Corte costituzionale

Sentenza n. 832/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale

approvata dal Consiglio provinciale il 17 dicembre 1986 recante

"Istituzione della Commissione multizonale per l'accertamento della

idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli", promosso con

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 7

gennaio 1987, depositato in cancelleria il 13 gennaio 1987 successivo

ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1987.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il ricorrente,

e l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 5 gennaio 1987, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, impugnava la legge approvata il 17 dicembre 1986 dalla

Provincia autonoma di Bolzano, e riapprovata il 23 dicembre

successivo, dopo il rinvio del Governo per nuovo esame: legge

istitutiva di una commissione medica per l'accertamento

dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli.

Esponeva nel ricorso il Presidente del Consiglio che la

composizione di detta commissione, così come prevista dall'art.1

della legge impugnata, si discosta in modo radicale dalle indicazioni

date, in ordine ai criteri di provvista dei suoi membri, dall'art.481

del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla

disciplina della circolazione stradale, nel Testo sostituito

dall'art.12 del d.P.R. n. 995 del 1976.

Quell'articolo, infatti, prevede che i membri della Commissione

debbano essere scelti fra tre categorie, e cioè: funzionari medici

del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, medici militari in

servizio, ufficiali sanitari dei comuni compresi nella circoscrizione

provinciale. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di indicazioni

dotate di valore essenziale e qualificante in relazione alle delicate

funzioni affidate alla Commissione, il cui buon operare, garanzia di

fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non

può prescindere dall'apporto di personale medico particolarmente

specializzato nel valutare l'incidenza delle minorazioni sulle

capacità di guida dei motoveicoli. Per contro - sempre ad avviso del

ricorrente - le scelte diverse contenute nella legge impugnata

sarebbero insufficienti a fornire le stesse garenzie.

Per tutto ciò, la legge provinciale violerebbe i limiti assegnati

alla potestà normativa concorrente dagli articoli 5 e 9 dello

Statuto di autonomia.

2. - Con atto 28 gennaio 1987 si è costituita nel giudizio

innanzi a questa Corte la Provincia autonoma di Bolzano, in persona

del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentato e

difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino che ha richiesto declaratoria

d'inammissibilità o, comunque, d'infondatezza del ricorso.

Ad avviso, infatti, del difensore della Provincia le norme

regolamentari e di attuazione non possono rappresentare limite

all'autonomia normativa regionale e provinciale che è espressione di

quella potestà concorrente che consente alla provincia di Bolzano di

legiferare in armonia con la Costituzione e con i principi

dell'ordinamento giuridico, nel rispetto delle norme-base stabilite

dalle leggi statali in materia.

Peraltro, poi, la Commissione, così come istituita dalla legge

provinciale impugnata, sarebbe in perfetta sintonia con le norme

statali concernenti la garenzia e la sicurezza stradale, e persino

con la norma regolamentare relativa all'accertamento dell'idoneità

degli invalidi alla guida dei motoveicoli, se si tiene conto del

necessario adattamento della composizione della Commissione

all'organizzazione sanitaria provinciale.

Il 6 giugno u. s. il prof. avv. Sergio Panunzio, ritualmente

sostituito nella rappresentanza e nella difesa della Provincia

autonoma di Bolzano, depositava memoria nella quale, confermando le

conclusioni già prese, ribadiva e sviluppava gli argomenti dedotti

nell'atto di costituzione. In particolare, si fa notare che se, in

luogo delle indicazioni regolamentari, si ha riguardo ai principi

della legislazione statale valevoli nel campo della materia in esame,

si dovrà constatare la perfetta corrispondenza della legge

provinciale impugnata con il disposto del terzo comma dell'art.81 del

d.P.R. n. 393 del 1959 (così come modificato dall'art. 3 della legge

n. 62 del 1974). Il detto articolo, infatti, nel disciplinare, fra

l'altro, proprio la procedura d'accertamento dell'idoneità degli

invalidi alla guida di motoveicoli, null'altro pretende se non che

quegli accertamenti siano effettuati "da Commissioni mediche

provinciali". Il che comporterebbe che, quand'anche si fosse voluto

seguire le indicazioni regolamentari, sarebbe stato impossibile

istituire la commissione, dato che nell'ambito della provincia non

esistono soggetti appartenenti alla categoria dei medici delle

Ferrovie dello Stato. D'altra parte, poi, sostiene la memoria che i

medici delle U.S.L. svolgenti "funzioni di medicina legale o di

igiene e sanità" sarebbero sostanzialmente assimilabili agli

Ufficiali sanitari dei Comuni. Considerato in diritto

1. - È fuori dubbio che la legge dello Stato, nella specie

l'art.81, comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 (T.U. della

circolazione stradale), così come modificato dall'art. 3 della l. 14

febbraio 1974 n. 62, nel disciplinare, fra l'altro, la procedura di

verifica dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli,

stabilisce che "l'accertamento delle condizioni psico-fisiche,

psico-tecniche ed attitudinali è effettuato da commissioni mediche

provinciali".

La legge stessa, però, alla lett. d) del comma sesto dello stesso

articolo demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire

"la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni

mediche provinciali": ed il Regolamento, approvato con d.P.R. 30

giugno 1959 n. 420, ha, infatti, configurato la composizione delle

dette Commissioni così come descritte nella narrativa di fatto.

2. - La legge della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal

Presidente del Consiglio dei ministri, non si è attenuta alle

indicazioni del Regolamento e, nonostante le censure del Governo, è

stata riapprovata all'unanimità. Di qui il giudizio di legittimità

in via di azione proposto dal Presidente del Consiglio, il quale

lamenta che, così operando, la Provincia autonoma avrebbe superato i

limiti assegnati alla potestà legislativa concorrente dagli art.li 5

e 9 dello Statuto di autonomia.

Ora, a parte le considerazioni di merito della Provincia autonoma,

secondo cui, comunque, la composizione della Commissione, così come

delineata dalla legge provinciale, non si sarebbe sostanzialmente

discostata dalle indicazioni del Regolamento se non là dove, non

esistendo nella provincia rappresentanti delle categorie indicate, si

è supplito con medici parimenti esperti ed autorevoli, è il punto

di diritto che va innanzitutto preso in considerazione per il suo

valore pregiudiziale e assorbente.

Ed, in realtà, non sembra superabile l'obbiezione di fondo

opposta dalla Provincia, secondo cui, per il combinato disposto degli

art.li 9, 5 e 4 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo

Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, i limiti che la

Provincia incontra nell'emanazione di norme legislative, relative a

numerose materie fra cui la sanità pubblica, non sono certo

rappresentati da atti normativi regolamentari.

In effetti, l'art.4 (richiamato dagli altri due citati), a parte

il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali,

e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della

Repubblica, che qui non vengono in causa, fa esclusivo riferimento

all'esigenza che le norme regionali e provinciali si armonizzino con

la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato,

cui l'art. 5 aggiunge quelli delle leggi dello Stato. Il che, del

resto, è quanto sostanzialmente prescrive l'art.117 Cost., il quale

pure l'interesse nazionale, da una parte, ed i principi fondamentali

delle leggi dello Stato, dall'altra, espressamente richiama.

Orbene, è pacifico che, quando la Costituzione e le altre leggi

costituzionali menzionano le "leggi dello Stato", intendono riferirsi

alle leggi formali e, al più, a quelle disposizioni normative

equiparate che delle leggi stesse hanno forza e valore. Ma i

regolamenti, almeno sicuramente quelli di esecuzione delle leggi, non

rientrano concettualmente né nell'una né nell'altra categoria

normativa, in guisa che deve escludersi che la legge della Provincia

autonoma possa trovare alcun limite alla sua potestà legislativa

nelle indicazioni del regolamento invocato dal Governo.

3. - D'altra parte, i principi dettati dalla legge n. 393 del

1959, con le modifiche apportate dalla l. n.62 del 1974, sono stati

rispettati dalla legge provinciale, dato che una Commissione medica

provinciale è stata costituita, così come esige il comma 3

dell'art.81, e la sua composizione peraltro non è tale da

compromettere i principi di garanzia per la sicurezza della

circolazione che ispirano le disposizioni dettate dalla legge stessa

per evitare che cittadini, in deficitarie condizioni psico-fisiche,

psico-tecniche e attitudinali, sieno autorizzati a guidare veicoli a

motore di determinate caratteristiche.

La questione, pertanto, non è ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge della Provincia Autonoma di Bolzano riapprovata il 23

dicembre 1986, istitutiva di una Commissione medica per

l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di

motoveicoli, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio

dei Ministri con ricorso 5 gennaio 1987 e con riferimento agli art.li

9 e 5 dello Statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige,

approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:832 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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