Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato l'8 maggio 1973, depositato in cancelleria l'11

successivo ed iscritto al n. 6 del registro 1973, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito dei decreti 25 novembre 1972, n. 3106, 9

dicembre 1972, n. 3340 e 19 dicembre 1972, n. 3425 del Ministro per i

lavori pubblici con i quali sono stati assegnati al Provveditorato

regionale alle opere pubbliche, anziché alla Regione, i contributi di

cui all'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (contributo

all'Istituto autonomo case popolari per costruzione di alloggi a totale

carico dello Stato per baraccati, ecc.).

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato l'8 maggio 1973 il Presidente della

Regione siciliana ha proposto nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri ricorso per regolamento di competenza diretto ad

ottenere l'annullamento dei decreti del Ministro per i lavori pubblici

25 novembre 1972, n. 3106, 9 dicembre 1972, n. 3340 e 19 dicembre 1972,

n. 3425, con i quali sono stati assegnati al Provveditorato regionale

alle opere pubbliche per la Sicilia, anziché alla Regione, i

contributi previsti dall'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

per la costruzione, da parte degli Istituti autonomi della case

popolari, di alloggi a totale carico dello Stato destinati ai fini

espressamente indicati dal precedente art. 48, primo comma.

La Regione deduce che nel luglio 1972 essa aveva inviato al

Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei LL.PP. il

piano di localizzazione degli interventi previsti dagli artt. 67 e 68

della legge n. 865 del 1971, chiedendo espressamente che le fossero

accreditati i contributi destinati alla Sicilia, ma il Ministero, in

uno scambio di note con il competente Assessorato dei LL.PP., aveva

precisato che i contributi stessi sarebbero stati assegnati al

Provveditorato regionale alle OO.PP. della Sicilia.

Secondo la difesa della Regione, i tre decreti impugnati, con i

quali le assegnazioni sono state disposte in favore del Provveditorato,

sarebbero illegittimi perché emessi in violazione non solo dell'art.

70 della legge sulla casa n. 865 del 1971, ma soprattutto della

competenza della Regione siciliana in materia di edilizia popolare.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, la quale con deduzioni del 24 maggio 1973 chiede che il ricorso

proposto dalla Regione venga dichiarato inammissibile o comunque

infondato.

In via pregiudiziale, l'Avvocatura deduce la inammissibilità del

ricorso per tardività, sostenendo che esso è stato proposto oltre il

termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 39, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; ed invero, poiché la

controversia in esame riguarderebbe non una pretesa patrimoniale della

Regione ma lo stesso potere di distribuzione dei contributi previsti

dalla legge sulla casa, l'Avvocatura ritiene che, quanto meno dalla

data in cui la Presidenza della Regione contestò al Ministero i

criteri di assegnazione dei contributi, deve decorrere il termine per

la proposizione del ricorso per regolamento di competenza.

Secondo la difesa dello Stato, il ricorso sarebbe inammissibile

anche sotto un diverso profilo, in quanto la Regione ricorrente, invece

di ottemperare al disposto del citato art. 39, che richiede

l'indicazione delle disposizioni costituzionali di cui si assume la

violazione, si sarebbe limitata a denunciare la violazione di una

generica e inesistente competenza regionale in materia di edilizia

popolare nonché la violazione dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971

in ordine al quale non sarebbe ipotizzabile un conflitto di rango

costituzionale.

Nel merito, poi, l'Avvocatura afferma che la Regione siciliana non

avrebbe alcun titolo per ottenere in gestione i contributi destinati

agli Istituti autonomi delle case popolari, perché essa sarebbe priva

di competenza in materia di edilizia popolare.

All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato

le proprie deduzioni. Considerato in diritto :

1. - Con ricorso notificato in data 8 maggio 1973, il Presidente

della Regione siciliana ha proposto giudizio per regolamento di

competenza nei confronti dello Stato, assumendo che, ai sensi dell'art.

70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i fondi attribuiti alla Sicilia

in forza dell'art. 68 della stessa legge, avrebbero dovuto essere

assegnati alla Regione e non, secondo quanto era stato invece disposto,

al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo. Nel sollevare il conflitto di

attribuzioni, la Regione ricorrente ha impugnato tre decreti del

Ministro dei lavori pubblici, emessi il 25 novembre, 9 e 19 dicembre

1972 e recanti rispettivamente i numeri 3106, 3340 e 3425, con i quali,

in concreto, è stato disposto l'accreditamento di tali fondi. La

difesa dello Stato ha però eccepito la inammissibilità del ricorso,

sostenendo che il conflitto in esame sarebbe stato proposto oltre il

termine di sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art.

39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, termine che dovrebbe

decorrere dal momento in cui la Regione venne a conoscenza della

determinazione, da parte dello Stato, dei criteri di ripartizione e

assegnazione dei contributi.

2. - L'eccezione dell'Avvocatura è fondata.

Ed invero, il provvedimento che aveva disposto l'assegnazione dei

contributi in favore del Provveditorato, e di cui i decreti

costituiscono soltanto successivi atti di esecuzione, è il piano del

Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) che costituisce l'atto

terminale di un complesso procedimento introdotto e disciplinato dalla

così detta legge sulla casa, la n. 865 del 22 ottobre 1971.

Stabilisce infatti l'art. 3 che le Regioni forniscono ogni anno al

C.E.R. le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia

economica e popolare; che il C.E.R. formula il piano di ripartizione

fra le Regioni dei fondi disponibili; che tale piano è sottoposto dal

Ministro dei LL.PP. al Comitato per la programmazione economica

(CIPE), il quale lo approva e lo comunica alle Regioni. Queste,

ricevuto il piano, approvano il proprio piano di localizzazione e lo

comunicano al C.E.R. che, in riferimento ai fondi messi a disposizione

di ciascuna Regione, predispone il programma di utilizzazione dei fondi

disponibili. Seguono quindi i provvedimenti di accreditamento dei fondi

in favore degli organi indicati nel piano.

3. - Ora, dagli atti esibiti dalle parti, e particolarmente dalla

lettera della Presidenza della Regione siciliana indirizzata ai

Ministri dei LL.PP. e del Tesoro in data 24 febbraio 1973, risulta che

il piano C.E.R., con la prescrizione che i relativi fondi sarebbero

stati assegnati al Provveditorato, era stato comunicato alla Regione il

12 settembre 1972, con nota ministeriale n. 559, e che il Presidente ne

aveva avuto piena conoscenza, perché, con telegramma n. 7593 del 25

novembre 1972, aveva protestato col C.E.R. proprio in ordine alla

destinazione dei fondi.

Infatti la indicata lettera della Presidenza regionale del 21

dicembre 1972, così si esprime: "Al riguardo questa Presidenza, che

aveva avuto occasione di rilevare dalla nota ministeriale n. 559 del 12

settembre 1972 l'intendimento del C.E.R. di accreditare direttamente in

favore del suddetto Provveditorato i fondi in argomento, con proprio

telegramma n. 7593 del 25 novembre 1972, indirizzato al predetto

Comitato, ha manifestato il proprio dissenso in merito alla

determinazione adottata ed ha rivolto viva preghiera per il riesame

della decisione al fine di ottenere un sollecito accreditamento dei

fondi in argomento".

Il brano riportato rende certo, senza alcun margine di dubbio, che

il Presidente della Regione siciliana, almeno dalla data del 25

novembre 1972 in cui spedì il telegramma di protesta, ebbe piena

conoscenza della volontà manifestata dai competenti organi dello Stato

in ordine alla designazione del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo

come destinatario dei fondi.

E poiché tale manifestazione di volontà, indipendentemente dalla

forma nella quale veniva resa esplicita (sentenze nn. 87 del 1973, 171

del 1971 e 154 del 1967), costituiva indubbia affermazione della

competenza dello Stato, in materia che la Regione sosteneva e sostiene

essere ad essa esclusivamente riservata, è evidente che dalla data

della conoscenza di quella volontà cominciava a decorrere per la

Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma

dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed entro il quale il

ricorso in esame doveva essere proposto. Ond'è che quello notificato

l'8 maggio 1973, risulta tardivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza

proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973

ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro

dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e recanti

i numeri 3106, 3340 e 3425.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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