Corte costituzionale

Sentenza n. 79/2002

Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo

2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di S.A., promosso dal giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ricorso

notificato il 21 dicembre 2000, depositato in cancelleria il

9 gennaio 2001 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di

diffamazione col mezzo della stampa a carico del deputato Giuseppe

Pisanu, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha

sollevato, con ricorso in data 18 maggio 2000, conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei

deputati in relazione alla delibera adottata dalla Assemblea il

28 marzo 2000, con cui sono state ritenute insindacabili, a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per

le quali è pendente il procedimento penale.

Il fatto per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio si

riferisce a frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall'on. Pisanu

nel corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal

quotidiano "La Repubblica" sotto il titolo "Camera, concorso

avvelenato. Forza Italia accusa: quei quiz ci diffamano".

Nell'intervista il deputato Pisanu aveva criticato il tenore di

alcuni quiz predisposti per le preselezioni del concorso a venti

posti di consigliere parlamentare e, riferendosi alla querelante, il

cui nome figurava in uno dei quiz insieme al proprio, l'aveva

definita "delatrice prezzolata e di facili costumi".

Il giudice ricorrente ritiene che la Camera abbia esercitato

illegittimamente il proprio potere, giacché le espressioni

addebitate all'on. Pisanu sarebbero estranee alla sfera di

operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione Rilevato

che "l'on. Pisanu ha affermato di manifestare a titolo personale" le

opinioni ritenute offensive dalla querelante, il ricorrente esclude,

contrariamente a quanto emergerebbe dalla Relazione della Giunta per

le autorizzazioni a procedere, che tali espressioni possano essere

state pronunciate nel corso della Conferenza dei presidenti dei

gruppi parlamentari del 10 settembre 1998.

Ciò premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di

questa Corte, sostiene che l'art. 68, primo comma, della Costituzione

non si estende a tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a

quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere

legislativo, e che le opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle

attività proprie del Parlamento rappresentano esercizio

dell'attività di espressione comune a tutti i consociati.

Poiché nel caso di specie le dichiarazioni sono state rese fuori

dell'esercizio delle funzioni parlamentari, nel corso di

un'intervista e non corrisponderebbero a quelle espresse in occasione

dell'espletamento del mandato parlamentare, ad avviso del ricorrente

non si realizzerebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza

costituzionale per la riconduzione di tali opinioni nell'ambito

dell'attività parlamentare.

Conseguentemente il ricorrente chiede alla Corte di "dichiarare

che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità,

ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse

dall'on. Giuseppe Pisanu nell'intervista pubblicata dal quotidiano

"La Repubblica" dell'11 settembre 1998" e, per l'effetto, di

"annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella

seduta del 28 marzo 2000".

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza

n. 515 del 13 novembre 2000, depositata il 20 novembre 2000. Il

ricorso, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, è stato

notificato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato

presso la cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.

3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita

e difesa dall'avv. Sergio Panunzio, si è costituita in giudizio

chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla Camera dei

deputati il potere di affermare l'insindacabilità a norma

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse

dall'on. Pisanu secondo quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta

del 28 marzo 2000.

La Camera resistente sostiene che il contenuto delle

dichiarazioni dell'on. Pisanu è del tutto corrispondente, sotto il

profilo sia formale che sostanziale, al contenuto di precedenti

dichiarazioni rese nell'esercizio di una specifica e tipica funzione

parlamentare. Al riguardo, la resistente precisa che l'on. Pisanu, in

qualità di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, nella

seduta del 10 settembre 1998 della Conferenza dei presidenti di

gruppo ebbe a svolgere un lungo intervento sul "caso" dei quiz che

erano stati predisposti per un concorso della Camera dei deputati a

20 posti di consigliere parlamentare, contestando che alcuni di essi

- relativi alla situazione politica italiana - fossero "formulati in

modo da tradire un preconcetto politico negativo e un intento

denigratorio nei confronti di parlamentari ed esponenti politici di

Forza Italia".

Nel corso di tale intervento l'on. Pisanu avrebbe aggiunto che

tutte le domande che riguardavano Forza Italia (e le opposizioni in

genere) erano formulate in termini assolutamente negativi, con

accostamenti diffamatori, e chiamavano in causa parlamentari in

carica tra cui lo stesso Pisanu, "associato a una delatrice

prezzolata di facili costumi mai vista, mai incontrata, mai sentita,

neppure per caso".

La Camera resistente, richiama, quindi, la più recente

giurisprudenza della Corte che ha ritenuto sussistente il nesso

funzionale in relazione a dichiarazioni rese extra moenia purché

siano espressione non di una semplice attività politica, ma di

attività parlamentare.

Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve dunque

qualificarsi non come "semplice collegamento di argomento o di

contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come

identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di

attività parlamentare" il che si ha "normalmente [...] se e in

quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le

dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività

parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse

nell'ambito di queste ultime".

Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall'on. Pisanu nel

corso dell'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" e

contenute nell'articolo pubblicato l'11 settembre 1998,

corrisponderebbero "al contenuto ed alla forma di uno specifico atto

di esercizio di una tipica attività parlamentare" quale è stato

appunto l'intervento del deputato alla riunione della Conferenza dei

presidenti di gruppo del 10 settembre 1998, in relazione al quale vi

sarebbe "addirittura puntuale coincidenza testuale".

La resistente conclude pertanto che la tesi dell'Autorità

giudiziaria ricorrente, secondo la quale non sarebbe ravvisabile il

nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Pisanu e le funzioni

parlamentari, risulta smentita dal verbale delle dichiarazioni rese

dal deputato alla Conferenza dei presidenti di gruppo; di tale nesso

erano invece perfettamente consapevoli sia la Giunta per le

autorizzazioni, sia la stessa Assemblea, come emerge dalla precisa

motivazione del relatore on. Cola sulla piena coincidenza tra le

dichiarazioni rese dall'on. Pisanu nel suo intervento alla Conferenza

dei presidenti di gruppo e quelle rilasciate al quotidiano "La

Repubblica".

Con memoria in data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha

insistito sulla piena corrispondenza di significati tra le

dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio dell'attività

parlamentare e quelle espresse nell'ambito di quest'ultima,

dimostrata nel caso di specie dall'identità testuale tra le

dichiarazioni incriminate e quelle rese il 10 settembre 1998

dall'on.le Pisanu nel corso della Conferenza dei presidenti di

gruppo. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della

Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l'Assemblea,

nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta per

le autorizzazioni a procedere, ha affermato - a norma dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione - l'insindacabilità delle opinioni

espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, per le quali pende

procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della

stampa.

Le espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate nel

corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano

"La Repubblica", relativa alla vicenda di alcuni quiz predisposti

dagli uffici della Camera dei deputati per la preselezione del

concorso a venti posti di consigliere parlamentare. In particolare,

come si ricava dal ricorso, uno dei quiz era così formulato: "Quale

deputato è indagato in base alle testimonianze del cosiddetto teste

Omega? Risposte 1) Cesare Previti; 2) Vittorio Dotti; 3) Beppe

Pisanu". Nell'intervista l'on. Pisanu denunciava di "trovarsi di

fronte ad un testo politicamente orientato" e, sul terreno personale,

di ritenere diffamatorio che il suo nome fosse associato "a quello di

una delatrice prezzolata e di facili costumi".

Il giorno precedente a quello della pubblicazione dell'intervista

l'on. Pisanu aveva preso parte, in qualità di Presidente del gruppo

parlamentare di Forza Italia, alla seduta della Conferenza dei

presidenti di gruppo. Dal resoconto stenografico della seduta

(allegato all'atto di costituzione dalla difesa della Camera) risulta

che l'on. Pisanu aveva denunciato che tutti i quesiti che

riguardavano Forza Italia e, in genere, le opposizioni, erano

"formulati in termini assolutamente negativi, con accostamenti

diffamatori" e chiamavano in causa parlamentari in carica, mentre le

domande che riguardavano la maggioranza erano quasi tutte formulate

in termini positivi e comunque non facevano riferimento a

parlamentari in carica. In particolare, l'on. Pisanu aveva ritenuto

una offesa intollerabile che il suo nome fosse stato associato "ad

una delatrice prezzolata di facili costumi, mai vista, mai

incontrata, mai sentita, neppure per caso" e aveva chiesto una

pubblica riparazione, l'annullamento e la sostituzione di tutti i

quiz.

2. - Il ricorso non è fondato.

3. - Questa Corte è chiamata ad accertare, in relazione alla

prerogativa sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., se

dall'esercizio illegittimo da parte di uno dei poteri confliggenti

risulti lesa o menomata una competenza costituzionale spettante

all'altro potere; in particolare, se la delibera adottata dalla

Camera dei deputati abbia determinato una illegittima interferenza

nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

Nel caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della

prerogativa della immunità in relazione a dichiarazioni rese dal

parlamentare in una intervista giornalistica, cioè fuori

dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare

se le dichiarazioni possano nondimeno essere qualificate come

espressione di attività parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha

avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini

della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari è

necessario che vi sia quantomeno "una sostanziale corrispondenza di

significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio

delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le

opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime" (sentenza n. 321

del 2000 e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze nn. 289 e

76 del 2001, nn. 320, 58, 56, 11 e 10 del 2000).

Ciò premesso, non vi è dubbio che tra le dichiarazioni ritenute

diffamatorie contenute nell'intervista rilasciata al quotidiano "La

Repubblica" e le opinioni espresse nell'intervento dell'on. Pisanu

alla Conferenza dei capigruppo vi è non solo sostanziale

corrispondenza, ma testuale e letterale coincidenza, così come vi è

corrispondenza tra la valenza politica della stigmatizzazione del

carattere discriminatorio dei quiz in danno dei parlamentari

dell'opposizione, su cui è impostato l'intervento dell'on. Pisanu

alla Conferenza dei capigruppo, e le più sintetiche dichiarazioni

contenute nell'intervista circa il carattere "politicamente

orientato" del quiz relativo alle dichiarazioni della teste Omega.

È dunque ravvisabile piena "identificabilità" anzi totale

coincidenza tra le dichiarazioni rese fuori del Parlamento e il

contenuto di un atto parlamentare tipico, quale è appunto

l'intervento dell'on. Pisanu nella seduta della Conferenza dei

capigruppo; il che è quanto basta per ritenere sussistente il nesso

con le funzioni parlamentari.

3. - La riconducibilità delle dichiarazioni ritenute

diffamatorie nell'ambito della prerogativa di cui all'art. 68, primo

comma, della Costituzione comporta che il conflitto di attribuzione

sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma

nei confronti della Camera dei deputati deve risolversi a favore di

quest'ultima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu,

secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 28 marzo

2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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