Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma,

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 3

luglio 1962 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente

tra Catozzi Amelia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 183 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente fra Catozzi Amelia e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, il Tribunale di Ferrara, con

ordinanza del 3 luglio 1962, su istanza della difesa dell'attrice, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per eccesso di delega in relazione

all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

La Catozzi ha sostenuto in giudizio di avere diritto alla pensione

di invalidità, potendo far valere la iscrizione negli elenchi

nominativi dei lavoratori agricoli, per l'anno 1953-54, con la

qualifica di "permanente" e potendo beneficiare dell'accreditamento di

209 contributi giornalieri, attribuiti per 11 mesi di detto anno dalla

Commissione provinciale di Ferrara ai lavoratori avventizi permanenti.

L'I. N. P. S. ha eccepito che per la Catozzi manca il requisito di

almeno 52 contributi settimanali (oppure 104 contributi giornalieri)

versati o accreditati nel quinquennio precedente alla domanda, in

quanto l'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, stabilisce che "ai

fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (che sostituisce, tra

l'altro, gli art. 9 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636), possono

essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, e per

ciascun anno agrario di iscrizione, non più di n. 156 contributi

giornalieri per gli uomini e di n. 104 per le donne, proporzionalmente

ridotti allorquando l'iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata

ad un periodo inferiore all'anno agrario. E poiché, per la Catozzi,

l'iscrizione negli elenchi anagrafici è limitata al periodo di undici

mesi, essa può beneficiare soltanto di n. 96 contributi giornalieri,

non raggiungendo quindi quel minimo di n. 104 fissato dalla legge del

1952. Onde la Catozzi ha sollevato la questione di illegittimità

costituzionale del predetto art. 17, che esorbitando dai limiti della

delega, avrebbe posto un limite al numero dei contributi computabili,

mentre per il disposto dell'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,

per i lavoratori agricoli avventizi o compartecipanti si considerano

utili ai fini dei requisiti richiesti per il conseguimento della

pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro

attribuite dalla speciale Commissione provinciale.

Con la suindicata ordinanza il Tribunale di Ferrara, riconosciuta

la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha

disposto la sospensione del procedimento civile e la rimessione degli

atti a questa Corte. L'ordinanza ritualmente comunicata e notificata è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del

24 novembre 1962.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

La questione è fondata.

La norma dell'art. 17 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pone un

limite al numero dei contributi computabili in favore dei lavoratori

agricoli giornalieri per il conseguimento del diritto alla pensione di

invalidità o di vecchiaia o per i superstiti: per ciascun anno agrario

di iscrizione negli elenchi anagrafici, non più di 156 contributi

giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti,

abituali o occasionali; non più di 104 contributi giornalieri per le

donne e i giovani con le suddette qualifiche e per i braccianti con la

qualifica di eccezionali; non più di 70 per le donne e i giovani con

la qualifica di eccezionali. Or questa, che è una limitazione ai

diritti dei lavoratori, non trova riscontro in alcuna disposizione di

legge, ed è anzi in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 9 del

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4

aprile 1952, n. 218, secondo il quale per i lavoratori agricoli

avventizi o compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti

richiesti per il conseguimento della pensione tanti contributi

giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla

Commissione provinciale di cui all'art. 2 del R.D. 24 settembre 1940,

n. 1949.

Siffatta limitazione imposta dalla legge delegata non trova

giustificazione neppure nei poteri di coordinamento che l'art. 37 della

legge n. 218 del 1952 ha conferito all'esecutivo. Ed infatti,

allorquando una nuova legge si inserisce in un complesso organico di

altre norme può creare lacune, discordanze, differenze o contrasti,

che possono essere eliminati da norme delegate di coordinamento, le

quali hanno lo scopo essenziale di adattare la nuova legge,

accompagnarla ed integrarla nella sua applicazione, in modo da

conferire uniformità ed armonia a tutto l'ordinamento giuridico della

specifica materia. Ma il potere di coordinamento non consente la

introduzione di nuovi principi o di limitazioni di diritti, che

soltanto attraverso l'esame e la valutazione del Parlamento possono

essere validamente introdotti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37

della legge 4 aprile 1952, n. 218, e all'art. 9, ultimo comma, del

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della stessa

legge ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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