Corte costituzionale

Sentenza n. 798/1988

Altra decisione · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano

notificato il 16 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 30 maggio

successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1986, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto dispositivo del

Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986 (Bando di concorso

della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano);

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia

di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con atto notificato il 23 dicembre 1972 Bruno Aniello ed

altri impugnarono innanzi al Consiglio di Stato gli atti del concorso

indetto con deliberazione del 9 giugno 1972 n. 1238/158 dal consiglio

di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia di

Bolzano per il conferimento di venticinque posti del grado iniziale

della carriera di concetto, conclusosi con la nomina dei vincitori in

data 1° dicembre 1972.

Il Consiglio di Stato (VI Sezione), con decisione del 2 novembre

1983 n. 773, in accoglimento del ricorso, annullava le deliberazioni

impugnate e tutti gli atti inerenti al procedimento concorsuale.

2. - Con atto in data 10 febbraio 1986, n. 4613, comunicato il 20

marzo 1986, il Ministero del Tesoro (Ufficio liquidazioni) succeduto

alla Cassa mutua ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978

n. 833 - riattivava il procedimento concorsuale già promosso dalla

stessa Cassa prima del suo scioglimento e confermava il bando di

concorso in questione.

Avverso tale provvedimento ed ogni altro atto presupposto e

conseguenziale la Provincia autonoma di Bolzano proponeva conflitto

di attribuzione nei confronti dello Stato ai sensi degli artt. 9, n.

10, 16 e 18 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme

di attuazione, al fine di ottenere la declaratoria della propria

competenza in materia ed il conseguente annullamento dell'atto

impugnato, previa sospensione della sua esecuzione.

Nel ricorso si rilevava che lo Statuto speciale riconosce alle

Province autonome competenza legislativa secondaria ed amministrativa

in materia di "igiene e sanità"; che con la citata l. n. 833 del

1978, fatte salve le competenze spettanti alle Province di Trento e

Bolzano (art. 80), sono state trasferite alle Unità sanitarie locali

le attribuzioni delle soppresse Casse e gestioni autonome con compiti

di erogazione dell'assistenza sanitaria (art. 77); che con il d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 si è disposto l'inquadramento nei ruoli

regionali del personale proveniente dagli enti e dalle

amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle Unità

sanitarie locali. Si ricorda poi che, in conformità di tale

normativa, la Provincia autonoma di Bolzano ha esercitato la propria

competenza legislativa con le leggi provinciali n. 11 del 1980

(istitutiva dei ruoli nominativi provinciali del personale sanitario

da destinare alle Unità Sanitarie locali ed ai vari servizi sanitari

gestiti dalla Provincia), n. 12 del 1982 (che ha attribuito alla

Provincia l'amministrazione del personale dei soppressi enti

mutualistici) e n. 19 del 1983 (recante disposizioni in materia di

procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del

personale delle Unità sanitarie locali) dove, all'art. 6, si dispone

in particolare che i concorsi sono indetti dalla Giunta provinciale

su richiesta delle stesse Unità.

Da tali norme risulterebbe chiaro - ad avviso della Provincia che

le procedure concorsuali ed il rapporto d'impiego del personale già

appartenente agli enti ed alle Casse mutualistiche soppresse, ed indi

trasferito alle Unità sanitarie locali, sono affidate alla

competenza della Provincia autonoma di Bolzano, con la conseguenza

che la Giunta Provinciale dovrebbe essere considerata come l'unico

organo competente ad indire concorsi per il personale delle disciolte

Casse.

Da qui l'invasione della competenza amministrativa della Provincia

ad opera del provvedimento del Ministero del Tesoro che ha confermato

il bando di concorso già indetto dalla Cassa mutua provinciale di

malattia di Bolzano.

3. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo

l'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro succeduto nella

stessa posizione della Cassa mutua in liquidazione e non essendo

configurabile un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134

Cost. tra la Cassa e la Provincia. Nel merito si chiede che il

ricorso venga rigettato essendo stato il provvedimento de quo

adottato in ottemperanza al giudicato costituito dalla richiamata

decisione del Consiglio di Stato: ottemperanza alla quale la p.a. è

tenuta per legge, dovendosi di conseguenza escludere "che

l'adempimento di un obbligo o di un dovere giuridico costituisca

violazione delle norme delimitatrici delle competenze tra lo Stato e

le Province autonome".

4. - Con ordinanza 31 dicembre 1986 n. 305, questa Corte ha

accolto la richiesta di sospensione dell'atto impugnato. Considerato in diritto

1. - Come esposto in narrativa, la Provincia autonoma di Bolzano

ha, con il ricorso in epigrafe, impugnato il provvedimento del

Ministro del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986, con il quale è

stato nuovamente indetto un concorso interno per titoli ed esami per

la copertura di n. 25 posti di "segretario di terza classe" della

categoria di concetto, già bandito dalla Cassa mutua provinciale di

malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n. 1238/158 del 9

giugno 1972: e questo sul presupposto della violazione delle

competenze in materia di igiene e sanità - ivi compresa l'assistenza

ospedaliera - garantite alla ricorrente dall'art. 9, n. 10, dello

Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione di cui al

d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474.

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità

formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il Ministero

del Tesoro non avrebbe esercitato "alcuna attribuzione dello Stato

contrapposta ad attribuzioni proprie della Provincia", ma avrebbe

agito semplicemente in sostituzione della disciolta Cassa mutua

provinciale di malattia della Provincia di Bolzano, sì che, come

l'ipotesi di un conflitto di attribuzioni da parte della Provincia di

Bolzano non sarebbe configurabile nei confronti della Cassa, non lo

sarebbe neppure nei confronti di chi agisse in mera sostituzione

della stessa.

L'eccezione non merita accoglimento.

Occorre invero osservare come il fatto che il provvedimento di cui

è causa rappresenti l'esercizio di competenze già proprie della

disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si presenti,

nella specie, del tutto irrilevante: e invero ciò che conta, ai fini

della configurabilità del conflitto, è soltanto il fatto che l'atto

in contestazione sia stato adottato dal Ministero, dal momento che

tale comportamento si è reso possibile solo sulla scorta del

presupposto di un'affermazione di competenza dello Stato in ordine

all'oggetto dell'atto medesimo.

Contro l'ammissibilità del ricorso in esame non potrebbe inoltre

neppure addursi l'inidoneità dell'atto impugnato ad essere oggetto

di conflitto di attribuzioni, in quanto atto di mera esecuzione di

una pronuncia giurisdizionale, quale la sentenza del Consiglio di

Stato, Sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773, richiamata in narrativa. Vero

è che questa Corte ha già affermato in passato il principio secondo

cui non è impugnabile in sede di conflitto di attribuzioni l'atto

dell'autorità amministrativa che rappresenti una mera esecuzione

dell'ordine a questa rivolto dal giudice amministrativo in

conseguenza di un giudizio di ottemperanza, perché in simile caso è

alla pronuncia giurisdizionale che "deve farsi risalire l'asserita

invasione della sfera di competenza" costituzionalmente protetta

(sent. n. 75 del 1977). Ma è anche vero che, nel caso in esame, il

provvedimento del Ministero del Tesoro oggetto dell'impugnativa non

è stato adottato in esecuzione di un giudicato formatosi in sede di

un giudizio di ottemperanza (come era accaduto invece nella

fattispecie decisa con la ricordata sent. n. 75 del 1977), dal

momento che il provvedimento stesso si è soltanto richiamato ad una

affermazione incidentalmente espressa nella sola motivazione della

ricordata pronuncia del Consiglio di Stato.

Anche sotto questo secondo profilo, l'atto impugnato si appalesa

pertanto come idoneo oggetto di conflitto.

3. - Nel merito, il ricorso risulta fondato.

Ai sensi dell'art. 9, n. 10 dello Statuto di autonomia la

Provincia di Bolzano gode, in materia di igiene e sanità (ivi

compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera), di competenza

legislativa concorrente, nonché - ai sensi dell'art. 16 - della

connessa potestà amministrativa.

Queste competenze statutarie sono state meglio precisate dal

d.P.R. 28 marzo 1975 n. 579, recante le norme di attuazione dello

Statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, e

sono state altresì fatte espressamente salve dall'art. 80 della l.

23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

La stessa legge n. 833 del 1978 ha poi dettato - all'art. 67 - i

princi'pi fondamentali relativi al trasferimento alle Regioni ed alle

Province autonome del personale delle gestioni sanitarie e degli enti

mutualistici soppressi, superando il regime transitorio previsto

dalla l. 29 giugno 1977 n. 349, mentre lo stato giuridico del

personale trasferito alle Regioni ed in servizio presso le Unità

sanitarie locali è stato disciplinato dal successivo d.P.R. 20

dicembre 1979 n. 761.

Tutte le fonti ora menzionate confermano l'esistenza di un'ampia

competenza amministrativa delle Regioni e delle Province autonome in

materia di igiene e sanità, mentre, in particolare, il d.P.R. n. 761

del 1979 espressamente riconosce alle Regioni (nella specie: alla

Provincia) il potere di bandire i concorsi necessari per l'accesso ai

ruoli dell'amministrazione sanitaria (artt. 9, 1° co., e 12). Non

diversamente dispone la stessa normativa provinciale, che attribuisce

la competenza a bandire tali concorsi alla Giunta provinciale (art.

6, 1° co., l. 28 giugno 1983 n. 19).

Né tale competenza provinciale potrebbe essere posta in dubbio

facendo leva sull'art. 77, 2° co., della l. n. 833 del 1978, secondo

cui prima dell'esaurimento delle operazioni di liquidazione degli

enti di assistenza sanitaria soppressi, i commissari liquidatori

(ovvero, dopo la scadenza del mandato di questi, l'Ufficio

liquidazioni presso il Ministero del Tesoro) "provvedono a definire

tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli

organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di

impugnativa". Sul punto si deve infatti rilevare come la Giunta

provinciale di Bolzano avesse provveduto all'inquadramento definitivo

del personale degli enti soppressi nei ruoli provinciali del servizio

sanitario già prima della più volte richiamata sentenza del

Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 1983 n. 773 (v. la

deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 1983, n. 1249,

pubblicata nel supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione

Trentino-Alto Adige n. 23 del 10 maggio 1983). Lo stato giuridico dei

dipendenti così inquadrati si era pertanto consolidato già prima di

quella pronuncia, di talché anche sotto questo profilo, nessuna

competenza poteva più spettare all'Ufficio liquidazioni presso il

Ministero del Tesoro, che non era pertanto legittimato a dare

esecuzione a quanto disposto dal giudice amministrativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano adottare i

provvedimenti conseguenziali all'annullamento in sede di

giurisdizione amministrativa del concorso bandito dalla Cassa mutua

provinciale di malattia di Bolzano con deliberazione consiliare n.

1238/158 del 9 giugno 1972 e conseguentemente annulla il

provvedimento del Ministero del Tesoro n. 4613 del 10 febbraio 1986,

con il quale è stato approvato il bando di concorso interno per la

copertura di n. 25 posti della qualifica di "segretario di terza

classe" della categoria di concetto del ruolo amministrativo della

disciolta Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:798 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari