Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1967

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1967 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 160r.d. 297/1911

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.

D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei

consiglieri comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1966

dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto sul ricorso di Di

Maggio Antonio contro Tomaselli Oronzo, iscritta al n. 139 del Registro

ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 226 del 10 settembre 1966.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto

emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art.

160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, poiché dà potestà

giurisdizionale a giudici non imparziali (consiglio comunale),

contrasterebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

La causa, in assenza delle parti, è stata discussa in camera di

consiglio. Considerato in diritto :

Si è denunciato l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297

(relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), in

riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

La questione è inammissibile.

L'art. 160 è contenuto in un decreto che non ha forma di legge:

come risulta dal preambolo, dal contenuto e dalla stessa ordinanza,

esso è un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21

maggio 1908, n. 269, cosicché non può essere sottoposto al giudizio

della Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi

di decadenza dei consiglieri comunali), proposta dalla Giunta

provinciale amministrativa di Taranto, con l'ordinanza citata in

epigrafe, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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