Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1966 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, e 27 dicembre

1952, n. 3884, nonché del decreto 21 marzo 1957 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 156 del 24 giugno 1957), promosso con ordinanza

emessa il 30 novembre 1964 dal Tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Gotti Lega Augusto, l'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, iscritta al n. 38 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.

Visti gli atti di costituzione di Gotti Lega Augusto, dell'Ente

Maremma e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Mario Cassola, per il Gotti Lega, l'avv. Guido

Astuti, per l'Ente Maremma, e il sostituto avvocato generale dello

Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Firenze ha prospettato a questa Corte

l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della

Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, e 27 dicembre 1952, n. 3884, con

i quali, in base alla legge di delegazione 21 ottobre 1950, n. 841,

venivano approvati i piani compilati dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale, ai fini dell'espropriazione,

rispettivamente di ettari 90.26.20 e di ettari 18.92.20, di terreni di

proprietà del dott. Augusto Gotti Lega, posti in comune di Laiatico

(Pisa); il Tribunale ha altresì rilevato l'illegittimità

costituzionale del decreto 21 marzo 1957, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 24 giugno 1957, n. 156, con il quale, degli ettari 18.92.20

compresi nel secondo piano, venivano espropriati solo ettari 8.79.90.

L'illegittimità costituzionale dei detti decreti è stata fondata su

un contrasto con la legge di delegazione e sulla conseguente violazione

degli artt. 76 e 77 della Costituzione; il contrasto risulterebbe dai

seguenti motivi:

a) il reddito dominicale dell'intera proprietà Gotti Lega era

stato calcolato con riferimento al nuovo catasto entrato in

conservazione il 1 luglio 1950, invece che sul fondamento della

consistenza al 15 novembre 1949 e delle tariffe di estimo al 1 gennaio

1949;

b) era stata compresa nell'espropriazione una notevole quantità

di terreni che, per la loro natura ed immodificabile sterilità,

avevano un reddito perfino inferiore a quello dei boschi e degli

incolti produttivi, che la legge di delegazione esclude dal calcolo del

reddito dominicale medio.

L'ordinanza, emessa il 30 novembre 1964, è stata notificata

all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale il 20

febbraio 1965; al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al dott.

Augusto Gotti Lega il 22 febbraio successivo; al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 23 dello stesso mese. È stata comunicata al

Presidente del Senato il 21 febbraio 1965, e al Presidente della Camera

dei Deputati il 26 successivo. È stata poi pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 98 del 17 aprile 1965.

Sono comparsi innanzi a questa Corte il dott. Augusto Gotti Lega,

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste.

2. - La parte privata, nelle deduzioni depositate il 27 marzo 1965,

si richiama alla giurisprudenza di questa Corte per contestare che sia

possibile tener conto del catasto entrato in vigore al tempo

dell'espropriazione e comunque che possano essere rielaborati i calcoli

concernenti la qualità di coltura e la classe di produttività; rileva

inoltre che i terreni sterili compresi nei calcoli debbono intendersi

come incolti produttivi, secondo la qualificazione indicata nell'art. 4

della legge di delegazione, perché questa qualificazione non era in

vigore al tempo di formazione del vecchio catasto e corrisponde alle

varie denominazioni con le quali in quel tempo si designavano i terreni

sterili.

L'Ente Maremma, nelle deduzioni 7 maggio 1965, quanto al calcolo

della quota di scorporo, ammette che, nella specie, non furono tenuti

presenti i dati del vecchio catasto, e chiede che la Corte, dichiarando

l'illegittimità dei decreti presidenziali in questione, voglia fare

espressa riserva dei definitivi accertamenti del giudice di merito

circa la consistenza effettiva della proprietà Gotti Lega al 15

novembre 1949 e circa l'eventuale caducazione solo in parte qua della

relativa espropriazione; quanto al motivo della esclusione degli

incolti sterili, l'Ente osserva che essi non possono pacificarsi agli

incolti produttivi ai quali accenna la legge di delegazione perché,

mentre i primi non mancano di funzione produttiva nell'economia

agricola, che ne sconsiglia la trasformazione, i secondi possono essere

suscettibili di trasformazione e miglioramento o di altre idonee

utilizzazioni nel campo dell'economia agricola.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, deducendo con scrittura 13

aprile 1965 sul primo motivo proposto dal giudice a quo, ritiene che

gli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ammettano che

l'attivazione del nuovo catasto intervenuta fra il 15 novembre 1949 e

la data dell'espropriazione possa evitare la procedura di ricorso

prevista per i terreni di vecchio catasto, riferendosi, di norma, a

variazioni introdotte a seguito di verifiche effettuate prima di quella

data; sul secondo motivo di asserita illegittimità, il Ministero

rileva che l'espropriato trova precluse le sue contestazioni dal fatto

che non ebbe a presentare ricorso, né ai sensi dell'art. 4, né ai

sensi dell'art. 6 della predetta legge.

Con memoria depositata il 3 maggio 1966, il dott. Gotti Lega

contesta che l'attuazione del nuovo catasto alla data

dell'espropriazione esonerasse dal procedimento di rettifica del

vecchio catasto previsto espressamente dalla legge di riforma; osserva

che questa Corte, non soltanto ha ritenuto invalicabile il termine del

15 novembre 1949, ma, nelle sue sentenze 23 giugno 1964, n. 73, e 22

gennaio 1965, n. 3, ha respinto la pretesa di deferire al giudice di

merito la rettificazione dei dati del vecchio catasto; chiede che

expressis verbis sia dichiarato che il giudice di merito dovrà

attenersi ai dati del catasto in vigore al 15 novembre 1949 suddetto;

rileva, quanto agli incolti produttivi, che, secondo i lavori

preparatori della legge di riforma, questi terreni furono esclusi dal

calcolo, non perché hanno una propria funzione produttiva, ma perché

sono di valore inferiore a quello dei boschi e perché la misura assai

bassa del reddito avrebbe prodotto una imposizione sproporzionata.

3. - Alla pubblica udienza del 17 maggio 1966 i difensori delle

parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - È pacifico che, nella specie, per la formazione dei piani di

espropriazione, l'Ente Maremma ha tenuto conto dei dati del nuovo

catasto, entrato in vigore il 1 luglio 1950. Ciò è motivo di

illegittimità costituzionale dei decreti che approvarono il piano, i

quali, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.

da ultimo sentenza 17 marzo 1966, n. 28), avrebbero dovuto essere

redatti sulla base della consistenza dei fondi al 15 novembre 1949, in

virtù dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nel testo

sostituito dall'art. 4 della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il Ministero dell'agricoltura ritorna a contestare la fondatezza di

tale giurisprudenza obiettando che, quando, come nella specie, il nuovo

catasto è stato attivato dopo il 15 novembre 1949, ma prima della data

dell'espropriazione, possa essere evitato il ricorso previsto per la

rettificazione dei terreni di vecchio catasto; ma è da replicare che,

in tal caso, non è sempre certo che il nuovo catasto contenga dati

riportabili al tempo cui si riferisce la legge di riforma.

È, del resto, consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedine

la riconferma nella predetta sentenza 17 marzo 1966) che ogni indagine

tendente ad accertare se e in qual misura si sarebbe potuto tener conto

dei dati risultanti dal catasto in vigore al 15 novembre 1949, rientri

nei poteri del giudice a quo, a meno che attenga alla qualità e alla

classe dei terreni.

2. - Attiene a tale materia la questione concernente la esclusione

dal calcolo dei terreni incolti sterili, che la parte privata vuole

equiparare agli incolti produttivi, dal primo comma della citata legge

del 1950 non considerati ai fini della determinazione della quota

espropriabile.

Si tratta di riconoscere se e quale corrispondenza esista fra la

terminologia adottata dalla legge e le diverse denominazioni risultanti

in catasto al 15 novembre 1949; e il confronto non può non dar luogo a

quelle valutazioni estimative, che l'art. 6 della ricordata legge vuole

siano svolte esclusivamente nella sede del procedimento amministrativo.

Non avendo la parte adito a tale procedimento rimane senza base la

questione di illegittimità costituzionale che essa ha proposto su tale

punto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente

della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2888, 27 dicembre 1952, n. 3884,

e 21 marzo 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno

1957, n. 156) in quanto, per la formulazione dei piani di

espropriazione, fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in

attuazione, nella zona, successivamente al 15 novembre 1949;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dei decreti predetti in quanto non hanno escluso dal computo della

quota espropriativa i terreni incolti sterili, questione proposta dal

Tribunale di Firenze con ordinanza 30 novembre 1964, in relazione alla

legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione,

bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, e in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari