Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 599/1973
  • art. 6d.P.R. 599/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo

comma e 6, quinto comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

(Istituzione e disciplina ILOR), in relazione all'art. 4, n. 2 della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la

riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 28 settembre

1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul

ricorso proposto dalla S.p.a. Italiana Incendi e Rischi diversi,

iscritta al n. 861 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel giudizio conseguente al ricorso proposto dalla S.p.a. Italiana

Incendi e Rischi diversi avverso la separata iscrizione a ruolo, ai

fini dell'ILOR, dei redditi relativi a taluni fabbricati posseduti

dalla Società stessa, la Commissione Tributaria di primo grado di

Milano sollevava, con ordinanza 28 settembre 1978 (pervenuta alla

Corte il 30 ottobre 1979), questione di legittimità costituzionale

degli art.li 4 co. 3 e 6 co. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599

(Istituzione e disciplina dell'ILOR), per violazione dell'art. 76

Cost. in relazione all'art. 4 n. 2 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega

legislativa al Governo per la riforma tributaria).

Va chiarito che la Società ricorrente pretendeva che i suoi

redditi da fabbricati, anziché essere separatamente iscritti a

ruolo, fossero tassati, ai fini ILOR, nel reddito complessivo

accertato ai fini I.R.P.E.G.: e ciò in quanto in quell'anno la

Società aveva avuto una notevole perdita fiscale.

La Commissione Tributaria, facendo leva sugli art.li 40 d.P.R.

597/73 e 5 comma 2 d.P.R. 598/73 e ritenendo che le denunziate

disposizioni di legge, in relazione a quelle ora citate, avrebbero

dato fondamento alle richieste della ricorrente, rilevava, però,

che, in tal caso, la normativa stessa veniva a porsi in contrasto con

la legge delega per la riforma tributaria sopra citata. Questa,

infatti, all'art. 4 n. 2, stabilisce che, nei confronti delle persone

giuridiche, l'ILOR si applica bensì al reddito complessivo netto,

determinato ai fini dell'I.R.P.E.G., ma da tale reddito devono

restare esclusi i redditi dei terreni, dei fabbricati, e quelli

agrari.

Interveniva davanti alla Corte il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, infatti, l'art. 40 del d.P.R. 597/73,

richiamato dall'ordinanza, riguarda soltanto i redditi di impresa

commerciale attribuibili a persone fisiche, o a società in nome

collettivo o in accomandita semplice, e non quindi a società di

capitali come la ricorrente, per cui a queste non si applica il

criterio di separata trattazione degli immobili che costituiscono

beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. Considerato in diritto

1. - La questione non è fondata. È ben vero che - come pure

notava l'Avvocatura - l'ordinanza non rileva espressamente che, in

realtà, lo stesso art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 (di cui viene

impugnato il terzo comma), dispone, però, al successivo quinto comma

che "per i redditi fondiari l'imposta è applicata separatamente per

anno solare anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e

terzo comma". È da escludere, però, che i giudici tributari non se

ne siano accorti - come ritiene l'Avvocatura - e che perciò non ne

abbiano tenuto conto; infatti, il richiamo all'art. 6 comma quinto

dello stesso decreto e all'art. 40 del del d.P.R. n. 597/1973

dimostra che la Commissione tributaria ha bene inteso che, senza

queste ultime disposizioni, l'art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 non

conteneva di per se stesso contraddizione alcuna rispetto ai principi

espressi dalla legge delega, anche se non menziona il comma quinto

che in proposito è esplicito.

Ma proprio per questo non è esatto che il citato richiamo al

combinato disposto dell'art. 6 comma quinto del d.P.R. n. 599/1973 e

dell'art. 40 del d.P.R. n. 597/1973 sia senza significato, in quanto

per essi - sempre ad avviso dell'Avvocatura - l'esclusione dalla

separata tassazione dei redditi da fabbricati riguarderebbe soltanto

persone fisiche o società in nome collettivo e in accomandita

semplice.

Non è esatto perché l'Avvocatura non ha considerato che l'art.

5, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 598, estende le disposizioni dell'art. 40 citato "anche alle

società di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone

giuridiche": per cui anche la società ricorrente sarebbe ammessa a

beneficiarne.

Così inteso, pertanto, il quesito proposto dalla Commissione

tributaria milanese di primo grado si rivela diretto a conoscere se

queste ultime disposizioni richiamate dal comma quinto dell'art. 6

dell'impugnato decreto, si pongano o non in contrasto con la delega

legislativa al Governo, che non ne fa espressa menzione, e perciò

con l'art. 76 Cost.

Sotto questo riflesso, però, deve riconoscersi che l'art. 4 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, è comunque immune da ogni censura,

perché in esso non vi è assolutamente nulla che, nemmeno

apparentemente, si ponga in contraddizione con i principi della

delega.

Resta, invece, il problema dell'art. 6, quinto comma, in relazione

alle altre richiamate disposizioni; le quali ultime, se non compaiono

- come sarebbe stato preferibile - nel dispositivo, sono però citate

e considerate nella parte motiva dell'ordinanza.

Ebbene, non si vedono ragioni per ritenere che il denunziato

quinto comma dell'art. 6, e le norme ad esso correlate, violino i

principi della legge delega la quale, se dispone che i redditi da

fabbricati debbano essere tassati separatamente agli effetti

dell'ILOR, lo fa perché ragionevolmente intende che i redditi

dell'impresa non debbano andare confusi con quelli provenienti da

altri cespiti che, per essere all'impresa estranei, hanno

necessariamente natura diversa.

Ma, se i fabbricati sono mezzi strumentali all'esercizio

dell'impresa, è evidente che anch'essi di questa diventano elementi,

contribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale

complessivo che viene accertato ai fini dell'I.R.P.E.G., e sul quale

va poi applicata l'ILOR di cui si va parlando. Perciò, quando il

legislatore delegato dispone in questo senso, non solo non tradisce i

principi enunciati nella legge delega, ma anzi li attua rendendo

esplicito il significato meno palese delle norme deleganti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli art.li 4, comma terzo, e 6, comma quinto, del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina ILOR), in relazione

all'art. 4 n. 2 della l. 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al

Governo per la riforma tributaria) e all'art. 75 Cost.: questione

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con

ordinanza 28 settembre 1979 (n. 861 Reg. ord. 1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari