Corte costituzionale

Sentenza n. 834/1988

Altra decisione · depositata il 21/07/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 1legge 2/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano

notificato il 14 luglio 1987, depositato in Cancelleria il 21 luglio

1987 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1987 per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del turismo e

dello spettacolo 22 maggio 1987, concernente "Adozione dei criteri e

dei parametri previsti dall'art. 1, comma quarto, decreto-legge 3

gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo

1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o

l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o

completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei

finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse

turistico";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi gli avv.ti Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di

Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano denunciava

di illegittimità costituzionale, per lesione delle proprie

competenze legislative primarie e concorrenti, "tutte le

disposizioni" del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante "misure

urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,

per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e

per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle

attività di interesse turistico"; venivano poi censurate, in

particolare, le norme contenute nell'art. 1, commi quarto e quinto,

nell'art. 2, commi primo, lettera b), 1-ter, 2 e 6, e nell'art.

3-bis, comma terzo, perché invasivi delle competenze legislative ed

amministrative attribuite alla Provincia in materia di turismo e

industria alberghiera, lavori pubblici di interesse provinciale,

attività sportive e ricreative con i relativi impianti e

attrezzature e finanza locale, dagli artt. 8, numeri 20 e 17; 9, n.

11; 16; 78 e 80 dello Statuto e delle relative norme di attuazione

emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, con d.P.R. 28 marzo 1975,

n. 475, e con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.

L'art. 2 della legge denunciata stabiliva al comma quarto che gli

interventi - ad opera dei comuni e loro consorzi, delle comunità

montane e delle province - relativi agli impianti sportivi destinati

a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline

sportive, con strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio

delle attività sportive mediante la realizzazione di strutture

polifunzionali, dovessero essere realizzati secondo programmi

approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro

del turismo e dello spettacolo;

che tali programmi fossero formulati "sulla base di criteri e

parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio

territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline

sportive";

che, "a tale fine, criteri e parametri sono definiti dal

Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico

del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da

parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del

Ministro medesimo".

2. - Il decreto 22 maggio 1987 con il quale il Ministro del

turismo e dello spettacolo dettava i "criteri e parametri" previsti

dal comma quarto dell'art. 1 della legge n. 65 del 1987 al fine della

elaborazione dei programmi di cui al comma quinto dell'art. 1 della

stessa legge, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30

maggio 1987.

Con ricorso notificato il 13 luglio 1987 la Provincia autonoma di

Bolzano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri avverso tale decreto

lamentando, come per il giudizio di legittimità costituzionale della

legge n. 65 del 1987, l'invasione delle competenze legislative ed

amministrative ad essa attribuite, in materia di "turismo ed

industria alberghiera", "lavori pubblici di interesse provinciale",

attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed

attrezzature" e "finanza locale", in base agli art. 8, n. 20 e 17; 9,

n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ed alle

relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n.

278, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473,

nonché in relazione all'accordo di Parigi.

Chiede pertanto sia dichiarato spettare ad essa Provincia: a)

l'adozione degli indirizzi e finalità di carattere generale e

specifici di cui agli artt. 1 e 2 del decreto; b) stabilire il

termine per la presentazione, da parte degli enti interessati, delle

domande e la relativa documentazione; c) disciplinare le modalità o

l'eventuale composizione delle commissioni di collaudo e vigilare

sull'attuazione dei programmi di intervento per l'impiantistica

sportiva.

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il

quale, sottolineando, tra l'altro, che le censure rivolte dalla

ricorrente al decreto 22 maggio 1987 riguardano in realtà la legge

statale attributiva al Ministro del turismo e dello spettacolo delle

competenze rivendicate dalla Provincia autonoma, ha concluso per

l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

4. - Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte, nel giudizio

promosso, oltre che dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla

Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia (Reg. ric. nn.

9, 10 e 14 del 1987), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge n. 65 del 1987, nella

parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano,

e dell'art. 1, quarto e quinto comma della stessa legge, nella parte

in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo

comma, lett. c) della medesima legge.

5. - Con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante "Modifiche

ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente

misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti

sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive

di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore di

attività di interesse turistico", preso atto della suddetta

sentenza, nel testo novellato del comma quarto dell'art. 1, con

riferimento ai programmi per "gli interventi previsti dal comma

primo, lett. b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2,

comma primo, lettera b), è stato inserito l'inciso "con esclusione

di quelli ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento

e Bolzano". Considerato in diritto

1. - Con decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con

modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, venivano dettate

"misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti

sportivi per la realizzazione o completamento di strutture sportive

di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore

delle attività di interesse turistico". In particolare erano

previsti, con l'art. 1, comma primo, interventi relativi a impianti

sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle

diverse discipline sportive (lettera b) e a promuovere l'esercizio

delle attività sportive (lettera c); con i commi quarto e quinto era

stabilito che tali interventi, (se) effettuati da dati enti (comuni,

loro consorzi, comunità montane, indicati dal successivo art. 2,

comma primo, lettera b, ai quali da quest'ultima norma la Cassa

depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui a totale carico

dello Stato), fossero realizzati secondo programmi approvati

annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma

quarto), ed era altresì disposto che tali programmi fossero

elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello

spettacolo (comma quinto) e quindi formulati dal detto Ministro sulla

base dei criteri e parametri definiti (su parere tecnico del CONI) e

adottati (su parere delle Commissioni parlamentari permanenti) dal

Ministro stesso (comma quinto). Con l'art. 2 erano, poi, previsti

finanziamenti dei detti interventi, e in particolare, fra l'altro:

mutui ventennali a totale carico dello Stato da parte della Cassa

depositi e prestiti a favore dei comuni, loro consorzi e comunità

montane per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,

comma primo, lettere b) e c) (art. 2, comma primo, lett. b); mutui

decennali assistiti da contributo statale sull'onere annuo di

ammortamento per capitale e interessi da parte dell'Istituto per il

credito sportivo ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n.

50 (enti pubblici locali ed altri, che intendano costruire o

migliorare impianti sportivi, federazioni sportive, società e

associazioni sportive, enti di promozione sportiva e società e

associazioni a questi ultimi enti affiliate) per la realizzazione di

impianti destinati alle finalità di cui all'art. 1, lettere b) e c)

(art. 2, comma primo-ter); contributo in conto capitale a favore dei

soggetti indicati nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295

(federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di

promozione sportiva, società e associazioni a questi ultimi enti

affiliate) per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, lett.

c) (art. 2, comma secondo).

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio

1987, erano appunto adottati i criteri e i parametri di cui all'art.

1, commi quarto e quinto, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra

convertito, provvedendosi: sui principi da osservare nella

distribuzione dei finanziamenti, sugli elementi cui avere riguardo

nell'elaborazione dei programmi, sui dati, dalla cui analisi trarre i

parametri atti all'individuazione delle linee e delle priorità di

intervento (art. 1); sugli specifici indirizzi da rispettare negli

interventi al fine di inquadrarli nella dimensione finanziaria

prevista dalla legge (art. 2); sui termini e sulle modalità delle

domande, da produrre da parte degli enti (art. 3). Veniva altresì

disposto: sulla composizione della commissione di collaudo delle

opere assegnatarie dei benefici di cui all'art. 2, comma primo, lett.

b), e di quelle previste dall'art. 2, comma secondo, del

decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito (art. 4); sulla

composizione della commissione di vigilanza sullo stato di attuazione

del programma così tracciato e sull'avanzamento delle opere (art.

5).

2. - La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere, nell'aprile

1987, sollevato in via principale questione di legittimità

costituzionale del decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella

legge n. 65 del 1987, di cui censurava, fra le altre, le norme

suindicate (artt. 1, commi quarto e quinto; 2, commi primo, lett. b,

primo-ter, e secondo), ha ora promosso conflitto di attribuzione in

ordine al decreto ministeriale 22 maggio 1987, deducendo analoghe

lesioni delle competenze provinciali di cui allora lamentava la

violazione.

Sostiene, infatti, la provincia ricorrente che il Ministro del

turismo e dello spettacolo, con il decreto impugnato, abbia leso le

dette competenze - da essa provincia esercitate mediante una

legislazione ampia ed organica - estraniandola dalla programmazione

degli interventi sportivi e dai relativi finanziamenti, e

particolarmente: adottando i criteri e i parametri previsti per

l'elaborazione dei programmi; disponendo che i progetti delle opere

siano presentati direttamente ad esso Ministro invece che alla

provincia; regolando la composizione delle commissioni di collaudo

delle opere (finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b, e

dell'art. 2, comma secondo) e la vigilanza sullo stato di attuazione

dei programmi; stabilendo che i finanziamenti siano assegnati ai

beneficiari invece che per il tramite della provincia.

3. - Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi quarto e quinto,

della legge n. 65 del 1987 - ritenendo fondata l'impugnazione

proposta allora (anche) dalla Provincia di Bolzano - nella parte in

cui, relativamente (anche) alla detta Provincia disciplina(va) gli

interventi sugli impianti necessari ai campionati (art. 1, comma

primo, lett. a) e alle attività sportive (art. 1, comma primo, lett.

b) "attribuendone la programmazione allo Stato nella persona del

Ministro per il turismo e lo spettacolo", per contrasto con l'art. 9,

n. 11, dello Statuto Trentino-Alto Adige, come interpretato e

determinato dalla normativa di attuazione, "che affida all'autonomia

legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle

attività sportive, agonistiche e non".

Ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.

2, comma primo, lett. b), e 2, comma primo-ter, della predetta legge

- sempre ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche)

dalla Provincia di Bolzano - nella parte in cui, relativamente

(anche) alla detta provincia, prevede(va) finanziamenti per

interventi relativi ad impianti destinati ad attività sportive sia

agonistiche che non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80

dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle Province

autonome "il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi

finanziari nei settori di propria competenza".

Ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,

comma secondo, della stessa legge - ritenendo fondata l'impugnazione

allora proposta (anche) dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella

parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia prevedeva

finanziamenti per interventi in ordine a impianti destinati

all'esercizio di attività sportive non agonistiche, per contrasto

con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che

dispongono nel senso suindicato.

Dichiarate in tal modo costituzionalmente illegittime, in quanto

lesive delle competenze provinciali, le norme legislative costituenti

il titolo e comunque il presupposto dei provvedimenti adottati, e

quindi dei poteri esercitati, dal Ministro del turismo e dello

spettacolo con il decreto ora impugnato, anche tali poteri devono

ritenersi lesivi delle dette competenze e pertanto non spettanti allo

Stato.

Tanto va dichiarato, annullandosi per l'effetto il decreto stesso.

Né a ciò è d'ostacolo ed anzi conferisce il decreto-legge 22

febbraio 1988, n. 22 - convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 22 -

con il quale, preso atto della sentenza di questa Corte n. 517 del

1987, la disciplina recata dal decreto-legge n. 2 del 1987, come

convertito nella legge n. 65 del 1987, è stata interamente

modificata, stabilendosi, in riferimento alla Provincia di Bolzano,

che i programmi per gli interventi sugli impianti destinati

all'attività sportiva sia agonistica che non agonistica (e quindi la

disciplina degli interventi stessi) sono predisposti, per il suo

territorio, dalla detta provincia, e che a questa sono trasferite le

somme erogate per finanziare gli interventi suindicati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo,

con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della

Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per

l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti

destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica di cui

al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6

marzo 1987, n. 65; né disporre che i progetti delle opere siano

presentati direttamente ad esso Ministro; né regolare la

composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai

sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma

secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di

attuazione dei programmi; né stabilire che i finanziamenti per i

detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari;

Annulla, per l'effetto, il suindicato decreto del Ministro del

turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:834 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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