Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, supplemento n. 4, promosso con

ordinanza della Corte di appello di Napoli, emessa il 28 giugno 1956

nel procedimento civile tra Cosimini Nella, Cosimini Lina e la Sezione

speciale dell'Opera Nazionale Combattenti per la riforma fondiaria

nella Campania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

227 dell'8 settembre 1956 e iscritta al n. 253 del Registro ordinanze

del 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita, nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957, la relazione del

giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco

Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Risulta dall'ordinanza emessa il 28 giugno 1956 dalla Corte di

appello di Napoli, nella causa fra la Sezione speciale della Opera

Nazionale Combattenti per la riforma fondiaria nella Campania e

Cosimini Nella e Lina, che, in base all'atto pubblico di divisione

ereditaria in data 19 maggio 1951, a Nella Cosimini fu attribuito un

quarto del fondo Caselle in territorio di Pontecagnano-Faiano, del

quale era già proprietaria per tre quarti; che la Sezione per la

riforma fondiaria il 18 dicembre 1951, ai sensi della legge n. 841 del

21 ottobre 1950, pubblicò il piano particolareggiato di espropriazione

nei confronti di Lina Cosimini, tenuto conto della consistenza della

proprietà terriera al 15 novembre 1949, e determinò in concreto la

quota da espropriare in una zona di terreno di ettari 15.75.96 facente

parte del predetto fondo Caselle assegnato invece a Nella Cosimini; che

il piano fu approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4

gennaio 1953, essendo stata respinta l'opposizione proposta da Lina

Cosimini, la quale sosteneva che non era proprietaria né esclusiva,

né pro indiviso, del fondo da espropriare e di non possedere, nella

zona, alcun cespite soggetto all'applicazione della legge sulla riforma

fondiaria.

Risulta altresì dall'ordinanza che Nella Cosimini, con atto 9

febbraio 1953, convenne davanti al Tribunale di Napoli la Sezione

speciale per la riforma fondiaria dell'Opera Nazionale Combattenti, il

Ministero dell'Agricoltura e la sorella Lina, deducendo: in via

principale, la illegittimità del decreto di espropriazione, essendo

opponibile all'Ente espropriante l'atto di divisione, data la natura

dichiarativa dell'atto stesso; ed, in subordine, la illegittimità del

decreto, perché si sarebbe dovuto disporre prima la divisione. Chiese

inoltre il risarcimento dei danni. La sorella Lina aderì alla domanda.

La Corte di Napoli ha premesso che la questione circa l'eccesso di

delega del decreto di esproprio, che ha valore di legge, per la

violazione dei criteri direttivi e dei limiti fissati dalla legge di

delegazione, è devoluta alla competenza della Corte costituzionale, ed

ha osservato che nella specie la questione aveva carattere incidentale,

poiché non esauriva la materia del contendere in relazione alle

domande che, come si è accennato, erano state proposte.

Respinte pertanto, come manifestamente infondate, altre questioni

sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ha ritenuto invece non

manifestamente infondata quella se il decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4208, non avendo tenuto conto

dell'atto di divisione sopra indicato, sia in contrasto con gli artt. 4

e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e con l'art. 8 della legge 18

maggio 1951, n. 333, e sia perciò viziato di eccesso di delega in

riferimento all'articolo 76 della Costituzione. Ha sospeso quindi il

giudizio ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera e del

Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre

1956.

In questa sede si è costituita la Sezione speciale per la riforma

fondiaria presso l'Opera Nazionale Combattenti a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, depositando deduzioni, il 28 luglio 1956.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, pure

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato

nella cancelleria il 28 luglio 1956, aderendo alle conclusioni prese

nell'interesse della Sezione speciale dell'Opera Nazionale Combattenti.

L'Avvocatura deduce preliminarmente l'eccezione di inammissibilità

per difetto del presupposto necessario per investire questa Corte della

questione di legittimità costituzionale, nel senso che, nel caso,

sarebbe stata proposta un'impugnazione diretta ed autonoma del decreto

di espropriazione, mentre tale questione non può essere sollevata se

non in via incidentale, come presupposto necessario ai fini della

definizione della causa.

Nel merito sostiene la insussistenza dell'eccesso di delega,

perché l'atto di divisione del 19 maggio 1951, sebbene stipulato prima

della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione e

cioè prima del 18 dicembre 1951, non era opponibile all'Ente

espropriante. Ciò per i seguenti motivi:

1) ai sensi dell'art. 4 della legge n. 841, del 1950, la

consistenza della proprietà va calcolata alla data del 15 novembre

1949, onde non può ritenersi rilevante qualsiasi atto che,

successivamente a tale data modifichi l'anzidetta consistenza nella

estensione e nella produttività. Inoltre, dal collegamento

dell'articolo 4 con l'art. 20 della legge anzidetta, risulta

l'inefficacia, ai fini dell'espropriazione, di tutti gli atti onerosi

(tra i quali la divisione), stipulati posteriormente al 15 novembre

1949;

2) la natura dichiarativa, e quindi l'effetto retroattivo della

divisione, non hanno rilevanza nei confronti dell'Ente, perché l'art.

4 della legge stralcio ha considerato la proprietà privata nella sua

realtà storica al 15 novembre 1949; onde, poiché la divisione, come

fatto storico, si è attuata posteriormente a tale data, non può

ritenersi idonea a modificare la situazione giuridica, restando perciò

esclusa anche la possibilità di valutarne l'effetto retroattivo;

3) l'Ente di riforma, nel predisporre il piano, deve rigorosamente

attenersi ai dati catastali al 15 novembre 1949, con assoluto divieto

di tener conto di qualsiasi modificazione che, anche con effetto

retroattivo, modifichi siffatta situazione.

L'Avvocatura dello Stato ha chiesto pertanto: in via principale che

si dichiari improponibile, o quanto meno inammissibile, la questione di

legittimità costituzionale, e in subordine che si dichiari infondata

la questione stessa.

Nella memoria depositata il 14 marzo 1957 l'Avvocatura dello Stato

illustra le tesi prospettate nelle deduzioni, insistendo nelle

conclusioni già enunciate. Considerato in diritto :

L'Avvocatura dello Stato, come si è in precedenza accennato, anche

nell'attuale giudizio ripropone, in via preliminare, l'eccezione di

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

perché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n.

4208, sarebbe stato impugnato come costituzionalmente illegittimo per

eccesso di delega, in via principale, e non già in via incidentale,

quale presupposto per la definizione del giudizio di merito.

Tale eccezione è infondata pure per quanto attiene all'attuale

giudizio. Essa è stata già respinta con la sentenza n. 59 del 13

maggio 1957, alla quale pertanto basta fare riferimento per la

decisione e per la motivazione.

Nel merito la questione deferita all'esame di questa Corte riguarda

la opponibilità, o meno, all'Ente espropriante, dell'atto di divisione

ereditaria, stipulato il 19 maggio 1951 fra Cosimini Nella e Lina, col

quale fu assegnata a Cosimini Nella la stessa zona di terreno, oggetto

del decreto di espropriazione, emesso nei confronti di Cosimini Lina,

in attuazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Nella sentenza n. 67 del 14 maggio 1957 questa Corte ha osservato

che, nel sistema delle leggi concernenti la trasformazione fondiaria o

agraria (la così detta legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, e la così

detta legge stralcio 21 ottobre 1950, n. 841), la data del 15 novembre

1949 ha importanza fondamentale ai fini dell'accertamento della

consistenza della proprietà terriera privata; aggiungendo che, a

questa data, si riferiscono le disposizioni contenute rispettivamente

negli artt. 27 e 20 delle due leggi citate e nell'art. 4, primo comma,

della legge 18 maggio 1951, n. 333, riguardanti l'efficacia degli atti

a titolo oneroso e gratuito. I quali, se stipulati successivamente, non

sono opponibili agli enti incaricati della riforma. La Corte ha

ritenuto quindi che la data anzidetta costituisce un termine costante

di riferimento sia per determinare la situazione obiettiva della

proprietà stessa, sia per individuare i titolari delle proprietà

soggette ad espropriazione.

Ora, l'atto di divisione per sé considerato, in quanto riguarda

l'assegnazione in concreto ai singoli condomini della quota ideale di

cui sono titolari come partecipanti alla comunione, non può essere

sicuramente compreso tra gli atti a titolo oneroso o a titolo gratuito,

poiché difettano gli elementi caratteristici dell'una e dell'altra

categoria di negozi giuridici, cioè lo scambio delle prestazioni e la

causa di liberalità.

Non è dubbio d'altra parte il carattere dichiarativo della

divisione ereditaria, i cui effetti risalgono al momento dell'apertura

della successione, così come dispone l'art. 757 del Codice civile.

Ad avviso della Corte peraltro, la divisione ereditaria, qualora,

come nel caso, sia stata stipulata successivamente al 15 novembre 1949,

pur non essendo compresa tra gli atti indicati nell'art. 20 della legge

n. 841, non può essere opposta all'Ente espropriante. Ciò si deduce

dalle disposizioni dell'art. 4, seconda comma, che regolano gli

espropri dei terreni appartenenti in comunione al proprietario

espropriando, in relazione al sistema adottato nello stesso articolo,

primo comma, per la determinazione delle quote di scorporo.

È anzitutto da osservare che, per le leggi di riforma,

l'appartenenza dei terreni a titolo di comunione, non è di ostacolo al

procedimento di espropriazione. Lo si deduce chiaramente dal citato

art. 4 della legge n. 841 e dell'art. 2, primo comma, della legge n.

230.

Ora, dal testo dell'art. 4, oltre all'espropriabilità dei terreni

indivisi, risulta altresì che, anche in tale ipotesi, il procedimento

di espropriazione nei confronti del partecipante alla comunione,

perché possa essere attuato mediante il decreto di trasferimento, deve

riferirsi ad una zona di terreno completamente determinata. Se ne ha

espressa conferma nell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il

quale, non innovando alle disposizioni contenute nel secondo comma

dell'art. 4 della legge n. 841, ma chiarendone la portata e precisando

le modalità di esecuzione, stabilisce che, nel caso di terreni

indivisi, il piano particolareggiato è intestato al singolo condomino

e che l'Ente può provvedere alla espropriazione dei terreni della

comunione fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a

detto condomino. Aggiunge poi che "la porzione espropriata sarà

imputata alla quota del condomino colpito da espropriazione".

Queste disposizioni si inquadrano, come già si è accennato, nel

sistema della legge, poiché, secondo il primo comma dello stesso art.

4, nei territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, la

percentuale di scorporo, determinata secondo la tabella allegata alla

legge, si basa su due coefficienti di carattere concreto, cioè il

reddito complessivo e medio dell'intera proprietà terriera intestata

all'espropriando e la consistenza effettiva della proprietà alla data

del 15 novembre 1949.

Pertanto il contenuto dei due articoli ora citati dimostra non solo

che il procedimento espropriativo non può subire limitazione o ritardo

in presenza della comunione, ma altresì che si è preveduto anche il

caso della divisione, disponendo l'imputazione della quota scorporata

nel modo anzidetto; e ciò per evitare pregiudizi agli altri condomini

immuni dall'applicazione della legge di riforma. Poiché questo è il

sistema seguito dalla legge, ne discende chiara la conseguenza che

all'atto di divisione, stipulato, come nella specie, dopo il 15

novembre 1949, non può riconoscersi rilevanza rispetto all'esproprio

medesimo, e che tale atto non può essere perciò opposto all'Ente che

vi procede. Il che risponde ad una grave esigenza inerente

all'attuazione delle leggi di riforma, quella cioè che la

stabilizzazione della proprietà terriera soggetta a scorporo, non

subisca modificazioni per volontà del privato, dopo la data anzidetta,

la quale, come si desume agevolmente dalle disposizioni delle leggi n.

230 e n. 841 del 1950 e n. 333 del 1951, ricordate in precedenza,

costituisce uno dei cardini fondamentali per l'esecuzione delle leggi

stesse.

Ed è palese che l'atto di divisione potrebbe in tutto o in parte

compromettere l'attuazione dello scorporo, incidendo sulla quota ad

esso soggetta, come nel caso in cui al condividente siano assegnati

terreni al di fuori del territorio considerato suscettibile di riforma,

oppure beni mobili o immobili diversi dalla proprietà terriera. Di

ciò si è evidentemente preoccupato il legislatore, che ha considerato

specificamente, come si è veduto, la procedura da seguire quando

l'Ente incaricato della riforma si trovi in presenza di terreni

indivisi.

Con le osservazioni finora esposte resta quindi superata la

obiezione, di cui pure è cenno nell'ordinanza della Corte di appello,

nel senso che, dato il carattere eccezionale delle disposizioni degli

artt. 27 della legge n. 230 e 20 della legge n. 841, la divisione, che

non vi è compresa, debba perciò ritenersi immune dalla sanzione di

inefficacia. Ciò perché, giova ripeterlo, la soluzione dell'attuale

controversia discende da norme diverse da quelle ora ricordate. Ed

occorre aggiungere, ad ulteriore chiarimento, che queste norme non

limitano affatto il diritto dei condomini di sciogliere la comunione,

purché, come si è già accennato, non si alterino le situazioni già

stabilizzate nel piano di esproprio.

Si deve pertanto concludere che il decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4208, che ha disposto, nei

confronti di Lina Cosimini, l'espropriazione di una zona di terreno,

che, con l'atto di divisione ereditaria stipulato il 19 maggio 1951,

era stato assegnato a Nella Cosimini, non può ritenersi viziato di

eccesso di delega, in relazione agli articoli 4 e 20 della legge n. 841

del 1950 e 8 della legge n. 333 del 1951.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello

Stato,

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del 28

giugno 1956 dalla Corte di appello di Napoli, sulla legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1952, n. 4208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953,

in relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e

all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli

artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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