Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 4legge 66/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del

d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)

convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,

promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal tribunale di Pisa

nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Sergio e il comune di

Pisa, iscritta al n. 1250 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione

(notificata l'11 luglio 1990) all'avviso di accertamento di omesso

versamento dell'imposta per l'esercizio di imprese e di arti e

professioni (ICIAP) per l'anno 1989, il tribunale di Pisa, con

ordinanza emessa l'11 aprile 1996 (r.o. n. 1250 del 1996), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)

convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,

nella parte in cui (attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 638) non prevede l'esperibilità dell'azione

giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di imposta anche in

mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Appare al collegio rimettente in contrasto con l'art. 24 della

Costituzione il subordinare la proponibilità dell'azione giudiziaria

alla preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa.

Il tribunale si fa carico dell'orientamento consolidato della Corte

di cassazione inteso a ridimensionare la portata della pregiudiziale

amministrativa, escludendola nel caso in cui il contribuente intenda

contestare in radice il potere impositivo dell'ente, o qualora la

pretesa tributaria sia stata avanzata direttamente mediante

iscrizione a ruolo senza la preventiva notifica dell'avviso di

accertamento. Nell'ordinanza di rimessione viene precisato,

peraltro, che nel caso di specie non si versa in alcuna di tali

ipotesi.

Ad avviso del collegio rimettente, la norma denunciata

presenterebbe il medesimo carattere di ingiustificata ed eccessiva

compressione del diritto di azione, che ha già indotto la Corte

costituzionale a dichiarare illegittime altre disposizioni analoghe a

quella in questione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 4, comma 8, del d.-l. 2

marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia

impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in

cui, attraverso il richiamo all'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 638, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria avverso

l'avviso di accertamento di omesso versamento dell'imposta per

l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) alla

preventiva proposizione del ricorso in via amministrativa.

Il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 24 della

Costituzione per l'ingiustificata ed eccessiva compressione del

diritto di azione.

2. - Preliminarmente deve essere rilevato che l'art. 71 del d.lgs.

31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413) ha espressamente abrogato una serie di

disposizioni, tra le quali l'art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 638 del 1972, nonché la norma denunciata (a sua volta

modificata dall'art. 42-ter del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85).

Tuttavia l'effetto abrogativo decorre dalla data di insediamento

delle commissioni tributarie provinciali e regionali (art. 80 del

decreto legislativo n. 546 del 1992, modificato dall'art. 69 del

d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella

legge 29 ottobre 1993, n. 427), e cioè dal 1 aprile 1996 (secondo

quanto stabilito dall'art. 42 del decreto legislativo n. 545 del

1992, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera b),

del d.-l. 26 settembre 1995, n. 403, convertito in legge 20 novembre

1995, n. 495), in logica connessione con l'attribuzione alla

giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie

concernenti i tributi comunali e locali (art. 2, comma 1, lettera h),

del decreto legislativo n. 546 del 1992). Anzi, è prevista

l'ultrattività delle disposizioni abrogate con l'art. 71 perfino per

i procedimenti contenziosi amministrativi pendenti avanti

all'intendente di finanza o al Ministro. Pertanto, in assenza di

diversa disposizione transitoria, l'abrogazione anzidetta non può

influire sulla questione proposta: il procedimento giurisdizionale

avanti al giudice ordinario continua, infatti, ad essere svolto

secondo le norme sulla giurisdizione vigenti al tempo della domanda

e, quindi, ad essere regolato dai termini e modalità anteriormente

previsti (art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989,

convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144, con

rinvio, nel testo previgente alla modifica di cui all'art. 42-ter del

d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella

legge 22 marzo 1995, n. 85, all'art. 20 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 638 del 1972).

3. - La questione è fondata.

La norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del

soggetto contribuente, nei cui confronti è stato notificato avviso

di accertamento per omesso versamento dell'imposta per l'esercizio di

imprese e di arti e professioni (ICIAP), per i quali non è ammesso

ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo

esperimento del ricorso amministrativo.

Questa Corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre

norme coeve, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera

sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli, art. 33 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che

l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo

esperimento di rimedi amministrativi con conseguente differimento

della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla

data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato

da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia,

non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del

1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993).

4. - La violazione del parametro costituzionale invocato risulta

ulteriormente evidenziata quando, come in base alla legge denunciata

in questa sede, il ricorso amministrativo non sospenda la riscossione

dell'imposta (sentenza n. 62 del 1998) essendo attribuito alla

facoltà discrezionale dell'autorità amministrativa che decide il

ricorso il potere di sospensione, con provvedimento motivato, in

presenza di gravi motivi. Solo per le pene pecuniarie e le

sovrattasse è previsto un automatico rinvio della riscossione dopo

la decisione della controversia (art. 4, comma 9, del decreto-legge

n. 66 del 1989, art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990).

5. - Di conseguenza, anche nel presente caso, si impone la

dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma

denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione

giudiziaria avverso l'avviso di accertamento di imposta ICIAP anche

in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

6. - Giova, infine, richiamare anche nella presente occasione le

precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 (confermate

nella sentenza n. 62 del 1998) in ordine alla ragionevolezza del

rispetto dei termini di decadenza, qualora il soggetto contribuente

si sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta

della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli, nonché in

ordine ai poteri del giudice, avanti al quale l'azione è proposta,

di verificare le modalità e il termine della concreta esperibilità

della stessa azione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 8, del

d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di

autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)

convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144,

nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione

giudiziaria avverso l'avviso di accertamento dell'imposta per

l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) anche in

mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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