Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4r.d. 12/1941
  • art. 31r.d. 12/1941
  • art. 34r.d. 12/1941
  • art. 39r.d. 12/1941

citata

  • art. 25r.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4,

31, 34, primo comma, e 39, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario

approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1968 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Moruzzi Armando, iscritta al n. 9 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Borca Spartaco, iscritta al n. 398 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Moruzzi Armando,

imputato di furto nei magazzini Standa, il pretore di Bologna, su

istanza della difesa e su conclusioni conformi del pubblico ministero,

con ordinanza emessa il 14 novembre 1968 ha proposto, come rilevanti e

non manifestamente infondate, questioni di legittimità costituzionale

concernenti gli artt. 4 (limitatamente alla espressione "di ogni

grado"), 31 (limitatamente alla espressione "in sottordine"), 34 e 39,

comma primo, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R .D. 30

gennaio 1941, n. 12, ritenendole contrarie alle norme di cui agli artt.

101 e 107, comma terzo, della Costituzione.

Il pretore, in via pregiudiziale, esamina la proponibilità in

genere di questioni di costituzionalità aventi per oggetto norme

dell'Ordinamento giudiziario anteriore alla Costituzione, stante che la

disposizione VII transitoria, col prescrivere che, in attesa di una

nuova legge in materia, seguitano ad applicarsi quelle della vecchia

legge, sembra aver precluso la proponibilità di tali questioni. Egli

ritiene invece che esse siano, allo stato, proponibili perché anche se

non è stata ancora emanata una nuova legge generale sull'Ordinamento

giudiziario, molte parziali riforme sono state ad esso apportate con

vari e numerosi provvedimenti legislativi i quali, avendo, nel

complesso, trasformato l'ordinamento anteriore, inducono a considerare

non più operante la preclusione che potesse comunque derivare dalla

norma VII transitoria della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, il pretore di Bologna osserva che la

illegittimità costituzionale delle norme da lui denunciate, attenendo

esse alla natura delle funzioni di cui egli è stato investito,

inficierebbe la sua stessa capacità di giudice e, ai sensi dell'art.

185 n. 1 del codice di procedura penale importerebbe conseguenzialmente

la nullità dei provvedimenti che egli adottasse nel giudizio in corso

come in ogni altro giudizio.

In ordine poi alla non manifesta infondatezza, lo stesso pretore

rileva che le disposizioni dell'Ordinamento giudiziario del 1941, da

lui denunziate, devono ritenersi contrarie alle norme degli artt. 101,

comma secondo, e 107, comma terzo, della Costituzione perché, mentre

queste proclamano che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" e

che "i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di

funzioni" quelle - restate, a suo parere, sostanzialmente invariate nel

loro contenuto anche dopo la emanazione della legge 24 maggio 1951, n.

392 - configurerebbero i giudici, e in particolare i pretori, come

strutturati in ordine gerarchico; secondo si evincerebbe dall'art. 4

che parla di giudici "di ogni grado" delle preture, dei tribunali e

delle corti e dall'art. 31, che parla di magistrati "in sottordine"

destinati a coadiuvare il titolare della pretura nell'adempimento delle

"sue" funzioni (art. 34); e di sezioni presiedute dal magistrato più

"elevato in grado".

Concludendo, il pretore di Bologna rileva che la eventuale

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate

"non intaccherebbe le necessarie attribuzioni del titolare, cui l'art.

38 dell'Ordinamento, che non si contesta, già riserva la direzione

dell'ufficio, la distribuzione del lavoro fra le sezioni, la esclusiva

competenza per le attribuzioni di carattere amministrativo, e la

sorveglianza sull'ordinamento generale dei servizi".

2. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale, in

rapporto ai soli artt. 31 e 34 dell'Ordinamento giudiziario e in

riferimento, oltre che agli artt. 101 e 107, anche all'art. 25 della

Costituzione, sono state proposte dal pretore di Torino con ordinanza

26 giugno 1969, emessa nel corso del procedimento penale a carico di

Borca Spartaco, imputato del reato di cui all'art. 217 del R.D. 16

marzo 1942, n. 267.

Il pretore di Torino, dopo essersi rimesso alle ragioni espresse

dal pretore di Bologna nell'ordinanza sopra richiamata, aggiunge che la

generica dizione delle norme denunziate, riferentesi a un rapporto di

gerarchia, rende possibile quella prassi, che si attua nelle grandi

preture ed in base alla quale vengono scisse ripartendole in separate

sezioni, le funzioni istruttorie da quelle decisorie: il che

faciliterebbe, da parte del titolare, la scelta del giudice d'udienza

per ogni singolo processo, con violazione del principio del giudice

naturale, preordinato per legge, ai sensi dell'art. 25, comma primo,

della Costituzione.

3. - Mentre nel secondo giudizio non vi è stata costituzione di

parti, nel primo è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con

deduzioni 5 febbraio 1969, ha chiesto che siano dichiarate infondate le

questioni di legittimità costituzionale sollevate dal pretore di

Bologna.

Secondo l'Avvocatura, il fatto che l'ordinanza sia stata emanata e

che la Corte costituzionale sia stata investita delle questioni di

legittimità prospettate dal giudice a quo, costituirebbe la prova più

evidente della indipendenza dei magistrati addetti agli uffici della

pretura. Tale osservazione varrebbe non solo ai fini della decisione di

merito, ma anche dello stesso giudizio di rilevanza della questione.

Per quanto attiene al principio di gerarchia ravvisato dal pretore

nelle norme impugnate, l'Avvocatura rileva che già all'epoca di

emanazione della legge sull'ordinamento giudiziario, esso non poteva

essere confuso col vincolo di subordinazione gerarchica di tipo

amministrativo perché, all'enfasi autoritaria delle espressioni, non

avrebbe corrisposto un condizionamento della capacità del giudice,

indipendente e soggetto soltanto alla legge. A maggior ragione, se le

norme impugnate vengono collocate nella luce delle disposizioni della

Costituzione e della legge 24 maggio 1951, n. 392, le espressioni che,

secondo l'ordinanza, si riferiscono ad una asserita subordinazione

gerarchica, acquisterebbero un diverso significato in chiave di

strutturazione amministrativa, in quanto esse varrebbero sul piano

della organizzazione funzionale e della direzione dell'ufficio.

L'Avvocatura infine rileva come lo stesso giudice a quo riconosca

spettare legittimamente al titolare della pretura i poteri attinenti

alla distribuzione del lavoro tra le sezioni, alla competenza per le

attribuzioni di carattere amministrativo e alla sorveglianza

sull'andamento generale dei servizi. Considerato in diritto :

Stante la parziale identità dell'oggetto delle questioni sollevate

con le due ordinanze, le due cause vanno decise con unica sentenza.

1. - Secondo il pretore di Bologna, gli artt. 4, 31, 34 e 39

dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n.

12, sarebbero incostituzionali perché - enunciando che l'ordine

giudiziario è costituito dai giudici di "ogni grado" delle preture,

dei tribunali e delle corti, che alle preture sono assegnati, uno o

più magistrati "in sottordine" i quali coadiuvano il titolare

nell'espletamento delle "sue" funzioni, e che le sezioni sono

presiedute dal magistrato "più elevato in grado" - configurerebbero

una magistratura tutta ordinata in gradi, e cioè in ordine gerarchico;

e sarebbero perciò in contrasto con gli artt. 101 e 107 della

Costituzione, i quali dispongono invece che i giudici sono soggetti

soltanto alla legge (e quindi non al superiore gerarchico) e che i

magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni

(e quindi non di grado).

Oltre ad aderire genericamente a questi rilievi, il pretore di

Torino aggiunge poi che i poteri riconosciuti ai pretori titolari da

tali norme dell'ordinamento giudiziario renderebbero possibile la

prassi, invalsa nelle grandi preture, di costituire sezioni incaricate

della sola istruttoria; prassi che, consentendo al titolare di

scegliere, in sede di assegnazione delle cause al dibattimento, il

giudice, violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per

legge, tutelato dall'art. 25, comma primo, della Costituzione.

2. - Il pretore di Bologna prospetta, in via pregiudiziale, la

questione relativa alla stessa proponibilità dei giudizi di

costituzionalità in rapporto alle norme dell'ordinamento giudiziario

del 1941, stante che la disposizione VII transitoria, stabilendo che,

fin quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario

in conformità della Costituzione, continuano a osservarsi le norme

dell'ordinamento anteriore, sembra aver voluto precludere la

proposizione di questioni di costituzionalità in ordine ad esse.

Ma egli rileva altresì che, essendo stato, con vari provvedimenti

legislativi, modificato in più parti l'ordinamento giudiziario del

1941, debba ammettersi che questo, anche se non rinnovato in toto, più

non esista nella sua originaria struttura e che la norma che ne

disponeva la provvisoria conservazione nel nuovo ordine costituzionale

sia da ritenersi caducata, per essere venuto a mancare l'oggetto cui si

riferiva.

3. - La Corte, condividendo la tesi così esposta, ritiene, in

conformità della sua sentenza n. 156 del 1963, che (in qualunque modo

dovesse essere interpretata la VII disposizione transitoria della

Costituzione), una volta avvenuta la revisione, sia pure parziale,

dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme conservate, cui si

inseriscono e sovrappongono le nuove, non possano sfuggire al sindacato

di legittimità costituzionale. E, si aggiunge, non possono

particolarmente sfuggirvi quelle denunziate che, contrariamente a

quanto si mostra di ritenere nelle ordinanze di rimessione, e secondo

si dirà meglio in seguito, sono state incisivamente modificate e per

così dire riplasmate, dalle disposizioni di cui alla legge 24 maggio

1951, n. 392.

4. - Quanto alla rilevanza, la Corte non condivide i dubbi di cui

è cenno nelle difese dell'Avvocatura.

In proposito la Corte non può che riferirsi alla sua costante

giurisprudenza, secondo la quale è rimesso al giudice del merito

accertare se le questioni sollevate costituiscono presupposto

necessario per la definizione della lite: accertamento che quando, come

nel caso, sia sufficientemente motivato, si sottrae al controllo in

questa sede.

5. - Passando all'esame del merito, la Corte rileva che nessuna

delle questioni proposte è da ritenersi fondata.

Innanzi tutto è da porre in evidenza che, contrariamente a quanto

si afferma nelle due ordinanze di rimessione, non è esatto che la

legge 24 maggio 1951, n. 392 - della legittimità costituzionale delle

cui disposizioni non si discute - non abbia sostanzialmente mutato la

normativa anteriore quanto alla divisione dei magistrati per gradi.

Quella legge, all'art. 1, stabilisce, in conformità della formula

della Costituzione, che i magistrati ordinari "si distinguono secondo

le funzioni" e si dividono, appunto in base ad esse, in magistrati di

tribunale, di Corte di appello e di Cassazione. Da quella legge non

possono quindi non ritenersi modificati, anche nella loro espressione

letterale, gli artt. 4, comma primo, e 39, comma primo, del R.D. 30

gennaio 1941, n. 12, nei quali, al riferimento ai gradi, va sostituito

quello di funzioni. Né si dica, come appare al pretore di Bologna, che

col mutare i termini non si risolve la questione di sostanza perché,

attraverso le funzioni, sarebbero conservati i vecchi gradi (così, ad

esempio, potrebbe osservarsi che, se, per l'art. 39, la presidenza

della sezione va attribuita al magistrato più elevato "in grado",

nulla cambia se leggiamo ora che va assegnata al magistrato più

elevato "nelle funzioni", in quanto, comunque lo si chiami, il

designato è sempre lo stesso).

Ma tutto ciò non implica nessuna contraddizione con la norma

costituzionale che, pur distinguendo i magistrati secondo le funzioni,

non esclude che le funzioni siano fra loro graduate secondo la

importanza che esse hanno nello stesso ordine del processo e non

postula affatto che ai magistrati venga riconosciuta una posizione di

assoluta parificazione, giacché nella stessa Costituzione, all'art.

105, si prevede che fra i magistrati intervenga avanzamento per

promozioni, assegnandosene il relativo compito al Consiglio superiore

della magistratura.

Questa Corte, già nella sentenza n. 168 del 1963, ebbe a ritenere

che una parificazione tra i magistrati esiste, in relazione all'art.

101 della Costituzione (i giudici sono soggetti soltanto alla legge),

solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni istituzionali e gli

atti ai quali esse si ricollegano. Quegli atti sono infatti emanati in

base alla legge e sono sottratti a qualsiasi sindacato, che non sia

quello espressamente preveduto dalle leggi processuali.

Tale parificazione, invece, non sussiste relativamente alla

posizione soggettiva che, al di fuori delle predette funzioni, i

magistrati assumono nell'ordinamento giudiziario, nel quale ovviamente,

in vista della crescente importanza delle funzioni in rapporto alle

fasi del processo, sono connessi affidamenti di incarichi direttivi e

titolarità di uffici.

6. - Quanto alle disposizioni contenute negli artt. 31 e 34

dell'ordinamento giudiziario, che qualificano in sottordine i

magistrati di pretura in contrapposizione al titolare dell'ufficio, è

ovvio che anch'esse vanno ora lette in rapporto alla nuova terminologia

e soprattutto allo spirito della legge del 1951 che ha distinto, come

vuole la Costituzione, i magistrati secondo le funzioni: ed esclude

quindi fra loro una subordinazione gerarchica del tipo di quella che

regola i rapporti tra i funzionari della pubblica amministrazione e

che, del resto, i magistrati non possono subire, perché incompatibile

con la natura stessa della loro funzione.

Quella terminologia arcaica è ora da ritenersi del tutto

impropria: e la riprova della improprietà, per quanto concerne i

magistrati così detti "in sottordine", è fornita dalla stessa legge

la quale, determinando quali siano i poteri del titolare nei loro

confronti, li elenca, nell'art. 38, in modo del tutto ortodosso in

rapporto anche alla nuova concezione costituzionale dell'ordine

giudiziario, giacché stabilisce che "il titolare della pretura dirige

l'ufficio e distribuisce il lavoro delle sezioni". Ed aggiunge che:

"sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere

amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi".

Tale disposizione sembra anche al pretore di Bologna ineccepibile nel

suo contenuto e nella sua formulazione, onde egli afferma,

nell'ordinanza, che i poteri con essa conferiti al titolare

dell'ufficio sono necessari e non vanno contestati, né possono

risultare intaccati da una eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle norme da lui impugnate.

Ma, così dicendo, lo stesso pretore ammette che queste ultime

norme, per quanto improprie nella loro terminologia, non possono essere

affette da incostituzionalità, dal momento che sono immuni da tale

censura le norme che determinano i poteri del titolare, cui

corrispondono i correlativi doveri degli altri magistrati addetti alla

pretura, comunque essi siano qualificati. Se, come è certo, oltre a

quelli elencati nell'art. 38, e ritenuti legittimi, il pretore

titolare non ha altri poteri nei confronti dei magistrati dell'ufficio,

questi, anche se qualificati "in sottordine", non subiscono infatti

alcuna menomazione delle proprie attribuzioni, né viene lesa la

relativa tutela costituzionale. Il che è quanto dire che la eccezione

di costituzionalità è infondata, perché investe una terminologia,

che si può senz'altro ritenere discordante con quella della

Costituzione, ma che, non concretando alcun contenuto normativo lesivo

di quest'ultima, non può dar luogo a pronuncie di incostituzionalità.

Perché è ovvio che le norme possono annullarsi in rapporto al loro

contenuto, contrastante con la Costituzione, e non alla sola

improprietà lessicale delle parole che lo esprimono.

7. - Esaminando infine le questioni sollevate dal pretore di Torino

sulle norme degli artt. 31 e 34 dell'ordinamento giudiziario, in

riferimento agli artt. 25, comma primo, 101 e 107, comma terzo, della

Costituzione, la Corte rileva che esse debbono essere dichiarate

egualmente infondate.

Valgono per le censure da lui proposte, e comuni nelle due

ordinanze, gli argomenti già svolti.

Si aggiunge soltanto che la prassi, che si dice in uso nelle grandi

preture per agevolare il lavoro dei magistrati nell'interesse del

servizio, e consistente nel riunire in una o più sezioni la sola

attività istruttoria e quindi dividere ogni processo fra due

magistrati, uno che l'istruisce e uno che lo giudica, ovviamente non

può essere denunziata sul piano costituzionale se non in riferimento

alle norme che l'autorizzano.

Ed il pretore di Torino, che ciò avverte, indica le norme, ma in

modo ipotetico, giacché aggiunge che "se questa prassi si fonda sugli

artt. 31 e 34 dell'ordinamento, che la consentono, le norme sono in

contrasto anche con l'art. 25, primo comma, della Costituzione".

Ciò posto, e pur rilevando che la denominazione dei pretori,

qualificati "in sottordine", non ha collegamento alcuno con quella

prassi, deve osservarsi altresì che fra le norme che quella

qualificazione contengono e per la ragione che la contengono, e l'art.

25 della Costituzione, che enuncia il principio del giudice naturale,

non vi è parimenti alcuna logica connessione e nessun possibile

contrasto. La facoltà di cui fa uso il pretore titolare nel creare

sezioni volte alla sola istruzione dei processi va valutata in rapporto

ai suoi poteri, i quali sono enunciati nell'art. 38, articolo a

proposito del quale, e secondo si è già visto, in una delle due

ordinanze di rimessione si esclude espressamente ogni dubbio di

costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 4, 31, 34, comma primo, e 39, comma primo, dell'ordinamento

giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, questioni

proposte, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli

artt. 25, comma primo, 101 e 107, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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