

il quale è stata delegata agli uffici periferici dell'Ispettorato

centrale repressioni frodi l'adozione di sanzioni amministrative

anche nella materia contestata.

La ricorrente osserva che, sin dalla legge 18 dicembre 1981, n.

749, ogni nuovo impianto di viti è subordinato ad apposita

autorizzazione regionale. Questa disciplina è assistita da sanzioni

amministrative. Difatti il decreto-legge n. 370 del 1987, nel

dettare nuove norme in materia di produzione e commercializzazione

dei prodotti vitivinicoli, stabilisce, tra l'altro, sanzioni per

l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola,

disponendo che è soggetto al pagamento di una somma da uno a tre

milioni di lire per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato

chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di

viti di cui agli artt. 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87, adottato

dal Consiglio il 16 marzo 1987. L'attribuzione regionale troverebbe

riscontro nello stesso art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 370

del 1987, che non solo prevede sanzioni pecuniarie per l'impianto non

autorizzato di vigneti, ma stabilisce anche che la Regione provveda

alla rimozione degli impianti non autorizzati, se il trasgressore non

estirpa le viti entro il termine fissato dall'amministrazione

regionale.

La ricorrente invoca il principio secondo il quale il potere di

irrogare sanzioni è strettamente connesso alla funzione pubblica

principale, cui accede con carattere di sussidiarietà. Essendo la

Regione competente per quanto riguarda l'autorizzazione all'impianto

di vigneti, la ricorrente ne deduce che spetta all'autorità

regionale anche il potere di irrogare le sanzioni. Con il decreto

impugnato il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

ha delegato i propri uffici periferici per l'adozione delle sanzioni

pecuniarie amministrative previste, a tutela dell'intera normativa

del regolamento comunitario n. 822/87, nelle materie indicate dagli

artt. 2 e 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 (convertito,

con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898) e dagli

artt. 4 e 5 del decreto-legge n. 370 del 1987. Nella delega sono

state così comprese materie non solo di competenza statale, ma anche

di competenza regionale, come è quella relativa agli impianti

vitivinicoli. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana

concerne il potere di comminare sanzioni amministrative per

l'impianto non autorizzato di vigneti. La ricorrente denuncia come

invasivi della sfera di competenze ad essa proprie sia

l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il 27 ottobre 1994 dal

direttore dell'Ufficio di Firenze dell'Ispettorato centrale

repressioni frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e

forestali, sia il decreto ministeriale n. 53381 del 2 settembre 1994,

che delega agli uffici periferici dello stesso Ministero il potere di

adottare sanzioni amministrative pecuniarie in materia di produzione

e commercializzazione di prodotti agricoli, comprendendo nella delega

anche le sanzioni previste dall'art. 4, terzo comma, del

decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (convertito, con

modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460) per i nuovi

impianti non autorizzati di viti.

La Regione Toscana, affermata la propria competenza ad autorizzare

il nuovo impianto di vigneti, rivendica l'attribuzione, che considera

accessoria, di irrogare le sanzioni amministrative previste in caso

di violazione della disciplina sostanziale.

2. - Il ricorso è fondato.

Il potere di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti ed i

reimpianti di viti, in osservanza delle norme relative alla

produzione ed al controllo dello sviluppo del potenziale vitivinicolo

stabilite dalla disciplina comunitaria (regolamento CEE n. 822/87 del

Consiglio del 16 marzo 1987), è attribuito alle Regioni nel contesto

delle competenze ad esse proprie in materia di agricoltura (art. 117

della Costituzione) (sentenze n. 384 del 1994 e n. 284 del 1989). La

competenza sanzionatoria amministrativa per l'inosservanza dei

precetti legislativi segue la competenza sostanziale ed è

complementare rispetto ad essa, giacché riguarda l'esercizio

dell'azione amministrativa; la ripartizione delle competenze tra

Stato e Regioni in ordine alle sanzioni stesse rispecchia quindi

fedelmente le materie alle quali le sanzioni si riferiscono (sentenze

n. 28 del 1996, n. 115 del 1995 e n. 60 del 1993).

A questo principio si uniforma l'art. 4, terzo comma, del

decreto-legge n. 370 del 1987, secondo quanto previsto sin dalla

legge 18 dicembre 1981, n. 749. L'obbligo di munirsi

dell'autorizzazione regionale per l'impianto di nuovi vigneti è

assistito da una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata ad

ogni ettaro di terreno abusivamente impiantato, rafforzata

dall'accessoria previsione del potere, espressamente attribuito

all'autorità regionale, di rimozione degli impianti in danno del

trasgressore.

Alla competenza sostanziale accede quella sanzionatoria

amministrativa. Non spettando allo Stato irrogare le sanzioni

previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 370 del

1987, devono essere annullati l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94,

emanata il 27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze

dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché il decreto del

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del

2 settembre 1994, nella parte in cui delega a propri uffici

periferici il potere di emettere ordinanze-ingiunzioni anche in

materia di impianto di viti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle

risorse agricole, alimentari e forestali, irrogare le sanzioni

amministrative previste dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7

settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4

novembre 1987, n. 460, relative ai nuovi impianti di viti;

Annulla di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione n. 184/94 emessa il

27 ottobre 1994 dal direttore dell'Ufficio di Firenze

dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonché il decreto del

Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 53381 del

2 settembre 1994, nella parte in cui delega agli uffici periferici

dell'Ispettorato centrale repressione frodi il potere di emanare

ordinanze-ingiunzioni per le sanzioni amministrative previste

dall'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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