Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, promosso con

l'ordinanza 14 luglio 1956 del Tribunale di Matera, pronunciata nel

procedimento civile vertente fra Ginnari Satriani Nicola e la Sezione

speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10

novembre 1956 ed iscritta al n. 327 del Registro ordinanze 1956.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1954 Nicola Ginnari

Satriani convenne davanti al Tribunale di Matera la Sezione speciale

per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e

la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che,

mediante decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n.

2080 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19

dicembre 1952), era stata disposta in favore dell'Ente suddetto la

espropriazione di alcuni terreni in agro di Tursi (Matera) per una

estensione di ha. 18.88.19.

L'attore lamentava la illegittimità dell'esproprio e del relativo

decreto, affermando che i detti terreni erano stati di proprietà del

di lui padre, Giuseppe Ginnari Satriani, deceduto il 16 novembre 1946;

e che alla morte del padre essi erano stati devoluti per metà ad esso

attore Nicola, figlio unico legittimo del de cujus, e per l'altra metà

al primo figlio maschio nascituro dell'attore, in virtù di successione

testamentaria (testamento olografo del 12 dicembre 1945). Da ciò la

conseguenza che, alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 481 (legge stralcio), la proprietà

dell'attore e quella del figlio nascituro da lui rappresentato non

sarebbero state assoggettabili ad espropriazione, avendo ciascuna un

reddito dominicale inferiore a lire 30.000. Egli chiedeva pertanto che

l'Ente fosse condannato alla restituzione dei terreni espropriati,

frutti, danni e spese.

Con ordinanza 14 luglio 1956 il Tribunale di Matera sospendeva il

processo e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la

decisione della questione di legittimità costituzionale del decreto 19

novembre 1952, n. 2080, del Presidente della Repubblica, per

inosservanza dei limiti stabiliti dalla legge di delegazione del 21

ottobre 1950, n. 841 (art. 4 e tabella allegata), e in relazione

all'art. 76 della Costituzione.

L'ordinanza era regolarmente notificata e comunicata a norma di

legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10

novembre 1956.

Nel giudizio davanti alla Corte si costituivano tempestivamente il

sig. Nicola Ginnari Satriani e l'Ente Puglia e Lucania e faceva

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Ente di

riforma e del Presidente del Consiglio, proponeva le eccezioni

pregiudiziali comuni alle altre cause pendenti in materia ed inoltre

eccepiva che il Tribunale non avrebbe dovuto sollevare la questione di

legittimità del decreto di esproprio senza avere preventivamente

risolto diverse questioni di merito sulla valutazione dei beni e sui

calcoli delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alla

quota di scorporo, nonché sugli effetti delle disposizioni

testamentarie e delle norme di legge che regolano la materia.

Concludeva pertanto perché fosse dichiarata improponibile,

inammissibile o, quanto meno, infondata la questione di legittimità

costituzionale proposta.

La difesa del Ginnari Satriani, nelle deduzioni e nella memoria

depositata, concludeva perché fosse dichiarata la illegittimità

costituzionale del decreto presidenziale impugnato, richiamandosi alle

considerazioni svolte nell'ordinanza del Tribunale. Considerato in diritto :

La eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello

Stato e comune alle altre cause in materia è stata già esaminata e

respinta dalla Corte con la precedente sentenza n. 59 del 13 maggio

1957, né si ravvisano ragioni per modificare la decisione.

Nella causa presente peraltro l'Avvocatura solleva un'altra

eccezione di irricevibilità, sostenendo che il Tribunale avrebbe

dovuto risolvere preventivamente varie questioni di merito, la cui

soluzione avrebbe reso non necessario il rinvio degli atti alla Corte

per la decisione della questione di legittimità costituzionale.

A questo proposito si legge nella ordinanza del Tribunale di Matera

che davanti ad esso l'Ente convenuto aveva eccepito il difetto di

giurisdizione del giudice ordinario per effetto di un asserito

affievolimento del diritto soggettivo dell'attore, derivante dalle

disposizioni limitative di cui agli artt. 4, capoverso, e 20 legge

stralcio, e, ancor più, dalla pubblicazione del piano

particolareggiato di esproprio e del decreto di trasferimento, nonché

l'improponibilità della domanda, preclusa dalla mancata opposizione in

termini ai sensi dell'art. 4 legge 12 maggio 1950, n. 230, e, comunque

la sua infondatezza nel merito sulla base di non precisati "calcoli

delle risultanze catastali in rapporto al testamento ed alle quote di

scorporo".

Risulta pertanto che il Tribunale ha preso in considerazione le

eccezioni dell'Ente di riforma e ha compiuto anche sulla base di esso

l'esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale

pervenendo poi alla conclusione esplicita che il giudizio non poteva

essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione.

Anche se a questa conclusione ha contribuito la imprecisione delle

argomentazioni dell'Ente, che in verità non risulta eliminata neppure

in questa sede, la Corte ritiene sufficiente la motivazione enunciata.

Nel merito, la Corte osserva che dalla esposizione dei fatti

contenuta nella ordinanza del Tribunale risulta che in base alla

successione testamentaria all'attore Ginnari Satriani appartiene solo

metà del patrimonio paterno, mentre l'altra metà spetta al primo

figlio nascituro di lui, e che entrambe le quote considerate

separatamente non sarebbero state assoggettabili ad espropriazione.

La questione da risolvere è di conseguenza la seguente: se, ai

fini dell'applicazione delle leggi di riforma, il patrimonio riservato

ad un nascituro non concepito possa essere considerato distinto e debba

pertanto essere computato a sé per quanto concerne l'assoggettabilità

alla espropriazione.

La Corte ritiene che essa debba essere risolta in senso

affermativo, perché dalle disposizioni del Codice civile, che

prevedono la figura del nascituro non concepito e che mirano a

garantirne le future situazioni soggettive (artt. 462, 715, 784 Cod.

civ.) essa trae la conclusione che seppur non si voglia accogliere la

tesi che qualche riconoscimento di capacità di essere soggetto di

diritti, ancorché con effetti limitati e sempre sotto la condizione

della nascita, sia accordato anche al non concepito, comunque i beni

che formeranno oggetto dei diritti eventuali di lui vengono sottratti a

chi ne sarebbe o tornerebbe ad esserne titolare ove la disposizione a

favore di lui non esistesse o fosse successivamente esclusa ogni

possibilità dell'evento della nascita.

Di conseguenza, la quota del patrimonio del Ginnari Satriani

Giuseppe (de cujus) che venne da questi destinata al primo figlio

maschio che fosse nato dal figlio Nicola non può essere considerata di

proprietà di quest'ultimo fino a tanto che l'evento della nascita non

sia assolutamente escluso. E, pertanto, allo stato né la quota

spettante all'attore, né quella spettante al nascituro, potevano

essere assoggettate all'espropriazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura

generale dello Stato,

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, in riferimento

alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della

Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nella

tabella allegata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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