Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo

comma, del codice penale militare di pace e dell'art. 8 della legge 23

marzo 1956, n. 167, nella parte in cui modifica l'art. 264 del detto

codice, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1975 dal giudice

istruttore del tribunale militare territoriale di Padova nel

procedimento penale a carico di Carozza Vincenzo, iscritta al n. 133

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 26 febbraio 1975, il giudice

istruttore del tribunale militare territoriale di Padova ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, del

codice penale militare di pace (sulla definizione del reato militare),

nonché dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167 (nella parte in

cui modifica l'art. 264 del codice stesso, quanto alla connessione fra

i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e

quelli di competenza dell'autorità giudiziaria militare), in

riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

Nel corso di un procedimento in cui si profilavano, a carico di un

medesimo soggetto appartenente alle forze armate, indizi di reati sia

comuni sia militari (simulazione di reato e violata consegna), il

giudice a quo ha rilevato che - in base al primo comma dell'art. 37

c.p.m.p. - deve oggi ritenersi reato militare "ogni violazione della

legge penale militare", secondo un criterio puramente "formalistico",

affidato alla più ampia discrezionalità legislativa e non integrabile

con altri criteri "di ordine sostanziale"; sicché non è tale la

simulazione di reato, quand'anche commessa - come nella specie - "da un

militare, in luogo militare, durante un servizio militare, e a danno

del servizio militare".

Per contro, si adduce nell'ordinanza di rimessione che questa Corte

ha considerato - come si legge nella motivazione della sentenza n. 29

del 1958 - chiaramente espressa dall'art. 103, terzo comma, Cost. "la

volontà che la giurisdizione militare in tempo di pace sia

circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine precisati

(qualità di appartenente alle Forze Armate dei soggetti, carattere

obbiettivamente militare dei reati)". Dal che risulterebbe - secondo

l'ordinanza stessa - che debbano dirsi lesive del richiamato precetto

costituzionale norme come quelle impugnate, con le quali il legislatore

conferirebbe ai reati "il carattere di militarità" sulla base di

valutazioni mancanti di un obiettivo riscontro.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per

mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ritiene viceversa che l'impugnativa

sia infondata.

Quanto al nuovo testo dell'art. 264 c.p.m.p., nessuna motivazione

specifica sarebbe stata addotta dal giudice a quo; e l'infondatezza

della questione risulterebbe comunque dalla precedente sentenza n. 29

del 1958, con cui questa Corte si è già pronunciata sul punto.

Quanto poi all'art. 37, primo comma, c.p.m.p., esso non potrebbe

considerarsi in contrasto con l'art. 103 Cost., dal momento che ne

integrerebbe il contenuto normativo, definendo appunto la nozione di

"reato militare", che il testo costituzionale si limiterebbe invece a

presupporre. Inoltre, tale nozione corrisponderebbe esattamente al

criterio obiettivo di individuazione, indicato dalla ricordata

decisione della Corte. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione isola dal suo contesto, deformandone il

significato, quel passo della sentenza 8 aprile 1958, n. 29, in cui

questa Corte ha affermato che la giurisdizione militare in tempo di

pace va circoscritta "nei limiti soggettivi e oggettivi" precisati dal

terzo comma dell'art. 103 Cost.: considerando non solo la "qualità di

appartenente alle Forze Armate dei soggetti", ma anche il "carattere

obbiettivamente militare dei reati". Di qui, precisamente, il giudice a

quo fa derivare la pretesa illegittimità dell'art. 37, primo comma,

del codice penale militare di pace e dell'art. 8 della legge 23 marzo

1956, n. 167 (sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.): giacché le norme

impugnate definirebbero i reati militari alla stregua di un "criterio

formalistico", non integrabile con altri criteri "di ordine

sostanziale", tali da estendere la giurisdizione dei tribunali militari

ai casi in cui si tratti di reati non previsti dalla legge penale

militare, pur essendo imputabili a soggetti militari e commessi in

danno del servizio militare.

Così ragionando, tuttavia, il giudice a quo trascura che la

ricordata decisione della Corte concludeva nel senso dell'infondatezza

della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 264

c.p.m.p. (nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 167 del 1956), in

riferimento al terzo comma dell'art. 103 Cost.; e da tale norma non

traeva affatto la garanzia della giurisdizione militare, nella sua

configurazione precostituzionale, ma invece desumeva i limiti massimi

entro i quali può legittimamente svolgersi la giurisdizione stessa,

come risulta dall'avverbio "soltanto" sul quale s'impernia la frase

relativa ai tribunali militari operanti in tempo di pace. La permanente

validità che la Corte attribuisce a questi assunti basta, pertanto, a

far considerare infondata l'impugnativa dell'art. 264 c.p.m.p.,

riproposta dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale

di Padova. E parallelamente ne deriva l'infondatezza dell'analoga

questione pertinente al primo comma dell'art. 37 c.p.m.p.

Del resto, la definizione contenuta nell'art. 37 dev'essere a sua

volta valutata nel sistema in cui si colloca: in vista del quale si

può riscontrare che il legislatore non ha certo configurato ad

arbitrio i reati militari - come sembra credere il giudice a quo -

bensì ha tenuto conto del fatto che nei loro "elementi materiali

costitutivi" essi non sono previsti dalla legge penale comune o

comunque offendono, accanto ad interessi tutelati dalla legge stessa,

interessi aventi natura militare. Ed anche a ritenere che, in singoli

casi, tali criteri obiettivi siano stati disapplicati dalla legge

penale militare, le eventuali censure di legittimità costituzionale -

mosse in riferimento all'art. 103, terzo comma - non potrebbero mai

ripercuotersi sull'intera nozione del reato militare, fissata in via

generale dall'art. 37, primo comma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 37, primo comma, e 264 del codice penale militare di pace,

sollevata dal giudice istruttore del tribunale militare territoriale di

Padova, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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