Corte costituzionale

Sentenza n. 82/2000

Altra decisione · depositata il 24/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 30

settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Abrami,

promosso con ricorso del Tribunale di Roma notificato il 26 luglio

1999, depositato in cancelleria il 2 agosto 1999 ed iscritto al n. 26

del registro conflitti 1999;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico

dell'on. Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione per le

dichiarazioni rilasciate nei confronti del dott. Antonio Abrami,

pretore di Venezia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1°

dicembre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30

settembre 1998 con la quale quest'ultima ha dichiarato che le

suddette opinioni sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle

funzioni di parlamentare, e quindi coperte da insindacabilità ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale ricorrente osserva che la Camera, senza alcuna

motivazione, ha contraddetto il parere espresso dalla Giunta per le

autorizzazioni a procedere, che aveva invece proposto di escludere

l'insindacabilità in conseguenza del carattere prettamente personale

della polemica intercorsa tra l'on. Sgarbi ed il pretore Abrami.

Nel caso specifico, il deputato aveva usato espressioni ritenute

diffamatorie nei confronti di detto giudice a causa di una sentenza

penale di condanna da quest'ultimo emessa nei suoi confronti. Da ciò

consegue, secondo il ricorrente, che tali dichiarazioni (tra le

quali: "Quel pretore è un ignorante, un provocatore, 186 pagine di

delirio giuridico. Abrami dovrebbe tornare in terza elementare."),

profferite in ambito estraneo al Parlamento, debbono ritenersi

null'altro che una questione personale, alla quale non può

ricollegarsi in alcun modo l'esercizio delle funzioni di deputato.

Osserva peraltro il Tribunale che la delibera di

insindacabilità, benché illegittima, conserva comunque la sua

efficacia e preclude al giudice di merito di formulare una

qualsivoglia pronuncia senza aver prima sollevato il conflitto di

attribuzione. Pertanto, il Tribunale di Roma ha denunziato lo

scorretto uso del potere della Camera nell'accertare la sussistenza

dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione nei confronti dell'on. Sgarbi.

2. - Con ordinanza n. 363 del 22 luglio 1999 la Corte

costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto in parola,

assegnando al Tribunale di Roma il termine di sessanta giorni per la

notifica del provvedimento alla Camera dei deputati.

Il ricorrente ha effettuato la notifica il 26 luglio ed ha quindi

depositato il ricorso notificato, presso la cancelleria della Corte

costituzionale, il 2 agosto 1999.

3. - Costituendosi in giudizio, la Camera dei deputati ha chiesto

che la Corte costituzionale rigetti il ricorso per conflitto di

attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, annullando gli atti

compiuti dall'autorità giudiziaria. In una successiva memoria

difensiva depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica di

discussione, la Camera ha concluso per l'inammissibilità e, in

subordine, per il rigetto del ricorso stesso. Essa sottolinea che la

deliberazione oggetto del conflitto non sarebbe immotivata, dovendosi

ricercare le ragioni di essa nel dibattito che l'ha preceduta, dal

quale emergerebbe anche il nesso delle opinioni espresse

dall'on. Sgarbi con le funzioni parlamentari.

Secondo la difesa della Camera, occorrerebbe prendere le mosse

dall'eccessiva ampiezza della sentenza emessa dal dott. Abrami e

dall'estraneità del suo contenuto rispetto al fatto oggetto del

giudizio penale, costituito da presunte assenze dall'ufficio e dalle

relative false certificazioni mediche. Tale abnorme dilatazione della

motivazione avrebbe investito l'intera esistenza dell'on. Sgarbi, con

indagini sulla sua vita, sulle sue ricerche e sulla sua produzione

scientifica. E tutto ciò solo perché si giudicava per il reato di

diffamazione un noto parlamentare, critico e studioso d'arte.

Ci si troverebbe dunque, ad avviso della Camera, di fronte ad una

"motivazione politica", che rappresenterebbe un'indebita fuoriuscita

dalle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale: al che avrebbe

legittimamente reagito l'on. Sgarbi, denunciando, attraverso la

critica della motivazione e del suo estensore, una palese disfunzione

giudiziaria; denuncia che rientrerebbe nell'esercizio del mandato

politico di parlamentare, con la conseguente applicabilità

dell'art. 68 della Costituzione.

Su tale fondamentale aspetto del conflitto di attribuzione non

avrebbe preso posizione il Tribunale di Roma, omettendo l'esame della

situazione venutasi a creare con la sentenza del Pretore. Il ricorso

risulterebbe, quindi, inammissibile per difetto di motivazione, ai

sensi dell'art. 16 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

4. - In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato anche nel merito:

la Camera sostiene che verrebbe qui in discussione "non solo una

disfunzione, ma un eccesso della funzione giudiziaria, che non si

vede come possa sottrarsi alla valutazione del Parlamento, per

stabilire se e come sia stata invasa l'area della personalità e

della libertà di apprezzamento che la qualifica di parlamentare

comporta. Ciò specie in presenza dell'eccesso qualitativo e

dimensionale dell'accertamento in cui la funzione giudiziaria si è

espressa in concreto". Né l'invasione della sfera e della

personalità del politico sarebbe dequalificata dalla forma dell'atto

giudiziario in cui si sarebbe concretata, perché la motivazione

della sentenza pretorile non troverebbe "alcuna base nelle norme e

nei fatti che avrebbero dovuto esserne il supporto, eccedendo

manifestamente i limiti segnati dalla contestazione e dall'art. 424

c.p.p.".

Si conclude, pertanto, nel senso che la delibera di

insindacabilità della Camera sostanzialmente rivendicherebbe al

parlamentare "la libertà, propria di ogni soggetto di diritto, da

giudizi che non rientrino nel valore legalità-giurisdizione",

menzionato e tutelato anche nella sentenza n. 11 del 2000 della Corte

costituzionale. Infatti, la motivazione della sentenza del pretore di

Venezia sarebbe "invasiva della personalità del parlamentare e della

sua reputazione", intaccando così anche la credibilità

dell'esercizio del mandato politico e, con esso, dell'apporto del

singolo parlamentare alla funzione della Camera cui appartiene. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° dicembre 1998, ha

sollevato conflitto di attribuzione, per menomazione, nei confronti

della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 30

settembre 1998 con la quale quest'ultima ha dichiarato che le

opinioni formulate dall'on. Vittorio Sgarbi nei riguardi del pretore

di Venezia, dott. Antonio Abrami, sono da ritenersi espresse

nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

2. - Deve essere innanzitutto confermata l'ammissibilità, sotto

i profili sia soggettivo che oggettivo, del conflitto di attribuzione

in esame, già dichiarata da questa Corte, in sede di sommaria

delibazione, con l'ordinanza n. 363 del 1999.

La forma dell'ordinanza, utilizzata per la proposizione del

conflitto, non comporta l'irricevibilità, in quanto l'atto possiede

tutti i requisiti stabiliti dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953

e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale ed è quindi idoneo a conseguire lo scopo cui è

preordinato, consentendo la valida instaurazione del contraddittorio

(cfr. le sentenze n. 10, 11, 56 e 58 del 2000).

Il ricorso risulta, inoltre, sufficientemente motivato ai sensi

dell'art. 16 delle predette norme integrative, non essendo

necessario, nell'ambito del presente conflitto, che esso valuti le

caratteristiche della sentenza emessa dal giudice Abrami, per le

ragioni che si esporranno.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

Il conflitto di attribuzione in esame trae origine da alcune

dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, rese dal deputato Sgarbi

ad organi di stampa e ad emittenti televisive nei riguardi del dott.

Abrami, dichiarazioni che formano oggetto di giudizio penale davanti

al Tribunale di Roma.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato che questa Corte ha

il compito di verificare, in un conflitto per menomazione, se dal

potere esercitato dalla Camera di appartenenza in base all'art. 68,

primo comma, della Costituzione sia derivata o meno la lamentata,

illegittima interferenza nella sfera di attribuzione dell'autorità

giudiziaria ricorrente.

In particolare - trattandosi, nella specie, di opinioni espresse

al di fuori del Parlamento - deve accertarsi se esista il nesso

funzionale con le attività parlamentari. Tale nesso consiste non

già in una semplice forma di collegamento - di argomento o di

contesto - fra attività parlamentare e dichiarazioni, ma più

precisamente nella "identificabilità della dichiarazione stessa

quale espressione di attività parlamentare" (sentenze n. 10 e n. 58

del 2000): occorre, quindi, che nell'opinione manifestata all'esterno

"sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con

l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una

mera comunanza di tematiche" (sentenza n. 11 del 2000).

Non è perciò coperta da insindacabilità quella opinione che

non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni

parlamentari, ancorché riguardi temi al centro di un dibattito

politico e parlamentare (sentenza n. 56 del 2000).

4. - In questo senso, nella vicenda in esame, si era pronunciata

la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei

deputati, la quale aveva proposto di dichiarare che le opinioni in

questione non erano state espresse nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, poiché "la polemica iniziata dal deputato Sgarbi aveva

un carattere prettamente privato e personale". Ma tale proposta è

stata respinta dall'Assemblea, nella seduta del 30 settembre 1998,

dopo un dibattito in cui sono state, peraltro, esplicitate dagli

intervenienti le argomentazioni contrarie, riconducibili alla

convinzione che la pur vivace reazione dell'on. Sgarbi alla sentenza

di condanna emessa dal giudice Abrami derivasse non tanto dal suo

coinvolgimento personale, quanto dall'esercizio del diritto di

critica del modo di svolgimento della funzione giudiziaria.

Su tale aspetto insiste anche la difesa della Camera, secondo cui

l'on. Sgarbi avrebbe legittimamente reagito ad una palese ed indebita

fuoriuscita del pretore dalle sue attribuzioni denunciando,

attraverso la critica della motivazione e del suo estensore, detta

esorbitanza dalle funzioni giudiziarie, invasiva della libertà e

personalità del deputato. Tale denuncia, secondo la difesa,

rientrerebbe nei diritti del parlamentare nell'esercizio del suo

mandato politico, con la copertura della insindacabilità garantita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In proposito deve, anzitutto, precisarsi che il presente

conflitto non si incentra sulla giustificatezza o meno della reazione

del parlamentare ad una asserita invasione della sua libertà

attraverso l'eccedenza del comportamento del pretore dalle

attribuzioni giurisdizionali (ciò che forma o può formare oggetto

di altri giudizi). Il conflitto, invece, è sorto e si svolge

unicamente tra il Tribunale di Roma, che intende esercitare le sue

funzioni nel giudicare sull'imputazione di diffamazione, e la Camera,

che oppone alla prosecuzione di tale giudizio l'insindacabilità

delle opinioni espresse dal parlamentare in quanto connesse

all'esercizio del suo mandato.

Con stretto riguardo, allora, alla verifica dell'esistenza di

questo nesso funzionale - a prescindere dalla valutazione se le

predette dichiarazioni del deputato, anche per il linguaggio non

consentito nemmeno in Parlamento, consistano unicamente in mere

offese personali - è sufficiente e decisivo rilevare che le stesse,

rese fuori delle Camere, non riproducono né divulgano il contenuto

di alcuno specifico atto di natura parlamentare, cosicché non sono

identificabili come espressione dell'attività del deputato, ma

semmai di critica politica. Delle ragioni che possano eventualmente

giustificare quelle dichiarazioni potrà e dovrà, dunque, conoscere

l'autorità giudiziaria, con le cui attribuzioni ha interferito la

Camera dei deputati ravvisando inesattamente il nesso funzionale di

quelle opinioni con l'attività parlamentare.

La deliberazione di insindacabilità adottata da quest'ultima

deve, quindi, essere annullata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei

deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato

Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è pendente avanti il Tribunale

di Roma il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza

annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella

seduta del 30 settembre 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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