Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1962 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il

divieto di abbattimento di alberi di ulivo, in relazione all'art. 4 del

decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, promosso con

ordinanza emessa il 6 ottobre 1961 dal Pretore di Scicli nel

procedimento penale a carico di Pisana Rosario, iscritta al n. 190 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relaziono del

Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale pendente davanti al Pretore di

Scicli a carico di Pisana Rosario veniva sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo

luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di

abbattimento di alberi di ulivo, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione.

Il Pretore, ritenuta l'eccezione non manifestamente infondata e

rilevante ai lini della definizione della causa, con ordinanza del 6

ottobre 1961 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la

soluzione della questione.

L'ordinanza, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze del 1961, è

stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13

ottobre 1961, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 7

ottobre 1961 e pubblicata nella Gazzetta della Repubblica del 16

dicembre 1961, n. 312.

Nell'ordinanza si osserva che il decreto legislativo 27 luglio

1945, n. 475, è stato emanato in forza dell'art. 4 del decreto-legge

luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che diede al Governo la

facoltà di emanare norme giuridiche, "senza tuttavia indicare la

materia oggetto della delegazione".

Pertanto, l'art. 4 del citato decreto n. 151 del 1944 sarebbe in

contrasto, oltre che con gli artt. 70 e 77, primo comma, anche con

l'art. 76 della Costituzione, i cui principi sarebbero stati violati,

"per non contenere l'anzidetta legge delegante, fra l'altro, neanche la

generica indicazione della materia oggetto della delegazione", "materia

che deve essere chiaramente definita anche per le deleghe legislative

anteriori all'entrata in vigore della Costituzione".

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale nelle deduzioni

del 2 novembre 1961 e nella successiva memoria depositata il 6 giugno

1962, ha sostenuto l'infondatezza della questione, in quanto il

decreto-legge n. 151 del 1944 non conferì al Governo una "delega

legislativa", bensì un'attribuzione straordinaria e provvisoria di

potere legislativo al Consiglio dei Ministri.

Pertanto, tutti i provvedimenti legislativi emessi in base al

citato decreto-legge del 1944, n. 151, ivi compreso il decreto

legislativo 27 luglio 1945, n. 475, del quale si discute, restano fuori

dell'ambito di applicazione dei principi delle norme sulla delegazione

legislativa ed, in particolare, degli artt. 76 e 77 della Costituzione. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è stata sollevata

non rispetto al contenuto della norma denunziata, ma rispetto alla

legittimità del potere esercitato dall'organo che pose in essere la

norma stessa. In sostanza, quindi, la questione non ha per oggetto la

legittimità del decreto n. 475 del 1945, bensì quella del

decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in base al quale

fu emanato dal Governo il decreto legislativo predetto.

Ora, la Corte con ripetute pronunciò ha dichiarato, sia pure per

inciso, che con il decreto-legge del 1944 non fu concessa al Governo

una delega, ma gli furono conferiti poteri straordinari di carattere

legislativo.

Escluso che si tratti di un caso di delegazione legislativa, non

sorge alcun problema circa il contrasto tra la denunziata disposizione

e gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, né circa un eventuale

contrasto con i principi valevoli per la legittimità delle deleghe

legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.

Il conferimento straordinario di poteri legislativi, che, del

resto, non costituiva una novità nella tradizione dello Statuto

albertino, traeva ragione dalla particolare situazione in cui il Paese

si trovava nel periodo precedente al referendum istituzionale ed alla

formazione dell'Assemblea costituente.

E l'Assemblea costituente riconobbe espressamente la

giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio

dichiarando, nella XV disposizione transitoria della Costituzione, che

con l'entrata in vigore della Costituzione stessa il detto

decreto-legge "si ha per convertito in legge".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n.

475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25

giugno 1944, n. 151, ed in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 ed alla

disposizione transitoria XV della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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