Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 280,

promosso con ordinanza del Tribunale di Montepulciano emessa il 19

dicembre 1956, nella causa civile tra Borghi Aldo e l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 9 del Registro

ordinanze del 1957.

Udita, nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957, la relazione del

giudice Antonio Manca;

uditi gli avvocati Guido Astuti, Arturo Carlo Jemolo, Francesco

Santoro Passarelli e Massimo Severo Giannini per l'Ente Maremma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 19 dicembre 1956 il Tribunale di Montepulciano ha

disposto la trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio

promosso da Borghi Aldo contro l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale, per ottenere la restituzione dei terreni, posti

nel Comune di Castiglion d'Orcia, espropriati con decreto del

Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 280, previa la

dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto stesso,

oltre al risarcimento dei danni.

Il Tribunale, respinta l'eccezione preliminare dedotta dall'Ente

Maremma, nel senso che il Borghi avrebbe impugnato in via principale e

diretta, anziché in via incidentale, il decreto di espropriazione

avente valore di legge, per quanto attiene alla questione di

legittimità costituzionale, ha osservato che i decreti presidenziali,

emanati in base all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 per le

espropriazioni relative alla riforma agraria, hanno valore di legge e

che perciò il sindacato sulla legittimità dei decreti stessi spetta

esclusivamente alla Corte costituzionale. Ha ritenuto d'altra parte la

questione non manifestamente infondata, in quanto, tenendo presente il

testo dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il decreto

presidenziale sopra ricordato sarebbe viziato da eccesso di delega. Il

quale, nell'ordinanza, è profilato nel senso che il reddito dominicale

della proprietà del Borghi, ai fini dell'espropriazione, sarebbe stato

valutato erroneamente in base alla consistenza catastale alla data del

15 novembre 1949, non già tenendosi conto esclusivamente del reddito

al 1 gennaio 1943. Ha ritenuto altresì che, nella specie, sarebbe

irrilevante, ai fini della legittimità del decreto di esproprio, il

fatto che il reddito medio della proprietà del Borghi, accertato nel

1943, sarebbe inferiore a lire 100 per ettaro.

Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente

del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei

deputati e del Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

30 gennaio 1957.

Nella cancelleria della Corte si è costituito in termine, il 15

febbraio 1957, l'Ente Maremma, che ha depositato le deduzioni, con

procura in calce da parte del Presidente dell'Ente stesso. Il 14 marzo

successivo sono stati depositati: la deliberazione del predetto

Presidente di resistere nell'attuale giudizio, il parere del Consiglio

consultivo e l'approvazione della deliberazione da parte del Ministero

competente.

La difesa dell'Ente Maremma ripropone preliminarmente la eccezione

di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale già

prospettata nel senso che, nel caso, si avrebbe un'impugnazione diretta

del decreto presidenziale, non già incidentale al fine della decisione

della causa.

Nel merito contesta l'eccesso di delega, osservando che, nel

decreto del 1952, col quale è stata disposta l'espropriazione della

quota di proprietà del Borghi non si può riscontrare alcuna

violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Assume che

la data del 1 gennaio 1943, indicata in detto articolo per la

valutazione del reddito dominicale, è quella in cui andarono in vigore

in tutto il territorio nazionale, per i terreni a nuovo, come a vecchio

catasto, le tariffe di estimo, la cui revisione era stata disposta dal

R. D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939,

n. 976. La data del 1 gennaio 1943 pertanto, secondo la difesa

dell'Ente, si riferisce, nell'art. 4 della legge stralcio, non già a

quella a cui si doveva aver riguardo nella valutazione delle risultanze

catastali (qualità e classe dei terreni) per le singole particelle,

bensì alla tariffa di estimo da applicarsi alle risultanze stesse, per

determinare il reddito dominicale particellare e totale ai fini

dell'espropriazione.

Aggiunge l'Ente Maremma che erroneamente il Tribunale non avrebbe

ritenuto rilevante il fatto che il reddito medio della proprietà del

Borghi era inferiore a lire 100 per ettaro; circostanza per la quale

detta proprietà sarebbe sempre passibile di scorporo in base alla

tabella annessa alla legge stralcio, secondo cui, nel caso di reddito

medio inferiore a lire 100, la espropriazione è disposta quando il

reddito totale supera, come nella specie, le lire 20.000. Considerato in diritto :

Deve ritenersi infondata l'eccezione preliminare dedotta dall'Ente

Maremma nel senso che l'impugnazione del decreto di esproprio sarebbe

stata proposta come oggetto principale del giudizio di merito e non

già in via incidentale, quale presupposto necessario per la

definizione del giudizio medesimo. Tale eccezione è stata respinta

con la sentenza n. 59 del 13 maggio 1957, alla quale pertanto basta

fare riferimento per la decisione e per la motivazione.

Nel merito, secondo quanto si desume dall'ordinanza del Tribunale

di Montepulciano, il Borghi dedusse che, per calcolare il reddito

dominicale dell'intera proprietà terriera, si sarebbe dovuto tener

conto esclusivamente del reddito al 1 gennaio 1943, il quale per la sua

proprietà non superava le lire 30.000, e perciò la sua proprietà

sarebbe stata immune da esproprio, anche se il reddito dominicale

complessivo in epoca successiva fosse stato maggiore. Donde la

illegittimità del decreto, emesso nei suoi confronti, per eccesso di

delega, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

perché l'Ente espropriante accertò invece il reddito stesso in misura

superiore a quella indicata, tenendo conto della consistenza catastale

della proprietà terriera del Borghi alla data del 15 novembre 1949.

La tesi sostenuta dal Borghi peraltro, ad avviso della Corte, non

risponde alla corretta interpretazione del citato art. 4. Detto

articolo dispone che, nei territori considerati dalla legge n. 841 del

21 ottobre 1950 (suscettibili cioè di trasformazione fondiaria o

agraria), la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15

novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata

in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943

e al reddito dominicale per ettaro, inteso quest'ultimo come quoziente

della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie.

Si desume quindi dal testo legislativo che, secondo il sistema della

legge n. 841, per stabilire se, e in quale quota, la proprietà

terriera privata è soggetta a scorporo, non basta riferirsi alla

superficie (come dispone l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230),

ma occorre aver riguardo alla combinazione di tale elemento con la

produttività dei terreni. Della quale è indice il reddito dominicale

secondo le tariffe di estimo catastale in vigore il 1 gennaio 1943, in

seguito alla revisione generale disposta dal decreto-legge 4 aprile

1939, n. 589 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno

1939, n. 976). Il che chiarisce che la legge n. 841, come del resto si

rileva anche dalla relazione alla Camera del Ministro proponente, al

fine della valutazione del reddito richiama le disposizioni di tale

decreto, il quale, a sua volta, si ricollega espressamente al testo

unico delle leggi sul nuovo catasto (approvato con decreto dell'8

ottobre 1931, n. 1572). Ond'è che, per intendere le disposizioni del

citato art. 4, non si può prescindere da quelle contenute nei

provvedimenti legislativi ora ricordati.

Dispone infatti al riguardo l'art. 13 del citato testo unico delle

leggi sul catasto che "la tariffa esprime in moneta legale la rendita

imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe". E devesi

intendere per qualità, ai sensi dell'art. 58 del regolamento per

l'esecuzione delle leggi sull'imposta fondiaria (approvato con decreto

del 12 ottobre 1932, n. 1539), la qualificazione che consiste nel

distinguere i terreni di ciascun comune secondo le specie

essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui

vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso

loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni o circostanze

notevoli e permanenti. Per classe, d'altra parte, si deve intendere

(art. 60 del detto regolamento) la classificazione dei terreni, tenuto

conto dei gradi notevolmente diversi della rispettiva produttività. Se

ne deduce perciò che, nel sistema delle leggi catastali, la

determinazione del reddito dominicale, mediante l'applicazione delle

tariffe di estimo per ettaro, è strettamente collegata ai due

coefficienti generali della qualità e della classe, riferiti in

concreto, in seguito alle operazioni di classamento (prevedute

dall'art. 75 e seguenti del citato regolamento), ad una determinata

zona di terreno costituente la particella catastale. Ma appunto perché

il classamento deve essere aderente alla situazione effettiva della

proprietà terriera, esso può subire variazioni in seguito alle

verifiche periodiche e a quelle straordinarie, da effettuarsi in base

alle disposizioni contenute negli artt. 118 e seguenti del regolamento

per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con

decreto dell'8 dicembre 1938, n. 2153.

Poiché quindi, come si è già accennato, l'art. 4 della legge n.

841, per il calcolo del reddito dominicale si riporta al sistema

catastale vigente, è logico dedurre, che (contrariamente alla tesi

sostenuta, a quanto risulta dall'ordinanza, dal Borghi in sede di

merito), ai fini dello scorporo, il reddito dell'intera proprietà è

determinato dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1

gennaio 1943, con riferimento però, in applicazione appunto delle

norme delle leggi sul catasto, alla consistenza, cioè al classamento

dei terreni, nella situazione che il predetto art. 4, ai fini della

riforma fondiaria o agraria, considera stabilizzata al 15 novembre

1949.

D'altronde che i dati catastali debbano corrispondere alla realtà

di fatto, risulta anche dall'art. 6 della legge n. 841; poiché ad

evitare sperequazioni, nelle zone ove sono in vigore i vecchi catasti,

anche il proprietario espropriato ha facoltà di ricorso alla

commissione competente, ai fini della determinazione definitiva del

reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non

corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della

qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

Poiché pertanto l'Ente Maremma ha ritenuto suscettibile di

scorporo la proprietà terriera del Borghi, applicando i principi sopra

esposti per valutare il reddito dominicale complessivo, accertato in

misura superiore alle lire 30.000, il decreto del Presidente della

Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1755, che ha disposto l'espropriazione

nei confronti dello stesso Borghi, non può ritenersi

costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, in relazione

all'art. 4 della legge n. 841 del 1950.

Dato ciò, resta assorbita la questione, dedotta in via subordinata

dall'Ente Maremma, nel senso che se anche il reddito complessivo della

proprietà terriera del Borghi fosse inferiore, come egli assumeva, a

quello accertato dall'Ente espropriante, essendo tuttavia superiore a

lire 20.000, con una media per ettaro inferiore a lire 100 secondo le

ammissioni del Borghi, la proprietà stessa sarebbe stata parimenti

soggetta ad esproprio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale;

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del

Tribunale di Montepulciano del 19 dicembre 1956, sulla legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 3

ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3

dicembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, e in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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