Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1972

Altra decisione · depositata il 04/05/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con quattro ricorsi della Regione

della Toscana, notificati il 30 luglio e il 20 novembre 1971,

depositati in cancelleria il 3 agosto e il 9 dicembre 1971 ed iscritti,

rispettivamente, ai nn. 17, 18, 29 e 30 del registro ricorsi 1971, per

conflitto di attribuzione tra la stessa Regione e lo Stato, sorto a

seguito:

a) del decreto 5 marzo 1971 del Ministro per l'industria, il

commercio e l'artigianato, con il quale l'acqua termo-minerale

"Coniano", in territorio del Comune di Coniano, è stata data in

concessione, per un trentennio, alla soc. Coniano-Poggibonsi;

b) del decreto 7 maggio 1971 del Ministro per l'industria, il

commercio e l'artigianato, con il quale l'acqua termo-minerale "Bagni

di Chianciano", in territorio del Comune di Chianciano Terme, è stata

data in concessione, per un trentennio, alla soc. Terme di Chianciano;

c) del decreto 26 luglio 1971 del Ministro per l'agricoltura e le

foreste, con il quale la località "Duna Feniglia" in Provincia di

Grosseto è stata costituita in "riserva forestale di protezione";

d) del decreto 26 luglio 1971 del Ministro per l'agricoltura e le

foreste, con il quale la località "Poggio Tre Cancelli" in Provincia

di Grosseto è stata costituita in "riserva naturale integrale".

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Enzo Cheli, per la Regione, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ricorsi del 28 luglio 1971 la Regione Toscana ha

proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione a due decreti del Ministro per l'industria, il commercio e

l'artigianato: a) decreto 5 marzo 1971, con il quale l'acqua termo-minerale "Coniano", in territorio del Comune di Coniano, è stata data

in concessione, per un trentenio, alla S.r.l. Coniano-Poggibonsi; b)

decreto 7 maggio 1971, con il quale l'acqua termo-minerale "Bagni di

Chianciano", in territorio del Comune di Chianciano Terme, è stata

data in concessione, per un trentennio, alla S.p.a. Terme di

Chianciano.

La ricorrente sostiene che i predetti decreti-emanati in violazione

degli artt. 117, 118 e 119 Cost., interpretati in relazione all'art.

11, quinto e sesto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 - violano

la sfera di competenza ad essa assegnata e, di conseguenza, ne chiede

l'annullamento.

2. - A fondamento delle sue richieste la Regione espone una serie

di motivi, che possono essere così sintetizzati:

a) Le acque minerali e termali sono state trasferite al patrimonio

indisponibile della Regione - previsto dall'art. 119 Cost. - per

effetto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con

decorrenza dal momento dell'entrata in vigore di questa legge. La prima

parte del quinto comma di quell'articolo, infatti, afferma che le acque

minerali e termali (e così le foreste, cave e torbiere) "sono

trasferite" alle Regioni: mentre per i beni previsti dalla seconda

parte dello stesso comma si dice che essi "saranno trasferiti" con i

provvedimenti legislativi di cui all'art. 17 della legge.

b) Per effetto di questa diversità di statuizioni il decreto

ministeriale di individuazione dei beni, previsto nel sesto comma,

riguarda solo i beni che saranno successivamente trasferiti, non già

quelli - come le acque minerali e termali - che la legge stessa

immediatamente trasferisce al patrimonio indisponibile delle Regioni:

ma anche se così non fosse (se, cioè, il decreto ministeriale fosse

richiesto per i beni trasferiti dalla legge e per quelli da trasferirsi

con i decreti delegati), è certo che per le acque termo-minerali quel

decreto avrebbe carattere meramente dichiarativo.

c) Per effetto dell'avvenuto trasferimento ope legis si deve

ritenere che la Regione abbia acquistato immediatamente i poteri di

gestione dei beni trasferiti: la condizione posta dall'art. 17 della

legge n. 281, relativa al preventivo trasferimento delle funzioni a

mezzo di decreti legislativi, non riguarderebbe siffatti poteri, ma

solo le funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione.

d) Anche se non si volesse accedere a siffatta conclusione,

occorrerebbe pur sempre ritenere che, essendo intervenuto il

trasferimento alla Regione delle acque termo-minerali, lo Stato ne

eserciterebbe la gestione per conto della Regione stessa, con le

limitazioni proprie di siffatto tipo di gestione: vale a dire con

poteri di ordinaria amministrazione, indirizzati alla sola

conservazione dei beni.

e) Nella specie, attraverso concessioni trentennali, lo Stato ha

invece esplicato un intervento tipicamente dispositivo, laddove la

gestione per conto avrebbe consentito, al massimo, una disposizione del

bene fino al limite iniziale dello svolgimento delle funzioni

amministrative da parte della Regione (es.: concessione per due anni).

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri - costituitosi con

atto del 10 agosto 1971 a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato -

ha chiesto che i due ricorsi vengano dichiarati inammissibili od in

ogni caso infondati sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) L'inammissibilità deriva dalla circostanza che lo Stato ha

provveduto su beni non ancora trasferiti alla Regione. La diversità di

espressione letterale della prima e della seconda parte del quinto

comma dell'art. 11 della legge n. 281 non ha il significato che ad

essa vuole attribuire la Regione. Il verbo presente è stato

frequentemente usato negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale,

ma nessuno ha mai dubitato che le relative disposizioni non avessero

effetto fin tanto che il concreto trasferimento non venisse operato con

le norme di attuazione, e ciò in aderenza ad esigenze logiche e

giuridiche, giacché l'attribuzione della piena proprietà di un bene

non avrebbe senso senza la contestuale titolarità dell'esercizio dei

diritti dominicali.

b) La legge del 1970 si è sostanzialmente uniformata a siffatto

indirizzo : il sesto comma dell'art. 11 prevede che l'individuazione

dei beni avvenga con decreto del Ministro per le finanze; l'art. 17,

lett. a), rinvia ai decreti delegati la determinazione dei vincoli

necessari a garantire l'inalienabilità, la indisponibilità e la

destinazione dei beni; l'art. 18, secondo comma, stabilisce l'inizio da

parte delle Regioni delle attribuzioni amministrative trasferite al 1

gennaio successivo alla emanazione di detti decreti.

c) Valutate in questo quadro, le espressioni usate nel quinto comma

dell'art. 11 acquistano un significato diverso da quello ad esse

attribuito dalla Regione: acque termo-minerali, foreste, cave e

torbiere sono categorie di beni già determinate, laddove i beni

adibiti agli uffici ed ai servizi da trasferire sono strettamente

dipendenti dal contenuto e dall'ampiezza dei decreti delegati di

trasferimento.

d) Ad ogni modo, se pur fosse esatta la tesi dell'avvenuto

trasferimento ope legis delle acque termo-minerali, il ricorso sarebbe

infondato. La Regione riconosce di esser priva di poteri amministrativi

e che questi spettano medio tempore allo Stato, ma assume che la

perdurante gestione statale dovrebbe avere contenuto esclusivamente

conservativo: si introduce, in tal modo, una distinzione che non ha

senso in tema di potestà pubbliche e particolarmente nella materia in

esame, giacché per le acque termali - salvo il caso dell'Ente di

gestione delle aziende termali demaniali - la gestione in concessione

è l'unico sistema normale di utilizzazione.

4. - Con altri due ricorsi del 18 e 19 novembre 1971 la Regione

Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato

ed ha chiesto l'annullamento di due decreti del Ministro per

l'agricoltura e le foreste: a) del decreto 26 luglio 1971, con il quale

la località "Duna Feniglia" è stata costituita in "riserva forestale

di protezione" ed affidata alla tutela e gestione dell'Azienda di Stato

per le foreste demaniali; d) del decreto 26 luglio 1971, con il quale

la località "Poggio Tre Cancelli" è stata costituita in "riserva

naturale integrale" ed affidata alla tutela e gestione della medesima

azienda. Anche questi decreti violerebbero, ad avviso della ricorrente,

gli artt. 117, 118 e 119 Cost. in relazione all'art. 11, quinto e sesto

comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, di conseguenza, la sua

sfera di competenza.

5. - Nei ricorsi la Regione enuncia le stesse argomentazioni poste

a fondamento dell'impugnativa di cui al precedente n. 2.

Per quanto più particolarmente riguarda i decreti del Ministro per

l'agricoltura e le foreste, la difesa regionale svolge le seguenti

tesi:

a) se i provvedimenti adottati sono stati emanati in base ai

normali poteri del Ministro sui beni appartenenti al demanio forestale

essi, in quanto cadenti sulle foreste già trasferite per effetto

immediato della legge 16 maggio 1970, n. 281, devono essere annullati

perché ultronei rispetto alla sola ordinaria gestione che allo Stato

può essere riconosciuta prima del trasferimento delle funzioni

amministrative;

b) se invece i due decreti ministeriali (espressamente motivati col

"preminente interesse nazionale" delle due zone) sottintendessero la

definitiva sottrazione dei beni alla proprietà regionale, essi

violerebbero la legge n. 281 che non pone alcun limite al trasferimento

alle Regioni del patrimonio forestale dello Stato;

c) supposto che il Ministro abbia emanato i due provvedimenti di

vincolo sulla scorta dell'ultima parte della lett. a), dell'art. 17

della legge 281 - che abilita lo Stato a porre "vincoli atti a

garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei

beni di cui alla prima parte del quinto comma dell'art. 11" - è da

osservare che siffatto potere può essere esercitato (come risulta

dall'o.d.g. approvato dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1970)

solo con legge o con deliberazione collegiale del Governo. Se invece la

predetta disposizione andasse interpretata nel senso che quel potere

sia attribuito al singolo Ministro, essa risulterebbe viziata di

illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5, 115, 119 e

127 della Costituzione, dai quali si deve desumere il principio che,

essendo l'autonomia regionale di natura e livello costituzionale, le

limitazioni consentite a tutela dell'interesse nazionale vanno poste

con atti di livello corrispondente;

d) sulla base di queste ultime considerazioni la Regione propone,

in ipotesi, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 17,

lett. a), della legge n. 281 del 1970.

6. - Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura espone, in primo luogo, tesi difensive analoghe a

quelle svolte nei giudizi relativi ai due ricorsi concernenti le acque

minerali e termali, sostenendo che la legge del 1970 non ha

immediatamente trasferito le foreste alle Regioni e che non è

concepibile che prima del trasferimento delle funzioni amministrative

lo Stato abbia conservato un potere limitato alla c.d. gestione per

conto. In ogni caso occorrerebbe ritenere che, non potendosi ammettere

un vuoto di potere, lo Stato abbia conservato la pienezza dei poteri

relativi ai beni forestali, specie i poteri indirizzati alla

conservazione di questi: e tali sono quelli esercitati con

l'imposizione di un vincolo di intangibilità. Per quanto riguarda le

censure mosse dalla Regione, in via subordinata, alla legge del 1970,

la difesa dello Stato sostiene che, una volta riconosciuto che lo Stato

può imporre vincoli atti a garantire l'inalienabilità ed

indisponibilità delle foreste, la Regione non ha titolo per sindacare,

in sede di conflitto di attribuzione, la distribuzione interna della

competenza statuale.

7. - In una memoria depositata il 9 febbraio 1972 la difesa della

Regione Toscana ha ribadito ed approfondito le tesi svolte nei quattro

ricorsi. In contrasto con le argomentazioni dell'Avvocatura dello

Stato, la difesa regionale in particolare osserva:

a) Circa il momento del trasferimento dei beni di cui si tratta,

non è decisivo il richiamo alle disposizioni degli statuti speciali:

in questi esistono, talvolta, norme che esplicitamente rinviano la

consegna dei beni all'atto dell'emanazione delle norme di attuazione;

la stessa giurisprudenza costituzionale si riferisce a decisioni di

specie, riferite ai singoli ordinamenti; esistono correnti dottrinali

che, sempre con riferimento alle Regioni a statuto speciale, sostengono

che i beni, a differenza degli uffici, sono automaticamente trasferiti

dalla norma costituzionale che li contempla.

b) I lavori preparatori della legge del 1970 dimostrano che la

modifica del testo originario dell'art. 11 fu voluta proprio per

realizzare il trasferimento immediato dei beni diversi da quelli che

fossero strumentali rispetto alle funzioni.

c) In riferimento a questa modifica introdotta nell'iter

legislativo, la tesi subordinata dell'Avvocatura - che, cioè, anche

ammesso l'avvenuto trasferimento della proprietà, esso sarebbe

improduttivo di effetti, essendo rimasta allo Stato la titolarità

delle funzioni - si risolverebbe in una interpretazione sostanzialmente

abrogativa della legge.

d) Il fenomeno della c.d. gestione per conto non è sconosciuto al

nostro ordinamento positivo: se ne ritrovano esempi nella legislazione

relativa all'E.N.E.L., per quanto riguarda la fase transitoria del

passaggio delle imprese elettriche, e nei casi di gestione di beni di

proprietà statale a mezzo di aziende autonome.

e) L'eccezione di inammissibilità non è fondata, perché la

Regione fa valere l'attualità di un diritto soggettivo perfetto sui

beni di cui si discute e l'attualità nella titolarità dei poteri

(diverso era il caso deciso dalla sentenza n. 119 del 1971 a proposito

della potestà legislativa, per la quale si escluse una confisca della

competenza regionale in considerazione della circostanza che, a

funzioni trasferite, le Regioni potranno liberamente sostituire la

legislazione statale con proprie leggi; laddove nel caso de quo gli

atti concernenti le acque creano a favore di terzi un diritto

soggettivo perfetto di durata trentennale, che la Regione non potrà

rimuovere).

f) Per quanto specificamente riguarda le acque minerali e termali,

la regola desumibile dall'art. 5 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620,

sulla ripartizione della competenza fra prefetto e ministro, è nel

senso che le concessioni abbiano di regola durata infradecennale;

d'altra parte la legge 21 giugno 1960, n. 649 dimostra che il sistema

della concessione ad industria privata non controllata dal capitale

pubblico non è più il mezzo normale di gestione delle acque termali.

g) Per le foreste, provvedimenti, quali quelli impugnati, che

incidono in modo definitivo ed assoluto sul regime giuridico dei beni,

realizzano un mutamento che sostanzialmente li sottrae alle

determinazioni legislative ed amministrative della Regione.

h) Circa la funzione di "vincolo" che lo Stato vorrebbe attribuire

ai due decreti del Ministro per l'agricoltura, le osservazioni fatte in

merito all'art. 17, lett. a), della legge del 1970 mettono in evidenza

- anche attraverso la subordinata eccezione di legittimità

costituzionale - che quei vincoli non possono essere apposti con atto

di un singolo ministro e dimostrano che nella specie non si è fatto

uso di quella disposizione, ma si è inteso applicare l'ordinamento

previgente con l'esercizio di un potere dispositivo sulle foreste

inconciliabile ormai con l'avvenuto trasferimento alle Regioni.

8. - Nell'udienza pubblica le due parti hanno ulteriormente svolto

le rispettive tesi difensive. L'Avvocatura dello Stato ha esibito

copia di alcuni atti dei procedimenti amministrativi relativi ai

decreti ministeriali impugnati. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi dalla Regione Toscana contro lo Stato

implicano la soluzione di questioni in gran parte identiche. Essi,

pertanto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe la Regione denuncia

altrettanti conflitti di attribuzione determinati dall'emanazione di

due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato concernenti la concessione di acque termo-minerali

(d.m. 5 marzo 1971, relativo all'acqua "Coniano", e d.m. 7 maggio 1971,

relativo all'acqua "Bagni di Chianciano") e di due decreti del Ministro

dell'agricoltura e foreste, con i quali sono state costituite una

"riserva forestale di protezione" (d.m.26 luglio 1971 per la località

"Duna Feniglia") ed una "riserva naturale integrale" (d.m. 26 luglio

1971 per la località "Poggio Tre Cancelli").

Nel chiedere l'annullamento dei predetti decreti la ricorrente -

oltre che prospettare (come più innanzi si dirà) vizi più

specificamente riguardanti quelli emanati dal Ministro dell'agricoltura

- assume, in sostanza, che lo Stato ha esercitato una competenza che,

entrata in vigore la legge 16 maggio 1970, n. 281, più non gli spetta

o, quanto meno, non gli spetta in quella latitudine e pienezza che il

contenuto e gli effetti degli atti impugnati presupporrebbero.

È evidente che attraverso siffatta denunzia la Regione Toscana

agisce a tutela di un suo interesse attuale alla rimozione di

provvedimenti che essa ritiene incidano illegittimamente su proprie

attribuzioni costituzionalmente garantite (articoli 117, 118 e 119

Cost.). E perciò deve essere respinta l'eccezione preliminare di

inammissibilità, opposta dalla difesa dello Stato.

3. - Ad avviso della Regione, il disposto della prima parte del

quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, statuendo

che "sono" trasferite alle Regioni (oltre che le cave e torbiere, le

quali non vengono qui in considerazione) le foreste appartenenti allo

Stato e le acque termo-minerali, avrebbe operato l'immediato

trasferimento di tali beni al patrimonio indisponibile regionale, senza

la necessità di ulteriori, puntuali atti traslativi. Verificatosi tale

effetto, la Regione sarebbe stata investita, ope legis, delle

corrispondenti potestà amministrative e non potrebbe essere invocato

il principio - art. 17 della citata legge - che per le materie di

competenza regionale tale investitura collega all'emanazione dei

decreti delegati di passaggio delle funzioni e del personale ovvero al

decorso di un biennio. La ricorrente sostiene peraltro che, anche se

non le si dovesse riconoscere l'immediata titolarità di quelle

potestà, occorrerebbe pur tuttavia riconoscere che medio tempore lo

Stato avrebbe potuto agire solo per conto della Regione con la

conseguente limitazione dei suoi poteri ad atti indirizzati alla mera

conservazione dei beni in questione.

4. - Da quanto innanzi è stato precisato risulta che l'oggetto

proprio del presente giudizio non è costituito dall'appartenenza delle

foreste e delle acque termo-minerali allo Stato o alla Regione, sibbene

dalla titolarità, all'epoca in cui i provvedimenti ministeriali furono

emanati, delle correlative potestà amministrative ovvero, supposto che

queste siano rimaste allo Stato, dai limiti inerenti al loro contenuto

ed esercizio.

Rilevato ciò, sembra superfluo accertare, ai fini che qui

interessano, se le acque termo-minerali e le foreste appartenenti allo

Stato siano state trasferite al patrimonio indisponibile regionale per

effetto immediato della citata disposizione legislativa o se da questa

sia nato, invece, solo l'obbligo di trasferire alle Regioni i singoli

beni compresi nelle predette categorie. Ritiene infatti la Corte che in

ogni caso, sia esatta la prima o la seconda tesi, è rimasta allo

Stato, fino all'emanazione dei decreti delegati o al decorso del

biennio, la piena legittimazione a provvedere alla concessione delle

acque ed all'imposizione dei vincoli forestali di destinazione.

Si tratta, certo, di funzioni amministrative inerenti a materie

comprese nella sfera di attribuzioni regionali (artt. 117, 118 e 119

Cost.), ma è altrettanto vero che nel momento in cui i decreti

ministeriali furono adottati esse non erano ancora passate alle

Regioni, e ciò in forza di un principio che, trovando fondamento

nell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, è stato posto

legittimamente (cfr. sent. n. 39 del 1971) dall'art. 17 della legge n.

281 del 1970, ed al quale non può non riconoscersi una portata

assolutamente generale.

Ammettere che per i soli beni che si suppongano già entrati a far

parte del patrimonio indisponibile regionale siano state ope legis

trasferite le corrispondenti potestà amministrative significherebbe

introdurre un'eccezione sicuramente incompatibile con la ratio di quel

principio, che è chiaramente diretto a garantire, nell'interesse della

collettività, un'ordinata successione delle Regioni allo Stato

attraverso la predisposizione degli strumenti, anche materiali, idonei

ad assicurare che al trasferimento delle funzioni si accompagni la

possibilità di un effettivo ed efficiente loro esercizio.

Né si può accogliere la tesi subordinata, sulla quale la

ricorrente particolarmente insiste. Dal preteso già intervenuto

trasferimento delle foreste e delle acque termo-minerali, come non si

potrebbe dedurre una immediata successione nelle funzioni inerenti a

questi beni, così non si potrebbe neanche dedurre un affievolimento

del perdurante potere statale. In via generale non si può escludere

che in determinate situazioni le pubbliche potestà abbiano a subire

una limitazione di esercizio, ma ciò deve risultare da specifiche e

puntuali disposizioni o, almeno, da principi desumibili dal sistema.

Orbene, per quanto riguarda l'attuale controversia, né la

Costituzione né la legge del 1970 autorizzano a ritenere che le

funzioni amministrative, finché sono rimaste allo Stato, avrebbero

dovuto contenersi nei limiti di una mera attività di conservazione: un

regime siffatto, protratto notevolmente nel tempo, avrebbe potuto

irrimediabilmente compromettere la soddisfazione di pubblici interessi,

con danno dello stesso patrimonio regionale. La supposta "gestione per

conto della Regione", ammesso che ne ricorressero i presupposti,

avrebbe rilievo in tema di attribuzione alla Regione dei risultati,

anche economici, della gestione stessa (intorno al che qui non si

controverte), ma non potrebbe mai avere il significato di consentire

allo Stato solo atti i cui effetti siano strettamente limitati al tempo

intercorrente fra la loro adozione ed il momento dell'effettivo

subentrare dei nuovi enti nelle relative potestà. Che in tal modo le

Regioni possano trovarsi di fronte a situazioni giuridiche durature e

non modificabili se non nei casi e nei limiti consentiti dalle leggi

(quindi, giova aggiungere, anche dalle emanande leggi regionali)

rappresenta, al più, un pregiudizio di fatto, che puo peraltro

connettersi a qualsiasi attività amministrativa posta in essere dallo

Stato nel periodo transitorio fra la costituzione delle Regioni ed il

trasferimento ad esse delle funzioni. Per quanto riguarda i beni

pertinenti al patrimonio indisponibile regionale, si sia verificato per

effetto della legge del 1970 un immediato trasferimento o sia sorto

solo un obbligo di trasferimento, l'unica attività preclusa allo Stato

prima del passaggio delle funzioni era quella incompatibile col diritto

acquistato dalle Regioni: vale a dire un'attività - quale certamente

non è quella esplicata con i decreti di cui si discute - che

presupponesse un disconoscimento di siffatto diritto.

5. - Va peraltro posto in rilievo, con specifico riferimento al

contenuto dei provvedimenti impugnati, che sia la concessione delle

acque termali e minerali sia l'imposizione di vincoli alle foreste sono

estrinsecazioni di una normale gestione di tali beni.

Per quanto riguarda le acque, la Regione finisce col non contestare

che lo Stato potesse farne oggetto di concessione, ma sostiene che

questa avrebbe dovuto esser contenuta in limiti di durata

corrispondenti al tempo necessario e sufficiente per il trasferimento

delle funzioni amministrative. Questa tesi muove dal presupposto che in

generale la durata della concessione possa essere liberamente

determinata dall'ente concedente e, in particolare, che in base alla

legislazione vigente la concessione infradecennale rappresenti una

regola, in presenza della quale quella ultradecennale costituirebbe

atto di straordinaria gestione. Ma dall'art. 5 del d.P.R. 28 giugno

1955, n. 620, riguardante il decentramento dei servizi del Ministero

dell'industria, risulta solo una ripartizione di competenze fra

prefetto e Ministro, secondo si tratti di concessione infra o

ultradecennale, e non già un principio in forza del quale si possa

individuare, quanto alla durata, una regola ed un'eccezione. Ed invero

in relazione ad un singolo bene rientra nella discrezionalità - non in

un potere di libera scelta - della autorità stabilire modalità e

durata della concessione con riferimento al pubblico interesse e ad

obiettivi elementi di valutazione, quali, ad esempio, quelli attinenti

all'importanza del giacimento ed all'entità degli impianti necessari

alla sua utilizzazione. E sono di questa natura, come risulta dal testo

dei provvedimenti e degli atti preparatori, le motivazioni in base alle

quali il Ministro dell'industria adottò i decreti relativi all'acqua

"Coniano" ed all'acqua "Bagni di Chianciano".

Ancor più chiara è la situazione a proposito dei due decreti del

Ministro dell'agricoltura. La costituzione in "riserva naturale

integrale" della località "Poggio Tre Cancelli" ed in "riserva

forestale di protezione" della località "Duna Feniglia" tende, con i

vincoli che ne derivano, ad assicurare la conservazione dei beni,

giacché essa comporta l'esclusione di ogni attività che possa

comprometterne lo stato attuale. Giova aggiungere che niente

giustifica il timore della Regione che i due provvedimenti esprimano la

determinazione dello Stato - certamente incompatibile con quanto

dispone il quinto comma dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970 - di

trattenere a sé le due foreste. Il "preminente interesse nazionale",

al quale la motivazione degli atti si richiama, risulta riferito, in

effetti, solo alle ragioni che giustificano l'inclusione dei due

territori negli elenchi dei "biotipi meritevoli di conservazione e di

protezione" e d'altra parte il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11,

pubblicato nelle more del giudizio, sia pure indirettamente conferma

(art. 1, lett. n) che nessuna eccezione subisce il trasferimento delle

foreste. E poiché non si può dubitare che, disponendo la predetta

inclusione, il Ministro ha inteso esercitare una competenza afferente

alle sue normali attribuzioni, è anche evidente che i due decreti non

sono manifestazione di quel potere di imposizione di vincoli "atti a

garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei

beni", che legittimamente (cfr. sent. n. 39 del 1971) è stato

assegnato allo Stato, ma che, secondo la Regione, dovrebbe essere

esercitato con legge o, quanto meno, con atto collegiale del Governo:

di modo che tutta la problematica sollevata in proposito dalla difesa

regionale e contrastata, anche sotto il profilo dell'ammissibilità,

dall'Avvocatura dello Stato, risulta priva di presupposto e, quindi,

irrilevante.

6. - Per le esposte considerazioni si deve giungere alla

conclusione che con i quattro decreti impugnati lo Stato ha esercitato

una propria competenza senza recar lesione alle attribuzioni della

Regione Toscana.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, nei sensi di cui in motivazione e con riferimento alle

date in cui furono emanati i quattro decreti ministeriali indicati in

epigrafe, che spetta allo Stato disporre la concessione di acque

termali e minerali e di imporre vincoli di riserva sui beni forestali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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