Corte costituzionale

Sentenza n. 797/1988

Altra decisione · depositata il 14/07/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano

notificati il 4 agosto 1978 e il 31 luglio 1980, depositati in

Cancelleria il 7 agosto 1978 e l'8 agosto 1980 ed iscritti al n. 21

del registro ricorsi 1978 e al n. 23 del registro ricorsi 1980, per

conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministero

della Pubblica Istruzione del 29 aprile 1978 e del 24 maggio 1980,

con cui sono stati banditi concorsi per posti gratuiti di studio

presso gli Istituti di educazione della Regione Trentino-Alto Adige.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 4 agosto 1978 la Provincia autonoma

di Bolzano ha impugnato per conflitto di attribuzioni il decreto del

Ministro della Pubblica Istruzione emanato il 29 aprile 1978 e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978, per la parte

relativa al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere,

in qualità di convittore e semiconvittore, presso il Convitto

nazionale di Bolzano. La Provincia lamenta, a questo proposito,

l'invasione da parte dello Stato della propria competenza

amministrativa in materia di assistenza scolastica per i settori

dell'istruzione elementare e secondaria, competenza definita dal

combinato disposto degli artt. 8 n. 27 e 9 n. 2 dello Statuto

speciale e ulteriormente precisata, nel suo ambito, dal d.P.R. 1°

novembre 1973 n. 687, contenente norme di attuazione dello Statuto

speciale per le materie dell'assistenza e dell'edilizia scolastica.

Ad avviso della ricorrente tali norme, per il fatto di aver

trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano "un settore organico di

materia", verrebbero a ricomprendere anche le funzioni statali

relative al Convitto nazionale di Bolzano, sia che questo debba

qualificarsi come ente locale (ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 687

del 1973) sia che debba risultare inquadrato nell'ambito

dell'amministrazione dello Stato (ai sensi dell'art. 1 dello stesso

d.P.R.).

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per

chiedere il rigetto del ricorso. Secondo la difesa statale tra i

compiti di "assistenza scolastica" considerati dalle disposizioni

richiamate nel ricorso e le attività esercitate dallo Stato nei

confronti dei Convitti nazionali sussisterebbe una "differenza

ontologica", conseguente alla particolare disciplina dei Convitti

espressa nella legislazione statale ed in particolare nel R.D. 6

maggio 1923 n. 1054. Tale disciplina attribuisce ai Convitti

nazionali la natura di "enti pubblici, il cui personale direttivo,

educativo e contabile di ruolo è posto alle dirette dipendenze dello

Stato"; allo Stato dovrebbe, quindi, anche spettare il compito di

bandire i concorsi per l'assegnazione dei posti gratuiti e

semigratuiti, così come risulta previsto dal d.P.R. 20 novembre 1972

n. 1119.

3. - Con successivo ricorso, notificato il 31 luglio 1980, la

Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, per identici motivi, il

decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 maggio 1980,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1980, per la parte

relativa al bando di concorso per posti gratuiti di studio da godere

nel Convitto nazionale di Bolzano e nel Convitto comunale di Ala.

4. - Anche in questa seconda controversia si è costituita la

Presidenza del Consiglio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura

dello Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso. Nella

memoria di costituzione la difesa dell'amministrazione resistente,

oltre a richiamare gli argomenti già enunciati nel primo ricorso,

accenna anche alla tesi della non estensibilità alle Regioni ed alle

Province di diritto speciale del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,

mediante il quale è stato introdotto "un nuovo e più estensivo

concetto di assistenza scolastica, includendovi interventi che ne

erano esclusi sulla base della preesistente legislazione".

5. - In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia

autonoma ha prodotto una memoria unica, dove si ribadiscono le

argomentazioni enunciate nei ricorsi e dove si aggiunge anche un

richiamo al d.P.R. 19 novembre 1987 n.526, che ha esteso alle Regioni

Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano le

disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Considerato in diritto

1. - I ricorsi in esame investono la stessa materia e possono

essere decisi con un'unica pronuncia.

2. - La Provincia autonoma di Bolzano rivendica la propria

competenza a bandire i concorsi di convittore e semiconvittore presso

il Convitto nazionale di Bolzano e presso il Convitto comunale di

Ala, chiedendo di conseguenza l'annullamento dei decreti del Ministro

della Pubblica Istruzione 25 aprile 1978 e 24 maggio 1980, per la

parte in cui hanno attivato la procedura concorsuale per il

conferimento di posti gratuiti di studio presso i suddetti istituti.

I ricorsi sono fondati.

Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972 n.670) conferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano la

competenza legislativa e amministrativa nella materia

dell'"assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le

Province hanno competenza legislativa" (art. 8 n. 27 e art. 16),

cioè per i settori dell'"istruzione elementare e secondaria (media,

classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e

artistica) richiamati nell'art. 9 n. 2 dello stesso Statuto.

A sua volta il d.P.R. 1° novembre 1973 n. 687, nel dettare le

norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di assistenza

scolastica, ha disposto, per tale materia, il trasferimento a favore

della Provincia di Bolzano delle attribuzioni amministrative statali

"esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello

Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere

nazionale o sovraprovinciale" (art.1), nonché il trasferimento delle

attribuzioni statali concernenti gli "altri enti, istituzioni ed

organizzazioni locali" operanti nella stessa materia.

L'ampiezza della dizione contenuta in dette norme non può dar luogo

a dubbi in ordine all'appartenenza alla sfera della Provincia

autonoma di Bolzano delle competenze in materia di assistenza

scolastica in precedenza spettanti agli organi centrali e periferici

dello Stato, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero

esercitate in via diretta dall'amministrazione statale ovvero tramite

istituzioni pubbliche a carattere nazionale ovvero con riferimento a

istituzioni locali. Tale riconoscimento di competenza risulta

altresì rafforzato dalla stessa definizione della materia che è

stata operata in termini organici dall'art. 42 del d.P.R. 24 luglio

1977 n. 616, norma successivamente estesa, dall'art. 9 del d.P.R. 19

novembre 1987 n. 526, anche alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle

Province di Trento e Bolzano.

Né contro l'affermazione di competenza della Provincia di Bolzano

potrebbe valere il richiamo alla specialità della disciplina posta,

in tema di convitti nazionali, dal R.D. 6 maggio 1923 n. 1054 ed alla

conseguente "differenza ontologica" che - ad avviso della difesa

statale - andrebbe riconosciuta tra la materia dell'assistenza

scolastica e l'attività che lo Stato esercita attraverso i Convitti

nazionali.

A parte la considerazione che questo argomento potrebbe valere

soltanto nei confronti del Convitto nazionale di Bolzano e non del

Convitto comunale di Ala, è certo che la particolare configurazione

conferita ai Convitti nazionali - come istituti pubblici dotati di

propria personalità giuridica - non è tale da giustificare una

deroga all'ampia definizione delle categorie di soggetti (enti ed

istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale; enti,

istituzioni ed organizzazioni locali) inclusi nell'area delle

competenze statali trasferite alle Province autonome ai sensi degli

artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973; e ciò tanto più ove

s'intenda dare giusto rilievo anche alla richiamata organicità del

settore oggetto del trasferimento operato con il suddetto decreto.

3. - In questo quadro va riconosciuta la competenza della

Provincia autonoma di Bolzano a bandire i concorsi per il

conferimento di posti gratuiti di studio presso istituti di

educazione pubblici operanti nel territorio provinciale quali il

Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano bandire i

concorsi per i posti di convittore e semiconvittore presso il

Convitto nazionale di Bolzano ed il Convitto comunale di Ala;

Annulla, in parte qua, i decreti del Ministro della Pubblica

Istruzione 29 aprile 1978 e 24 maggio 1980, pubblicati,

rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1978 e del 3

giugno 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:797 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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