Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento

all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 10, secondo

comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con

ordinanza emessa il 7 novembre 1985 dalla Commissione tributaria

centrale sul ricorso proposto dalla S.r.l. Hopead contro l'Ufficio

del Registro di Rimini, iscritta al n. 298 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso del giudizio avverso la decisione della Commissione

tributaria di 2° grado di Forlì n. 324 dell'11 marzo 1981,

confermativa della decisione del giudice tributario distrettuale, la

Commissione tributaria centrale, Sez. XXI, ha proposto la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del d.P.R.

26 ottobre 1973, n. 643, istitutivo dell'INVIM, per violazione

dell'art. 76 della Costituzione, in relazione ai criteri posti

dall'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n.

825, di delega al Governo per la riforma tributaria.

Il giudice a quo ritiene che la norma denunciata, prevedendo la

medesima sanzione per due violazioni di entità oggettivamente

diversa - quali il ritardo nella presentazione della dichiarazione

prevista dal primo e dal sesto comma dell'art. 18 dello stesso

decreto (ritardo che, per la dichiarazione decennale oggetto del

giudizio principale, è consistito in un sol giorno) e la omissione

della dichiarazione stessa - si ponga in contrasto con i principi

della delega perché non commisurerebbe la sanzione "alla effettiva

entità oggettiva e soggettiva delle violazioni" (art. 10, secondo

comma, n. 11 della l. n. 825 del 9 ottobre 1971).

A conforto del proprio assunto il giudice rimettente rileva che il

principio della commisurazione della sanzione alla gravità della

violazione commessa è già accolto in molte leggi tributarie, sia di

carattere generale (L. 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme per la

repressione delle violazioni delle leggi tributarie - art. 4; d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte

sui redditi - art. 54) che in quelle disciplinanti singoli tributi

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA - art. 75;

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro -

artt. 67 e segg.; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in materia di

imposte di successione - art. 50) alle quali l'art. 31 del d.P.R. n.

643 del 1972 sull'INVIM rinvia in tema di accertamento, liquidazione

e riscossione dell'imposta nonché di applicazione di soprattasse e

pene pecuniarie, per quanto non disciplinato dallo stesso decreto.

È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo la inammissibilità o la infondatezza della questione alla

luce dei principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale

circa la ampia discrezionalità del legislatore ordinario di

modellare le fattispecie di illecito e di apprezzare la gravità dei

fatti in esse compresi. Considerato in diritto

1. - Nel corso di un giudizio avverso l'irrogazione da parte del

competente ufficio del registro della soprattassa pari all'ammontare

dell'imposta dovuta, in conseguenza della presentazione della

dichiarazione relativa all'INVIM decennale il giorno successivo alla

scadenza prevista, la Commissione tributaria centrale ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'INVIM, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Si sostiene dal giudice a quo che la norma denunciata,

assoggettando alla medesima sanzione pecuniaria due violazioni

oggettivamente diverse, quali il ritardo anche di un solo giorno,

come nel caso di specie, e l'omessa presentazione della

dichiarazione, non risponde al criterio, previsto dall'art. 10,

secondo comma, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825,

della commisurazione della sanzione all'effettiva entità oggettiva e

soggettiva delle violazioni, principio che sarebbe invece osservato

in relazione ad altre imposte dalle rispettive discipline.

2. - Questa Corte si è già in altre occasioni (ordinanze n. 418

del 1987 e n. 596 del 1988) occupata della medesima questione,

dichiarandone la manifesta infondatezza, anche in riferimento allo

specifico parametro (art. 76 della Costituzione) ora invocato.

L'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria centrale

prospetta però altre argomentazioni concernenti la graduazione delle

sanzioni che, nella disciplina relativa ad altre imposte, il

legislatore avrebbe invece osservato, diversificando le ipotesi della

omissione da quella del ritardo.

Tale nuova prospettazione non può però indurre ad una

dichiarazione di illegittimità costituzionale in toto della norma

denunciata, perché l'ordinanza di rimessione richiede nel

dispositivo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di

tale norma "nella parte in cui dispone la medesima sanzione sia per

il ritardo sia per l'omissione".

Non si chiede perciò, per come la questione è formulata, una

dichiarazione di illegittimità costituzionale che porti a sottrarre

ad ogni sanzione l'ipotesi della tardività della dichiarazione

(cioè una assimilazione della dichiarazione tardiva a quella

tempestiva, essendo le due ipotesi a loro volta obbiettivamente

diverse), ma si mira ad un intervento il quale suppone - attesa

l'impossibilità di individuare un modello unitario nel sistema

tributario che presenta nella materia una disarticolata

prospettazione positiva (ordinanze nn. 485 e 342 del 1987) - l'opera

del legislatore che, muovendo dalla diversità della ipotesi della

tenue tardività da quella della omissione, possa ragionevolmente

graduare le rispettive sanzioni per ricondurle ad un quadro organico

che risulti, mediante una più adeguata proporzionalità, in tutto e

per tutto aderente al criterio dettato dall'art. 10, secondo comma,

n. 11, della legge n. 825 del 1971.

La questione è perciò inammissibile, pur dovendosi auspicare che

il legislatore, nell'opera cui sta attendendo di revisione del

sistema delle sanzioni tributarie, tenga conto dell'esigenza di

adeguamento testé evidenziata, risultando certamente agevolata, da

una maggiore razionalità della disciplina, la correttezza del

rapporto tra il contribuente ed il sistema impositivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione

ed in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9

ottobre 1971, n. 825, dalla Commissione tributaria centrale con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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