Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1973

Altra decisione · depositata il 19/06/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 9 giugno 1972, depositato in cancelleria il 22

successivo ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1972, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971,

n. 12/3507/71, del Ministero delle finanze, con la quale si afferma che

alla Regione non spettano le ritenute erariali operate sui redditi di

categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con

sede centrale fuori del territorio della Regione, che prestino servizio

in Sicilia.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 9 giugno 1972 il Presidente della Regione

siciliana, regolarmente autorizzato dalla Giunta, ha proposto ricorso

per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto tra la Regione e

lo Stato in seguito alla nota 30 dicembre 1971, n. 12/3507/71, del

Ministero delle finanze con la quale si comunica che alla Regione non

spettano le ritenute erariali operate sui redditi di categoria C/2

(ricchezza mobile, complementare, addizionali varie) dei dipendenti

dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del

territorio della Regione, che prestino servizio in Sicilia.

Nel menzionato atto, dopo aver fatto presente che la Presidenza

regionale ha avuto conoscenza della decisione ministeriale il 14 aprile

1972, la Regione denunzia la sopra indicata nota 30 dicembre 1971, n.

12/3507/71, per violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale per la

Sicilia e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri per resistere al ricorso. Considerato in diritto :

Il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana

riguarda la spettanza alla Regione oppure allo Stato delle ritenute

erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e

degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio

regionale, i quali prestino servizio in Sicilia. La Regione fonda la

sua pretesa sul disposto degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965,

n. 1074, i quali le attribuirebbero sia le entrate tributarie erariali

riscosse nell'ambito del suo territorio, sia le entrate relative a

fattispecie maturate nell'ambito regionale, che affluiscono per

esigenze amministrative ad uffici situati fuori del territorio della

Regione.

Con sentenza n. 71 del corrente anno questa Corte, interpretando

gli artt. 2 e 4 del suindicato decreto contenente le norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia

finanziaria, è giunta alla conclusione che alla Regione spettano

quelle entrate tributarie, e solo quelle, che essa avrebbe potuto far

proprie ove, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione

statale, fosse stata esercitata la competenza legislativa concorrente

assegnata alla Regione dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto.

Sulla base di questa interpretazione, la Corte è giunta alla ulteriore

conclusione che la disposizione dell'art. 4 delle norme di attuazione

non ha altra funzione che quella di salvaguardare la regola generale

enunciata nell'art. 2, secondo la quale alla Regione spettano (salvo

alcune eccezioni qui non rilevanti) tutte le entrate tributarie

riscosse nel suo territorio; e ciò nel senso che l'affluenza di

entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale,

disposta per esigenze amministrative, non incide sulla loro spettanza

determinata in base alle regole cui si è fatto cenno.

Ciò posto, è sufficiente, per la decisione del ricorso in esame,

osservare che le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei

dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono

un sistema che la Regione siciliana, se avesse legiferato nei limiti

consentiti dall'art. 36 dello Statuto, non avrebbe potuto modificare.

Non si tratta infatti di entrate la cui riscossione avrebbe dovuto o

potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per

"esigenze amministrative" affluiscono ad uffici situati fuori di quel

territorio; ci si trova al contrario di fronte ad un principio generale

della legislazione statale, in forza del quale le amministrazioni

interessate debbono operare determinate ritenute e corrispondere le

retribuzioni al netto di esse. E, come in sede legislativa la Regione

non avrebbe potuto non rispettare siffatto principio, così non ha

diritto, nel quadro del sistema delineato nelle norme di attuazione, a

pretendere entrate tributarie che una corretta interpretazione

dell'art. 36 dello Statuto, e di quelle norme, ad essa non

attribuiscono.

Una ulteriore conferma della validità di siffatta conclusione si

ricava per altro dall'art. 7 del decreto n. 1074, e, in particolare,

dalla disposizione contenuta nel secondo comma di tale articolo. Nella

già menzionata decisione n. 71 è stato messo in luce che l'art. 37

dello Statuto, lungi dall'esprimere un principio generale, attribuisce,

in via eccezionale, alla Regione una quota di imposta sui redditi

prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio, commisurata al

reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in Sicilia,

estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla Regione

al di là di quanto l'art. 36 Stat. consenta. Orbene, il citato art. 37

Stat. che predispone gli strumenti procedurali attraverso i quali si

perviene alla individuazione della prescritta quota, concorre a

dimostrare che le stesse norme di attuazione hanno inteso come

eccezionale il disposto dell'art. 37 Stat.; ed il secondo comma, che

coerentemente attribuisce alla Regione i corrispondenti tributi sui

redditi di lavoro, prova che, al di fuori della materia attinente alle

imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro

sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre

ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e

ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di

questa ultima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, le

ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed

imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti

parastatali con sede fuori del territorio della Regione, i quali

prestino servizio in Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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