Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 49r.d.l. 2033/1925

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15

ottobre 1925, n. 2033, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1962

dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di

Bianchi Luigi ed altri, iscritta al n. 131 del Registro ordinanze 1962

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11

agosto 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale in grado di appello dinanzi al Tribunale di

Busto Arsizio a carico di Bianchi Luigi, Scamoni Renato e Talamona

Ferdinando, fu sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento

all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

L'art. 48 del suddetto decreto prevede il fatto di chiunque

scientemente pone in vendita, mette altrimenti in commercio ovvero

fornisce ai propri dipendenti sostanze o prodotti non corrispondenti

alle dichiarazioni o indicazioni prescritte dal decreto.

L'art. 49, invece, riguarda il caso in cui il fatto previsto dal

precedente articolo sia commesso senza conoscere che le sostanze o i

prodotti posti in vendita, venduti o somministrati non corrispondano

alle dichiarazioni o indicazioni; e prevede per tale fatto una pena

(multa) da un quinto alla metà rispetto a quella prevista dall'art.

48.

La difesa del Bianchi, ha prospettato al Tribunale di Busto Arsizio

il dubbio che l'art. 49 configuri una ipotesi di responsabilità

oggettiva e sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione.

Il Tribunale con ordinanza del 12 giugno 1962 ha ritenuto la

questione non manifestamente infondata, e ha ordinato la trasmissione

degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato e della

Camera dei Deputati e pubblicata sul n. 203 dell'11 agosto 1962 della

Gazzetta Ufficiale.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto

di intervento dell'Avvocatura generale dello Stato del 25 luglio 1962.

L'Avvocatura dello Stato osserva che, diversamente da ciò che è

stato prospettato dal Tribunale di Busto Arsizio, il primo comma

dell'art. 27 della Costituzione, nel fissare il principio che la

responsabilità penale è personale, ha inteso escludere solo la

responsabilità penale per fatto altrui e non anche quella oggettiva,

dovendo per responsabilità oggettiva intendersi la responsabilità per

fatto proprio, cosciente e volontario, ma "incolpevole". La

responsabilità "per fatto altrui" sorge invece per il solo fatto di

una data posizione o qualità del soggetto, senza che sia richiesta la

esistenza di una sua qualunque condotta. Ad ogni modo, l'Avvocatura

osserva che, qualunque sia la soluzione che si voglia dare al problema,

nessuna influenza essa potrebbe avere sulla questione in esame, in

quanto la norma impugnata non configura né un' ipotesi di

responsabilità per fatto altrui, né un' ipotesi di responsabilità

oggettiva, trattandosi invece di una fattispecie relativa a reato di

carattere colposo.

L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

La questione non è fondata. Nell'art. 48 del R.D.L. 15 ottobre

1925, n. 2033, è stabilita la pena della multa, fissa e proporzionale,

a carico di chi, scientemente, pone in vendita, vende o mette

altrimenti in commercio sostanze o prodotti non corrispondenti alle

dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla legge.

Il successivo art. 49 prevede, invece, la ipotesi che la non

corrispondenza delle sostanze e dei prodotti alle dichiarazioni o

indicazioni sia ignorata dall'agente.

l'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio propone questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 49, ritenendo che nel

fatto ricorra una ipotesi di responsabilità oggettiva, e che questa

forma di responsabilità sia in contrasto col principio della

personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo

comma, della Costituzione. La Corte rileva che, in conformità di

quanto si è statuito con precedenti sentenze, il principio della

personalità della responsabilità penale deve intendersi nel senso che

ciascuno risponde penalmente per il fatto proprio e non per il fatto

altrui.

Posto in tali termini il contenuto della norma costituzionale, essa

non può riferirsi alle disposizioni in cui sia sancita una

responsabilità oggettiva, che non è responsabilità per fatto altrui.

D'altra parte non a torto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato che

la norma impugnata si riferisce ad una ipotesi non già di

responsabilità oggettiva, bensì di normale responsabilità penale,

nella quale l'elemento soggettivo è indubbiamente presente, sia pure

soltanto nella forma colposa. La quale si concreta nella omissione, da

parte di chi vende o mette in commercio, della doverosa diligenza

nell'accertare che vi sia corrispondenza tra la qualità della merce e

le dichiarazioni ed indicazioni per essa prescritte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del

Tribunale di Busto Arsizio del 12 giugno 1962, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte cosituzionale, Palazzo

della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONTO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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