Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1613, in relazione

all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, promosso con ordinanza

12 luglio 1956 del Tribunale di Nuoro nel procedimento civile tra Muzio

Pasquale, Muzio Salvatore e l'Ente per la trasformazione fondiaria e

agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 267 del

Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Nuoro tra

Muzio Pasquale contro Muzio Salvatore e contro l'Ente per la

trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.), avente

per oggetto la divisione di alcuni terreni, dei quali il Muzio Pasquale

si assumeva comproprietario, espropriati nei confronti di Muzio

Salvatore con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre

1952, n. 1613, veniva sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'anzidetto decreto di esproprio in relazione

all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

Con ordinanza del 12 luglio 1956 il Tribunale, ritenuta la

questione non manifestamente infondata "in quanto richiede una precisa

disamina del contenuto dello stesso art. 8, la cui interpretazione per

i particolari poteri che sembra attribuire all'Ente espropriante può

ragionevolmente ingenerare dubbi e perplessità", e ritenuto altresì

che il giudizio di merito non poteva essere definito indipendentemente

dalla sollevata questione di legittimità del decreto accennato,

sospendeva il giudizio medesimo e rimetteva gli atti a questa Corte.

L'ordinanza fu notificata alle parti e al P. M. il 31 luglio 1956;

al Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 agosto 1956, e comunicata

ai Presidenti della Camera e del Senato il 29 luglio 1956. La stessa

ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre

successivo.

Il 20 agosto 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte

le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato per l'E.T.F.A.S. e il 28 dello

stesso mese l'atto di intervento della stessa Avvocatura in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 29

settembre furono anche depositate le deduzioni di Muzio Pasquale e

Salvatore. Il 14 marzo 1957 sono state infine depositate memorie

illustrative della difesa dei fratelli Muzio e della Avvocatura dello

Stato nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I fratelli Muzio nel loro foglio di deduzioni si limitano ad

accennare alla incostituzionalità della norma che ha attribuito agli

atti amministrativi di espropriazione la qualifica di legge ordinaria,

facendo riserva di svolgere successivamente altre argomentazioni, il

che hanno fatto con la memoria di cui innanzi.

In essa si replica innanzi tutto alla eccezione pregiudiziale

avanzata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla improponibilità

della sollevata questione, in quanto proposta in via incidentale. Nel

merito, poi gli stessi fratelli allargano la linea difensiva tenuta nel

sollevare la questione di legittimità. Mentre innanzi al Tribunale si

limitarono a porre semplicemente la questione relativa alla

espropriazione del terreno indiviso, nel presente giudizio dichiarano

che la questione di legittimità costituzionale investe integralmente

il menzionato decreto di esproprio n. 1613, non risultando vincolante

la limitazione fissata dalla ordinanza del Tribunale di Nuoro della

corrispondenza del detto decreto all'art. 8 della legge n. 333.

A tal proposito essi ritengono pregiudiziale per il giudizio la

questione della qualificazione dell'atto di esproprio, concludendo per

la sua natura amministrativa. Esisterebbe, inoltre, una chiara

violazione delle norme costituzionali in tema di delegazione

legislativa.

La delegazione contenuta nell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950,

n. 841 (legge stralcio), sarebbe costituzionalmente illegittima,

perché formulata in modo troppo generico senza alcun rispetto dei

limiti posti dall'art. 76 della Costituzione, con la conseguenza che

anche il decreto presidenziale impugnato, che indirettamente deve

ricollegarsi alla detta legge stralcio, sarebbe illegittimo. Si sarebbe

operata una estensione del tutto indiscriminata della stessa legge a

una intera regione, come la Sardegna, che non è certo composta di

unità culturali omogenee: dal che discende che il decreto

presidenziale di esproprio non può considerarsi territorialmente

valido.

Lo stesso decreto presenterebbe alcuni vizi di eccesso e di difetto

di potere, in quanto non contiene l'indicazione del c. d. terzo residuo

di cui agli artt. 3, 8, 9 della legge n. 841; reca una erronea

valutazione della estensione della proprietà oggetto di scorporo; non

ha rispettato gli artt. 10 e 11 della legge stralcio, in base ai quali

il proprietario ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione

relativamente almeno ad una azienda modello tra quelle da lui

possedute. Ma il vizio più grave del decreto, secondo i ricorrenti,

sarebbe quello posto in luce dall'ordinanza del Tribunale, avere cioè

l'E.T.F.A.S. espropriato a carico di Muzio Salvatore una quota ideale

della comunione ereditaria, prendendo possesso dell'intera estensione

dei terreni comuni, compresa la quota del fratello non espropriato.

Se l'art. 8 della legge n. 333 del 1951 indubbiamente consente

all'ente di espropriare fino ad esaurire la quota ideale del condomino

soggetto passivo, altrettanto indubbiamente esso: a) non fa cenno

dell'abolizione del potere di divisione spettante ai privati; b) non

conferisce all'Ente espropriante il potere di scelta, cioè il potere

di trasformare la quota ideale in porzione concreta, senza neppure il

contraddittorio del condomino non espropriato; c) neppure conferisce

all'Ente espropriante il potere di immettersi nel possesso di tutto il

terreno oggetto del condominio.

Contro il rilievo dell'Avvocatura dello Stato relativo alla

impossibilità pratica di promuovere la divisione giudiziale dei beni,

i fratelli Muzio eccepiscono che non si sostiene affatto che l'ente

dovesse promuovere la divisione giudiziale prima di emanare il decreto

di esproprio: esso aveva il diritto di espropriare la sola quota

ideale, ma doveva fissare un termine perché i condomini provvedessero

ad iniziare la divisione giudiziale nel suo contraddittorio.

Stimando, pertanto, il ripetuto decreto di esproprio viziato di

eccesso di delega in quanto trasferisce all'ente espropriante poteri e

diritti che spettano al condomino non espropriato e che la legge

delegante non permette di vulnerare, i fratelli Muzio così concludono:

"Si chiede che la Corte dichiari illegittimo costituzionalmente il

D.P.R. 3 ottobre 1952, n. 1613, con le conseguenze di legge".

L'E.T.F.A.S., rappresentato dall'Avvocatura, nelle sue deduzioni,

alle quali si riporta anche il Presidente del Consiglio, eccepisce

preliminarmente la improponibilità del giudizio di costituzionalità,

potendo questo essere sollevato soltanto in via incidentale e non anche

in via principale, come invece si riscontra nella presente controversia

in cui l'indagine sulla legittimità costituzionale dell'atto

legislativo ablativo del diritto di proprietà è indagine che si

identifica con il marito della causa, e quindi non è né pregiudiziale

né incidentale.

Contro le argomentazioni dei fratelli Muzio sul contenuto dell'art.

8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, l'Avvocatura osserva anzitutto

che nessun argomento logico e giuridico suffraga la tesi che il

legislatore avrebbe inteso distinguere l'espropriazione di un singolo

terreno da quella di un complesso di terreni, per modo che mentre

l'art. 8 citato sarebbe applicabile nei confronti di chi possedesse in

condominio un solo fondo, non lo sarebbe nei confronti del

comproprietario di più fondi. Se l'art. 8 vuole tutelare il diritto

del condominio, ciò vale sia a favore di chi è comproprietario di un

terreno come di chi lo è di un complesso di terreni. Non è

concepibile, a ogni modo, che il legislatore non si sia preoccupato di

prendere in esame la situazione, del resto frequente, del

comproprietario di più fondi oltre che quella del comproprietario di

un solo fondo.

Quanto all'argomentazione che l'E.T.F.A.S. non avrebbe potuto

prendere in concreto la quota spettante all'espropriando Muzio

Salvatore, anch'essa è dichiarata priva di fondamento. A volerla

ritenere esatta, ne conseguirebbe, secondo l'Avvocatura, la

impossibilità di fatto della espropriazione nei confronti di coloro

che, pur essendo assoggettabili all'esproprio ai sensi dell'art. 4

della legge stralcio, sono proprietari soltanto di terreni indivisi.

Infatti, considerato che l'E.T.F.A.S. fu costituito con D.P.R. 27

aprile 1951, n. 256, e che esso doveva provvedere alla pubblicazione

dei piani di scorporo entro il termine perentorio del 31 dicembre 1951,

evidentemente la pretesa preliminare divisione giudiziale degli

immobili in condominio - il cui procedimento non può di certo

esaurirsi in pochi mesi - avrebbe portato a non far rispettare il

termine di cui innanzi.

Ma a parte questa considerazione, la norma dell'art. 8 della

menzionata legge non avrebbe avuto ragion d'essere se dovesse

intendersi nel senso che gli enti di riforma dovrebbero promuovere

l'esproprio di terreni indivisi previo l'esperimento dell'azione di

divisione. Poiché nessuna norma della legge di riforma pone il

divieto di espropriare terreni facenti parte di una comunione, sarebbe

stato inutile concedere espressamente tale facoltà. Quindi se si deve

dare un significato all'art. 8 in questione esso non può essere altro

che quello fatto palese dal significato letterale delle parole, che

traduce, del resto, in modo chiarissimo la intenzione del legislatore.

Alla stregua di tali rilievi l'Avvocatura così conclude: "Piaccia

alla Corte costituzionale, ogni diversa istanza disattesa: in via

principale: dichiarare improponibile o inammissibile la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Nuoro con

l'ordinanza menzionata in epigrafe; in subordine, dichiarare la

questione stessa infondata nel merito, e per l'effetto dichiarare la

piena legittimità costituzionale dell'atto legislativo e delle

disposizioni oggetto della contestazione attuale. Con ogni statuizione

di conseguenza".

Nella discussione orale sono state illustrate e ribadite le

rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :

La eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura dello

Stato, secondo la quale questa Corte non sarebbe stata ritualmente

investita della questione di legittimità costituzionale, in quanto

proposta in via principale e non incidenter tantum, non può essere

accolta.

Devono valere a tal proposito le considerazioni svolte nella

sentenza di questa Corte n. 59, in data 13 maggio 1957.

È poi necessario fissare esattamente i limiti del presente

giudizio.

Nella memoria in data 13 marzo 1957 la difesa dei fratelli Muzio

riconosce che il Tribunale di Nuoro, nella sua ordinanza, ha limitata

la questione "al solo profilo della corrispondenza del decreto

presidenziale all'art. 8 della legge n. 333 del 1951". Ciò nonostante

la difesa ha ritenuto, nella citata memoria, di svolgere, presentandole

come oggetto della decisione di questa Corte, altre questioni, e

precisamente: la questione relativa alla indicazione del "terzo

residuo", di cui agli artt. 3, 8 e 9 della legge 841; la questione

circa la "erronea valutazione della estensione della proprietà oggetto

di scorporo", e l'altra infine relativa al diritto del proprietario di

essere esentato dalla espropriazione relativamente almeno ad una

"azienda modello", fra quelle da lui possedute. A proposito delle

predette questioni dedotte nella memoria, la difesa sostiene che i

termini del giudizio di costituzionalità, quali risultano fissati

nell'ordinanza, non sono vincolanti per la Corte, la quale "anche se la

rimessione da parte del giudice di merito è limitata ad un solo

profilo di illegittimità, ha il potere-dovere di esaminare in toto la

legittimità costituzionale della norma stessa sotto qualsiasi profilo

che ad essa appaia meritevole di interesse, anche al di fuori di quelli

prospettati dalle parti o, d'ufficio, dal giudice a quo".

Queste deduzioni della difesa circa la estensibilità del giudizio

di costituzionalità a norme diverse o a questioni di legittimità

diverse da quelle proposte nell'ordinanza del giudice di merito non

possono essere accolte, e all'uopo devono valere le considerazioni

svolte da questa Corte in più sentenze. Circa la questione relativa

alla qualificazione giuridica dell'atto di esproprio, pure sollevata

dalla difesa dei fratelli Muzio, la Corte deve respingere le

argomentazioni della stessa difesa, riportandosi a quanto è stato

rilevato nella sentenza n. 60 del 13 maggio 1957.

Nel merito della questione fissata nell'ordinanza di rimessione del

Tribunale di Nuoro, è da premettere che per quanto riguarda la

estensione del terreno, di cui l'E.T.F.A.S. si è messo in possesso,

l'affermazione della difesa Muzio, secondo la quale la presa di

possesso si sarebbe estesa a tutto il terreno oggetto di condominio,

compresa la quota del fratello non espropriato, è contraddetta dai

dati positivi risultanti dall'ordinanza, vale a dire che la superficie

complessiva dei terreni comuni era di ha. 184.09.14, mentre la

superficie espropriata fu di ha. 81.85.65. Le obbiezioni che restano da

esaminare, circa la legittimità del decreto di scorporo, sono pertanto

due. L'una riguarda l'asserito obbligo dell'ente espropriante di

"fissare un termine perché i condomini provvedessero ad iniziare la

divisione giudiziale nel suo contradittorio"; con l'altra si sostiene

che la legge, mentre consente all'ente di espropriare fino ad esaurire

la quota ideale del condominio soggetto passivo, non gli conferirebbe

il potere di scelta, "cioè il potere di trasformare la quota ideale in

porzione concreta".

Contro l'una e l'altra obbiezione sta il chiaro contenuto dell'art.

8 della legge 18 maggio 1951, n. 333.

La parte fondamentale di questo articolo è quella con cui si

conferisce all'Ente per la riforma il potere di "provvedere alla

espropriazione dei terreni oggetto della comunione fino ad esaurire il

valore della quota ideale spettante al condomino espropriando". La

espropriazione, come è evidente, importa la immissione nel possesso

dell'immobile, il che non può non aver luogo anche nella ipotesi,

disciplinata dalla predetta norma, di una espropriazione di terreno

indiviso. La immissione in possesso, d'altra parte, implica

necessariamente una determinazione concreta della quota oggetto della

espropriazione, mantenuta tuttavia nei limiti della parte spettante al

condomino espropriando, al quale, in base al primo comma dello stesso

art. 8, deve essere intestato il piano particolareggiato concreto. Che

poi il procedimento di espropriazione debba svolgersi, come la difesa

del Muzio asserisce, in contraddittorio del condomino non espropriato,

non è in modo assoluto previsto dalla legge. Del pari non è dato

desumere dalla stessa l'obbligo, da parte dell'Ente espropriante, di

fissare un termine affinché i condomini possano, in contraddittorio

dell'Ente medesimo, iniziare la divisione giudiziale: il che, oltre

tutto, avrebbe in pratica impedito l'effettuarsi della espropriazione

entro il termine stabilito. L'art. 8, d'altra parte, nel disporre che

la porzione espropriata sarà imputata alla quota del condomino colpito

da espropriazione, viene a considerare l'eventuale giudizio di

divisione come successivo alla espropriazione stessa. Indubbiamente la

espropriazione dei terreni in comunione assume caratteristiche

speciali, ma la riforma fondiaria non poteva non comprendere anche tali

terreni; e l'azione su di essi esercitata dall'Ente espropriante, pur

con le sue proprie particolarità, è legittima in base alla chiara

disposizione dell'art. 8. Essa infine rientra perfettamente nell'ambito

delle esigenze e finalità che hanno ispirato la riforma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del

Tribunale di Nuoro in data 12 luglio 1956 sulla legittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre

1952, n. 1613, in relazione all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n.

333.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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