Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1968 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6r.d.l. 981/1931
  • art. 6legge 981/1931

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del R. D.

L. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355,

che approva il Piano regolatore della città di Roma e le norme per la

sua attuazione, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1967 dal

Consiglio di Stato - sezione IV - su ricorso della Società italiana

beni immobili contro il prefetto ed il Comune di Roma, iscritta al n.

259 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Roma e di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Giulio Marchetti, per il Comune di Roma, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Consiglio di Stato ha proposto, con ordinanza 7 aprile

1967, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del R. D.

L.6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355,

che approva il Piano regolatore della città di Roma e le norme per la

sua attuazione. Secondo il Consiglio la norma predetta contrasta con

l'art. 42, terzo comma, della Costituzione perché impone, ai

proprietari di terreni confinanti con le nuove vie e le nuove piazze

contemplate nel piano predetto, di cedere gratuitamente al Comune il

suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni

fronte, fino al massimo di un quinto dell'area totale della proprietà

e per una profondità non superiore di dieci metri, salvo che della

restante area una parte maggiore della metà venga a sua volta

espropriata.

Il 14 novembre 1967 l'ordinanza è stata notificata alla Società

italiana beni immobili, al prefetto di Roma, al sindaco di Roma e al

Presidente del Consiglio dei Ministri. È stata comunicata ai

Presidenti delle due Camere l'11 novembre 1967 e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 dicembre 1967, n. 321.

Si è costituito in giudizio il Comune ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. - Nelle deduzioni 11 gennaio 1968 il Comune rileva che esiste

una compensazione tra il valore delle aree cedute gratuitamente ed il

contributo di miglioria di cui all'art. 7 della legge impugnata, reso

obbligatorio con l'art. 1 della legge 17 ottobre 1935, n. 1987. Il

risultato dell'espropriazione si concreta, in generale, in un

incremento di valore a beneficio delle residue porzioni della

proprietà privata; incremento che non è integralmente assorbito dal

contributo di miglioria perché la misura di esso è stabilita,

dall'art. 7 della legge impugnata, in ragione della metà dell'aumento

effettivo. Il piano regolatore veniva a comprendere aree esterne al

precedente piano del 1909, quindi aree agricole, con l'attribuzione ad

esse di una edificabilità concreta, con tutti gli incommensurabili

vantaggi che ne derivano; di fronte ai quali era soltanto apparente il

sacrificio della cessione gratuita, tanto più che il limite entro cui

essa poteva essere pretesa, il quinto dell'area totale, rappresentava

soltanto la ipotesi eccezionale.

Nel suo atto di intervento del 12 gennaio 1968 il Presidente del

Consiglio considera che l'obbligo di cui si tratta non poteva dal

legislatore essere atteggiato del tutto indipendentemente dalla

considerazione che, per quelle zone, il Comune assumeva gli oneri

dell'urbanizzazione e delle lottizzazioni, che normalmente sono a

carico dei privati, e che recavano vantaggio ai proprietari dei fondi

confinanti con le nuove strade; la disposizione impugnata costituiva

perciò un giusto contemperamento delle esigenze e degli interessi

privati con quelle dell'assetto urbano e cioè della collettività.

Rileva inoltre che, in base all'art. 7 della legge impugnata, la

cessione trova ulteriore corrispondenza anche in un ulteriore

indennizzo, che viene calcolato in detrazione nel computo del

contributo di miglioria.

Nella memoria 29 maggio 1968 il Comune, ribadite le considerazioni

già svolte, ha fatto presente che l'art. 24 della legge urbanistica 17

agosto 1942, n. 1150, ha previsto la possibilità di imporre al

proprietario frontista, a scomputo del contributo di miglioria, una

cessione analoga a quella di cui alla norma denunciata; e l'art. 28

della legge 6 agosto 1967, n. 765, permette la lottizzazione dei

terreni prima che siano approvati i piani particolareggiati di

esecuzione, a condizione che i proprietari cedano gratuitamente le aree

necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ne

risulta un principio di compartecipazione dei privati alle

realizzazioni urbanistiche nell'ambito di un piano regolatore, in

relazione al quale l'art. 14 della legge impugnata prevede che, per le

lottizzazioni di terreni situati fuori del perimetro del piano, i

lottizzatori sono tenuti, non solo a cedere gratuitamente le sedi

stradali, ma a provvedere a proprie spese all'impianto dei pubblici

servizi. La legge si è preoccupata di evitare che le aree delle zone

periferiche destinate a nuove strade o piazze venissero pagate come

aree edificabili mentre non lo erano in precedenza. Impropriamente si

è parlato di espropriazione, perché essa è necessario solo se è

necessario integrare la cessione per acquisire una superficie maggiore.

3. - All'udienza dell'11 giugno 1968 i difensori delle parti hanno

illustrato le rispettive deduzioni. Considerato in diritto :

La questione è priva di fondamento.

L'obbligo di trasferimento gratuito previsto dall'art. 6 del R. D.

L. 6 luglio 1931, n. 981, che approva il Piano regolatore di Roma, in

realtà non è senza corrispettivo.

Esso sussiste unicamente se al proprietario rimane una parte non

inferiore alla metà dell'area residua (terzo comma del predetto art.

6); e quando esiste, il proprietario beneficia, in compenso, di una

riduzione del contributo di miglioria imponibile sulla parte residua,

in misura equivalente al valore dell'area trasferita (art. 7, primo

comma). Cosicché in effetti egli, mediante la riduzione del contributo

suddetto, viene ad essere indennizzato per la perdita patrimoniale

subita.

Il Comune, in forza dell'art. 1 del R. D.L. 17 ottobre 1935, n.

1987, è tenuto ad imporre questo contributo; e pertanto non è

supponibile che in concreto il diritto del proprietario resti

pregiudicato; tanto più che il logico presupposto della legge è che

il contributo di miglioria sulla parte della proprietà che rimane dopo

il trasferimento, sia di somma superiore o uguale al valore della parte

trasferita.

È il caso di aggiungere che l'art. 24, primo comma, della legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, invece dell'obbligo di cui si

tratta, statuisce che il Comune può imporre il trasferimento a

scomputo del contributo di miglioria; e, pur essendo vero che la norma

non si applica in relazione al piano regolatore di Roma del 1931, essa

potrebbe financo lasciare arguire che la disposizione impugnata stia

fuori dall'orbita dell'art. 42 della Costituzione, per essere un modo

di adempimento dell'obbligazione inerente al contributo di miglioria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del R. D. L. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge

24 marzo 1932, n. 355, che approva il Piano regolatore della città di

Roma e le norme per la sua attuazione, sollevata dal Consiglio di Stato

con ordinanza 7 aprile 1967, in riferimento all'art. 42, terzo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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