Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1959 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, promosso con

ordinanza 2 aprile 1957 del Tribunale di Cagliari nel procedimento

civile vertente tra Manca di Villahermosa Vincenzo e Stefano,

quest'ultimo in proprio e quale procuratore dei germani Eugenio, Paolo

e Mario, e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in

Sardegna, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 15 marzo 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1959 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avv. Antonio Putzolu per i Manca e il sostituto avvocato

generale dello Stato Francesco Agrò per l'Ente per la trasformazione

fondiaria e agraria in Sardegna.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1954 Manca di

Villahermosa Vincenzo e Stefano, quest'ultimo in proprio e quale

procuratore dei germani Eugenio, Paolo e Mario, convennero in giudizio

dinanzi al Tribunale di Cagliari l'Ente per la trasformazione fondiaria

e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) in persona del suo presidente,

chiedendo in revindica un terreno denominato "Villa d'Orri" sito nel

comune di Sarroch, terreno assoggettato ad esproprio in favore

dell'Ente insieme con limitrofa tenuta di proprietà della "Impresa

agricola Cardile".

Il predetto Ente, costituitosi in giudizio, contestò di essersi

abusivamente impossessato di terreno di proprietà dei Manca in quanto,

all'atto dell'esproprio disposto con decreto del Presidente della

Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113, in base alla legge 21 ottobre

1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica,

trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini (così detta

legge stralcio), il terreno in questione era intestato in catasto alla

ditta "Impresa agricola Cardile".

Esperite in sede istruttoria le prove tendenti alla dimostrazione

del diritto di proprietà degli attori, la causa è stata rimessa al

Collegio per la decisione.

Il Tribunale, con ordinanza 2 aprile 1957, ha dichiarato che gli

attori "hanno fornito la prova piena del loro diritto di proprietà";

ma ha rilevato che lo scorporo fu attuato in forza del ricordato

decreto presidenziale n. 3113 del 1952 avente valore di legge, onde in

tanto può parlarsi di illegittimità del decreto di esproprio in

quanto si ravvisi in esso eccesso di delega.

Dopo aver dichiarato che tale questione non appare manifestamente

infondata e che la soluzione di essa è rilevante agli effetti della

definizione del giudizio principale, ha di ufficio proposto la

questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale in

riferimento all'art. 76 della Costituzione. Ha pertanto disposto la

sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il

17 gennaio 1958 al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte ai sensi

dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 66, del 15 marzo 1958.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte i Manca si sono costituiti,

depositando in cancelleria il 24 marzo 1958 le loro deduzioni, con

procura conferita agli avvocati Mario Pino del foro di Cagliari e

Antonio Putzolu del foro di Roma, con elezione di domicilio presso

quest'ultimo.

La difesa dei Manca osserva che, sebbene al decreto n. 3113 del

1952 non possano muoversi censure dal punto di vista formale, esso

sostanzialmente ha disposto lo scorporo di un terreno di proprietà

della famiglia Manca, come ha riconosciuto il Tribunale di Cagliari

contrariamente alle annotazioni catastali per le quali il terreno

stesso figurava intestato alla "Impresa agricola Cardile". Pertanto,

premesse alcune considerazioni in ordine alla autonomia o meno dei

concreti provvedimenti di attuazione di disposizioni aventi valore di

legge, conclude chiedendo che il decreto di cui si discute sia

dichiarato illegittimo o nel suo complesso o in quanto è venuto a

violare diritti dei Manca, mentre ogni conseguenziale pronuncia

spetterà all'autorità giurisdizionale presso cui pende il giudizio

principale.

Nel presente giudizio si è costituito anche l'Ente per la

trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando deduzioni in

cancelleria il 14 marzo 1958.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che qui non si tratta di stabilire

se sia legittima o meno un'espropriazione a non domino riferita alla

data del 15 novembre 1949, ma se per la retta applicazione della legge

n. 841 del 1950 debba aversi riguardo, per identificare l'appartenenza

di terreni a determinati soggetti, ai dati formali risultanti dalle

annotazioni catastali ovvero ai dati reali eventualmente difformi da

quelli.

A conforto della prima delle tesi testé enunciate, l'Avvocatura

dello Stato trae argomento dal disposto dell'art. 16 della legge 25

giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica

utilità, per il quale l'individuazione del proprietario è fatta in

base ai dati catastali e, in difetto, ai ruoli dell'imposta fondiaria.

Secondo l'Avvocatura dello Stato alla locuzione "consistenza al 15

novembre 1949", di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, dovrebbe

quindi attribuirsi il significato di "dati catastali in atto al 15

novembre 1949", onde tanto l'Ente per la riforma quanto il Governo, nel

predisporre rispettivamente il piano e il decreto di esproprio, debbono

attenersi alla situazione catastale e non tener conto di qualsiasi

elemento che modifichi codesta situazione.

Dato il carattere dell'esproprio deve applicarsi il criterio

dell'individuazione del proprietario in base alle risultanze catastali,

poiché la consistenza della proprietà viene accertata in termini di

reddito dominicale, che a sua volta non può essere ricavato che dalle

risultanze catastali stesse.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte voglia

dichiarare infondata la proposta questione di legittimità

costituzionale.

La difesa dei Manca, con memoria depositata in cancelleria l'8

gennaio 1959, pone in evidenza le differenze che intercorrono tra il

sistema della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità

e quello delle leggi per la riforma fondiaria e richiama varie

disposizioni della legge n. 841 del 1950 che, a suo avviso, si

riferiscono al proprietario del terreno nel senso giuridico della

locuzione e non già a coloro che tali appaiono dai dati catastali, i

quali possono eventualmente essere inesatti o, comunque, non

rispondenti alla reale situazione di diritto. Conferma le conclusioni

già enunciate.

L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata l'8 gennaio 1959,

insiste nelle argomentazioni e conclusioni di cui alle precedenti

deduzioni.

Nella discussione orale la difesa dei Manca e il sostituto avvocato

generale dello Stato hanno illustrato le tesi svolte negli scritti

difensivi, confermando le rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952,

n. 3113, emesso ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

sull'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei

terreni ai contadini (così detta legge stralcio), è stata disposta a

favore dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna

l'espropriazione di terreni intestati in catasto alla "Impresa agricola

Cardile"; ma i Manca hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale

di Cagliari il predetto Ente, chiedendo in revindica un terreno

compreso nell'espropriazione, fondando il loro diritto di proprietà su

titoli derivativi e sulla usucapione.

Il Tribunale con ordinanza 2 aprile 1957 - richiamato l'art. 4

della legge n. 841 del 1950 che fa riferimento alla data 15 novembre

1949 e rilevato che l'accertamento della persona del proprietario è

essenziale nei procedimenti di cui trattasi al fine di stabilire la

effettiva consistenza della proprietà - dichiara che la prova da parte

degli attori "ha dato esito nettamente positivo" e testualmente

ribadisce che essi hanno "fornito la prova piena del loro diritto di

proprietà".

Ma quel Collegio, di fronte al decreto presidenziale 18 dicembre

1952 avente valore di legge e per superare l'ostacolo da esso frapposto

alla definitiva pronuncia sulla controversia, ha di ufficio sollevato e

proposto a questa Corte questione di legittimità costituzionale per

eccesso di delega del decreto medesimo.

Deve quindi la Corte esaminare la questione se il decreto

presidenziale, relativamente al terreno chiesto in revindica, abbia

violato i criteri cui è informata la legge n. 841 del 1950, in quanto

diretto contro soggetto non proprietario dei beni espropriati.

2. - Il terreno in discussione rivendicato dai Manca, era intestato

in catasto alla ditta "Impresa agricola Cardile". Ora, alle

intestazioni catastali può attribuirsi valore soltanto indicativo

circa i soggetti titolari di diritti reali sui beni esistenti nel

territorio nazionale; ma secondo il nostro ordinamento tali

intestazioni, come è pacifico in dottrina e in giurisprudenza, non

hanno senz'altro valore probatorio in materia di diritti reali nei

riguardi degli intestatari.

Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica

prova del diritto di proprietà, quest'ultima deve prevalere quale

decisiva agli effetti di cui trattasi. Conseguentemente

l'espropriazione prevista e disciplinata dalla legge n. 841 del 1950

deve effettuarsi, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti

del vero proprietario del terreno, il che, del resto, chiaramente si

evince dalla lettera stessa delle norme in armonia con il sistema della

legge. In numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni

"proprietà terriera privata", "proprietario", usate in senso tecnico

giuridico (vedi, ad es., articoli 4, 7, 9, 11, 13, 19).

3. - Né giova, per sostenere opposta tesi, istituire un parallelo,

come nelle memorie dell'Avvocatura generale dello Stato, tra legge

stralcio e legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per

causa di pubblica utilità.

Nella legge n. 2359 del 1865 l'art. 16 espressamente dispone che

nel piano particolareggiato di esecuzione debbono indicarsi, tra

l'altro, il nome ed il cognome dei proprietari inscritti nei registri

catastali e in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria; l'articolo 52

della legge medesima statuisce che le azioni esperibili sui fondi

soggetti ad espropriazione, tra cui quella di revindica, non possono

interromperne il corso né impedirne gli effetti, e che, pronunciata

l'espropriazione, tutti i diritti si possono far valere non più sul

fondo espropriato, bensì sulla indennità che li rappresenta. Ma

diversa è la natura dell'espropriazione per pubblica utilità da

quella dell'espropriazione in base alle leggi di riforma fondiaria. Nel

sistema della legge 1865 è preso in considerazione quel determinato

bene per le sue caratteristiche e per le esigenze pubbliche che deve

soddisfare; nel sistema, invece, delle leggi scorporo è preso in

considerazione un soggetto in quanto proprietario di determinati

terreni. Note differenziali, anche sotto il profilo delle finalità, la

Corte costituzionale ha già poste in evidenza, affermando che la

materia della riforma fondiaria attiene "direttamente alla struttura

sociale e non soltanto ad un interesse pubblico specificamente

determinato" (sentenza n. 60 del 1957) e ciò al fine di "procedere ad

una trasformazione parziale e graduale del regime economico e giuridico

della proprietà terriera" (sentenza n. 64 del 1957).

4. - Per le cose dette, il decreto presidenziale 18 dicembre 1952,

n. 3113, in quanto nell'esproprio di terreni intestati alla "Impresa

agricola Cardile" ha compreso terreno che a quella ditta non

apparteneva, ha ecceduto dai limiti della legge delega e pertanto,

sotto tale aspetto, deve essere dichiarato costituzionalmente

illegittimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3113 (pubblicato in

supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio

1953) in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in

riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in

quanto nel procedimento di scorporo ha compreso terreno che non

apparteneva alla "Impresa agricola Cardile".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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