Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1969 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b,

del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

(testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con

ordinanza emessa il 26 ottobre 1967 dal pretore di Genova nel

procedimento penale a carico di Chiacchiarini Remo, iscritta al n. 264

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 26 ottobre 1967 emessa nel procedimento penale

contro Chiacchierini Remo, il pretore di Genova - accogliendo la

istanza della difesa dell'imputato - ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b, del Presidente della

Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il quale attribuendo all'autorità

comunale il potere di "riservare appositi spazi alla sosta di

determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico

interesse" potrebbe considerarsi eccedente dai limiti fissati dalla

legge di delega 4 febbraio 1958, n. 572, che autorizza il Governo ad

emanare un nuovo testo delle norme concernenti la disciplina della

circolazione. La norma impugnata avrebbe disciplinato una materia non

direttamente rivolta a soddisfare esigenze di funzionalità e sicurezza

del traffico, ma piuttosto esigenze di un generico pubblico interesse,

dal che deriverebbe la violazione degli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968. Nel

giudizio innanzi questa Corte non vi è stata costituzione di parti, ma

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la regolamentazione della sosta

dei veicoli rientra pienamente nel concetto logico, tecnico e giuridico

di "disciplina organica della circolazione stradale" (di cui al n. 1

dell'articolo unico della legge delegante). Ed il richiamo a motivi di

pubblico interesse vuol significare soltanto che, pur rimanendo

nell'ambito della circolazione, la sosta può essere autorizzata non

per favorire determinate categorie, ma soltanto per soddisfare un

interesse della collettività. Del resto, la regolamentazione della

sosta dei veicoli partecipa altresì all'altro criterio direttivo

enunciato dalla legge delegante (al n. 2 dell'articolo unico) quello

cioè dell'adozione di tutte le norme idonee ad assicurare una

disciplina della circolazione, adeguata alle moderne esigenze del

traffico ed alla prevenzione degli incidenti. Ed infine, in attuazione

del principio del decentramento nelle materie che riguardano soltanto

situazioni o interessi locali (enunciato al n. 5 dell'articolo unico

sopraindicato) è stata posta la norma delegata ritenuta viziata di

illegittimità dal pretore di Genova.

La detta Avvocatura chiede pertanto che si dichiari non fondata la

proposta questione. Considerato in diritto :

L'esercizio della delega, concessa al Governo dalla legge 4

febbraio 1958, n. 572, per la emanazione di nuove norme in materia di

circolazione stradale, risulta legittimo ed ispirato ai principi

fissati dalla legge stessa, per quanto riguarda la norma dell'art. 4,

lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.

393, che attribuisce ai Comuni il potere di "riservare appositi spazi

alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi

di pubblico interesse".

L'ordinanza ritiene che contenendo la legge la delega ad emanare

norme direttamente rivolto ad assicurare la disciplina della

circolazione, adeguate alte esigenze del traffico ed alla prevenzione

di incidenti, al Governo sarebbe precluso il potere di emanare

disposizioni "non direttamente intese a soddisfare esigenze di

funzionalità e sicurezza del traffico", quali sarebbero quelle

relative alla sosta dei veicoli.

Va osservato in proposito che la disciplina della circolazione deve

riguardare per sua natura non soltanto il movimento dei veicoli, ma

anche la fermata e la sosta di essi, in quanto i veicoli in sosta,

ingombrando necessariamente la sede stradale, ostacolano o alterano il

movimento degli altri.

Per altro i criteri informativi della delega non riguardano

soltanto l'attuazione di "una disciplina della circolazione organica ed

unitaria" (n. 1 del capoverso dell'articolo unico della legge

delegante) ma sono altresì dettati: 1) per la adozione di tutte le

norme idonee ad assicurare una disciplina della circolazione che sia

adeguata alle esigenze del traffico ed alla prevenzione degli incidenti

stradali 2) per la attuazione del principio del decentramento nelle

materie che riguardano soltanto situazioni ed interessi locali.

Orbene le esigenze del traffico richiedono la destinazione di spazi

riservati alla sosta di determinati veicoli, come ad esempio quelli

adibiti a pubblici trasporti, per i quali - specie nelle grandi città'

- ciò è indispensabile per l'esercizio del servizio pubblico. La

riserva di spazi particolari per la sosta dei veicoli privati concorre

ad assicurare ordine e fluidità alla circolazione, e, nel tempo

stesso, a dare sicurezza al traffico.

La norma impugnata, poi, riguardando soltanto la circolazione dei

veicoli nell'ambito di ciascun Comune, disciplina interessi locali, per

i quali la legge delega intende attuare il principio del decentramento.

Il provvedimento del Comune può essere adottato quando sia

necessario per motivi di pubblico interesse. Contrariamente a quanto

afferma l'ordinanza del pretore, il concetto di pubblico interesse di

cui si avvale la norma in esame non è affatto generico, riguardando

invece ogni interesse che, senza urtare con quello primario relativo

alla circolazione, sia destinato a soddisfare esigenze rilevanti della

collettività.

Pertanto, neppure sotto questo profilo possono ritenersi superati i

limiti della delega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 15

giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione

stradale) in relazione all'articolo unico della legge 4 febbraio 1958,

n. 572 (delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di

circolazione stradale) proposta, in riferimento agli artt. 76 e 77

della Costituzione, con ordinanza del pretore di Genova del 26 ottobre

1967.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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