Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/02/1969 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana l'11 luglio 1968, recante

"Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo

economico" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione siciliana notificato il 17 luglio 1968, depositato in

cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi

1968.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto depositato il 26 luglio 1968 il Commissario dello

Stato impugnava, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, il

testo legislativo 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante

"Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo

economico": l'assessorato è di recente formazione e, mentre finora si

provvedeva al suo funzionamento con comandi di personale proveniente da

altre amministrazioni, il disegno di legge istituisce ora i ruoli

organici per complessivi 154 posti (tabella P.), dei quali 89 (tabella

P/1) saranno ricoperti, quanto alla carriera direttiva e di concetto,

per mezzo di concorsi riservati a dipendenti dell'amministrazione

regionale e, limitatamente alle qualifiche iniziali, degli enti di

diritto pubblico creati con legge regionale; quanto invece alle

carriere esecutiva ed ausiliaria, la copertura si attuerà con

personale già in servizio presso questo o altri assessorati (art. 5).

Dopo di che, in attesa dei concorsi per i restanti posti in organico

della tabella P, questi ultimi saranno temporaneamente coperti, se

sarà necessario e nei limiti di tale tabella, con personale dei gradi

iniziali a norma dell'art. 14 legge 29 dicembre 1962, n. 28 (art. 6

della legge impugnata).

Tutto ciò importerà un onere finanziario che l'art. 8 ha ritenuto

di affrontare innanzi tutto col richiamo della legge 17 settembre 1964,

n. 19, che autorizza il Presidente della regione a introdurre

variazioni compensative fra gli stanziamenti di bilancio per attuare

comandi e distacchi di personale dall'uno all'altro ramo

dell'amministrazione; ma la norma, secondo il Commissario dello Stato,

non coprirebbe le spese relative all'"espletamento dei concorsi" per i

primi 86 posti in organico e, in un secondo tempo, per i rimanenti

(artt. 2 e 6 legge impugnata), nonché al trattamento economico dei

vincitori di concorso non provenienti dall'amministrazione regionale.

Inoltre l'art. 7 della legge impugnata non garantirebbe neanche la

piena copertura della spesa necessaria per la retribuzione di coloro

che provengano da altri rami dell'amministrazione regionale: infatti,

vi si prevede l'indisponibilità, nell'organico di provenienza, di

altrettanti posti nelle qualifiche iniziali delle carriere; ma con ciò

la regione risparmierà meno di quanto occorrerà per provvedere al

trattamento economico degli impiegati che, assunti dal nuovo

assessorato, vi rivestiranno qualifiche superiori e avranno diritto a

retribuzioni più alte di quelle dei gradi iniziali.

2. - La Regione siciliana, con deduzioni depositate il 3 agosto

1968, ha replicato precisando che le spese dei concorsi (previsti dalla

legge soltanto per i primi 86 posti e riguardanti solo quattro

carriere) rientrano nelle previsioni generali in cui c'è ampia

disponibilità; e non incidono neanche nel sistema di variazioni

compensative che il Presidente della regione è autorizzato ad

apportare al bilancio; che gli impiegati provenienti da altri enti

pubblici (se ce ne saranno, dato che non v'è convenienza ad affrontare

un concorso lasciando un impiego per assumerne un altro non meglio

retribuito) non peseranno sul bilancio poiché avranno solo qualifiche

iniziali e comunque la spesa per il loro trattamento economico sarà

compensata da altrettante vacanze nelle amministrazioni degli enti

pubblici di provenienza (art. 7 cit.); che sarebbe stato assurdo

congelare, secondo l'opinione del Commissario dello Stato, non i posti

di qualifica iniziale, come ha fatto la legge impugnata, ma i posti di

qualifica corrispondenti a quella assunta dai vincitori di concorso nel

nuovo assessorato; che infine la denuncia del Commissario statale è

assai generica, non essendosi preoccupata di accertare se e in quale

misura le spese occorrenti per attuare la legge impugnata eccedevano

l'ambito delle variazioni compensative possibili fra gli stanziamenti

di bilancio.

3. - Nella memoria depositata il 30 novembre 1968 l'Avvocatura

dello Stato precisa che sono prive di copertura finanziaria

specialmente: le spese necessarie per il personale della tabella P/1,

proveniente da altri rami dell'amministrazione regionale, che assuma

presso l'assessorato per lo sviluppo economico qualifiche superiori a

quelle originarie; le spese per il personale della tabella P/1

proveniente dagli enti pubblici regionali (le considerazioni pratiche

della difesa regionale non varrebbero ad escludere la possibilità di

tale provenienza); infine le spese necessarie per coprire in un secondo

tempo i 65 posti non compresi nella tabella P/1 ma indicate nella

tabella generale (P).

Nella memoria depositata il 13 novembre 1968 la Regione si limita

all'esame delle spese inerenti all'assunzione dei primi 89 impiegati,

cioè di quelli previsti nella tabella P/1: i posti a cui potranno

aspirare elementi estranei all'amministrazione regionale, cioè

provenienti da enti pubblici, sono teoricamente 56 (personale da

inquadrare nelle qualifiche iniziali); ma di questi 56, 30 saranno

coperti con persone già comandate da altri rami dell'amministrazione

regionale e perciò verranno preclusi agli estranei; dei restanti 26,

per 15 (carriere esecutiva ed ausiliaria) si provvederà, ex art. 5

della legge impugnata, con trasferimenti interni dell'amministrazione

regionale; ne restano 11, sì che, ammettendo che press'a poco la metà

siano occupati da elementi estranei, la relativa spesa eccederà di

poco i 12 milioni; e, quand'anche si voglia ritenere che gli "estranei"

possano accedere alla metà di tutti i 26 posti non coperti attualmente

da comandati, la spesa si aggirerà sui 25 milioni. Poiché nei

capitoli 18601 e 18656 del bilancio regionale, forti di 250.000.000 e

di 2.500.000 lire, sono stati impiegati soltanto 172.400.000 e 200.000

lire, c'è una disponibilità rispettivamente di 77.600.000 e di

2.300.000 lire che copre ad usura questi oneri.

Inoltre, nel cap. 18602 c'è capienza per eventuali compensi per

lavori straordinari.

Quanto alle maggiori spese derivanti dall'attribuzione di una

qualifica superiore a quella originaria, per la difesa regionale la

denuncia è irragionevole: infatti non tiene conto delle variazioni che

si producono nelle qualifiche intermedie.

In conclusione l'art. 81 non sarebbe violato: la legge impugnata è

frutto d'una giusta valutazione del rapporto fra spesa e

disponibilità; i maggiori oneri sono così esigui che non spostano il

tendenziale equilibrio del bilancio; essi attengono al normale

funzionamento dell'assessorato e rientrano nelle previsioni' già fatte

con la legge che lo ha istituito (legge n. 28 del 1962). Considerato in diritto :

1. - Secondo il Commissario dello Stato, il testo di legge 11

luglio 1968 della Regione siciliana, sia in quanto dispone

l'assunzione, presso l'Assessorato dello sviluppo economico, di 89

impiegati (tab. P.1), sia in quanto prevede una successiva assunzione

di altre 65 unità (tab. P), sarebbe incostituzionale perché

mancherebbe d'un'adeguata copertura finanziaria.

Sul primo punto la questione è infondata.

L'Assessorato per lo sviluppo economico fu istituito nel 1962 con

la legge regionale n. 28, tanto che già nel bilancio 1962-63 si

introduceva un apposito capitolo in cui figurava uno stanziamento di

120 milioni per "incarichi" esterni e nell'anno successivo si

prevedevano 40 milioni di spese per il personale, 6 per compensi di

lavoro straordinario, 5 per commissioni, consigli, comitati e collegi.

Più tardi, man mano cioè che attraverso comandi da altri rami

dell'amministrazione regionale venivano assunti nuovi dipendenti, i tre

capitoli erano impinguati. Infatti nel 1965 il capitolo 554 per spese

relative al personale conteneva la somma di 162.154.165 (100 milioni

più 162.154.165), sulla quale poi il consuntivo rivelò economie per

circa 44 milioni; il capitolo 555, per compensi relativi al lavoro

straordinario, la somma di 22.623.500 (15 milioni più 7.623.500), su

cui si economizzarono 5.4200.000; il capitolo 563, per spese relative a

commissioni, consigli, comitati e collegi, 10 milioni, che si

economizzarono quasi tutti (9.600.000). Nel 1966 gli stanziamenti per

il personale ammontarono a 250 milioni (cap. 486) e le economie a

81.691.724; per compensi relativi a lavoro straordinario, a 37 milioni

e mezzo (cap. 487), di cui si economizzarono 9.970.183; per spese di

commissioni, consigli, comitati e collegi, a 10 milioni (cap. 496) e si

ebbero 9.868.422 di economie. Altrettanto accadde, press'a poco, nel

1967 e, quanto al bilancio di previsione, nel 1968.

Infatti anche nel 1968 sono stati stanziati 250 milioni (cap.

18601) sui quali si possono prevedere economie per più di 70 milioni,

dato che le retribuzioni dei 47 impiegati, già assunti per comando,

importano una spesa che non arriva a 180 milioni: perciò, se in base

alla legge impugnata si faranno i concorsi per 89 unità, 47 di queste

non potranno gravare che per analoga cifra (170-180 milioni),

adeguatamente coperta. Resteranno così più di 70 milioni per gli

altri 42 dipendenti; ma molti di costoro saranno trasferiti da altri

assessorati senza aumento di spesa (almeno 16 esecutivi ed ausiliari

aventi qualifiche iniziali: artt. 7-8) e con lieve aggravio (dipendenti

con qualifiche intermedie o superiori il cui spostamento darà luogo ad

altrettante indisponibilità nelle amministrazioni di provenienza, ma

solo per le qualifiche iniziali); dato ciò, questo aggravio e la spesa

di retribuzione dei vincitori di concorso che provengano da enti

pubblici regionali non potranno essere lontani dalla somma disponibile

in bilancio (70-80 milioni). Dimodoché la previsione d'una spesa di

250.000.000 per 89 impiegati è ragionevole.

Analogo discorso può farsi per gli oneri relativi al pagamento dei

compensi per lavori straordinari e all'espletamento dei concorsi, se si

tengono presenti le somme stanziate negli appositi capitoli (18602 e

18656), 35 milioni e 2 milioni e mezzo, e la possibilità di variazioni

compensative ex art. 1 legge regionale 17 settembre 1964 n. 19.

2. - Fondata è, invece, la questione relativamente all'art. 6, che

prevede, "dopo la copertura dei posti della tabella P.1" (gli 89 già

ricordati), l'assunzione per concorso di altre 65 unità (tab. P): non

si precisa come e quando questi concorsi verranno banditi e se saranno

accessibili solo ai dipendenti delle amministrazioni regionali (il che,

con opportune variazioni compensative fra le poste del bilancio o con

vacanze negli assessorati di provenienza, escluderebbe aumenti di

spesa); ma la genericità della norma rende possibile l'assunzione di

personale non proveniente da altri assessorati con un aggravio di cui

la legge non prevede la copertura. Perciò l'art. 6, entro questi

limiti, deve essere dichiarato illegittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11

luglio 1968 della Regione siciliana, recante "Istituzione dei ruoli

organici dell'Assessorato dello sviluppo economico", limitatamente alla

parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti

che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P.1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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