Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10d.P.R. 818/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 21

febbraio 1962 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile

vertente tra Tedeschi Gherardo e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 25 agosto 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tedeschi Gherardo e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Tedeschi Gherardo, e l'avv. Guido

Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 24 maggio 1961 Tedeschi Gherardo

convenne l'Istituto nazionale della previdenza sociale avanti al

Tribunale di Reggio Emilia chiedendo, fra l'altro, il riconoscimento,

ai fini del conseguimento della pensione per invalidità, del proprio

diritto a godere della contribuzione figurativa di cui agli artt. 56,

primo comma, lett. a, n. 2, del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 4,

quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, essendo egli stato

assistito, per periodi diversi successivi al 1955, dall'I. N. A. I. L.,

per malattia, e dall'I. N. P. S. stesso, per tubercolosi, con degenza

sanatoriale e post-sanatoriale.

Tanto il Tedeschi chiedeva, previa sospensione del giudizio e

rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione

della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.

76 della Costituzione, dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. 26 aprile

1957, n. 818, secondo cui è escluso il godimento della contribuzione

figurativa per i periodi di cui all'art. 56, lett. a, nn. 1 e 2, del

citato R.D. n. 1827 del 1935, ed all'art. 4, commi primo e quarto,

della citata legge n. 218 del 1952, nel caso in cui, durante i periodi

stessi, continui a sussistere l'obbligo dell'assicurazione per

l'invalidità e vecchiaia o dell'iscrizione nelle forme di previdenza

sostitutiva o ad altro trattamento di previdenza che comporti

l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria suddetta. l'I.N.P.S.,

infatti, aveva invocato tali restrizioni nel respingere, in sede

amministrativa, la domanda di concessione della pensione a suo tempo

avanzata da esso Tedeschi, iscritto dal 1 giugno 1951 alla Cassa

pensioni dipendenti enti locali, quale dipendente del Comune di Reggio

Emilia.

Con ordinanza del 21 febbraio 1962 il Tribunale, in accoglimento

della richiesta del Tedeschi, sospendeva il giudizio e rimetteva gli

atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di

legittimità come sopra sollevata, ritenendola non manifestamente

infondata.

2. - Nell'ordinanza il Tribunale afferma che, ai sensi dell'art. 37

della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, in forza della quale

venne emanato il decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818,

concernente norme di attuazione e di coordinamento della detta legge,

fu attribuito al Governo il potere di emanare, "in conformità dei

principi e criteri direttivi" cui si informava la legge delega stessa,

le relative norme transitorie, di attuazione e di coordinamento,

nonché la facoltà di raccogliere in testo unico le disposizioni

regolanti la materia. Ciò premesso - prosegue l'ordinanza - la

limitazione contenuta nell'art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 818 del

1957, oltre a non potersi considerare dettata in via transitoria o di

attuazione della legge delega, non potrebbe neppure ritenersi norma di

coordinamento nel senso ivi previsto.

Infatti la legge n. 218 del 1952, regolando con l'art. 4 per la

prima volta l'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di

degenza in regime sanatoriale e post-sanatoriale, si sarebbe limitata

ad aggiungere i periodi stessi a quelli che già potevano dar luogo a

contribuzione figurativa a norma dell'art. 56, nn. 1 e 2, del R.D. n.

1827 del 1935, senza subordinare il godimento di quel diritto alla

condizione limitativa introdotta invece dalla norma impugnata, e senza

comunque enunciare criteri o principi restrittivi al riguardo, del

resto estranei anche alla precedente regolamentazione della materia dei

contributi figurativi.

Onde - conclude l'ordinanza - il legislatore delegato, nel porre

la restrizione suddetta, avrebbe violato i limiti del potere concesso

gli con la norma di delegazione, e pertanto la disposizione impugnata

sarebbe illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

L'ordinanza, notificata il 23 maggio 1962 e comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 215 del 25 agosto 1962.

3. - Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Tedeschi,

rappresentato e difeso dagli avvocati Vezio Crisafulli e Franco

Agostini, i quali hanno depositato le proprie deduzioni nella

cancelleria della Corte il 13 settembre 1962.

La difesa del Tedeschi, nel condividere i rilievi contenuti

nell'ordinanza di rinvio, insiste sulla novità della condizione

limitativa introdotta dall'art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 818 del

1957, e sul contrasto che ne deriverebbe con la legge di delega e con

la precedente disciplina della materia, e conclude chiedendo la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

4. - Si è altresì costituito 1' I.N.P.S., rappresentato e difeso

dagli avvocati Massimo Aureli, Mario Pizzicannella, Guido Nardone e

Pierino Pierini, i quali hanno depositato le deduzioni nella

cancelleria della Corte il 21 luglio 1962.

La difesa dell'Istituto osserva che, contrariamente a quanto ex

adverso si assume, dal testo stesso dell'ultimo comma dell'articolo 56

del ripetuto R.D. n. 1827 del 1935 sarebbe dato desumere la conferma

della esistenza del principio generale secondo cui, essendo i

contributi figurativi intesi allo scopo di impedire che taluni eventi -

malattie, servizio militare, puerperio, infortuni sul lavoro,

disoccupazione - possano ripercuotersi dannosamente sulla continuità

del rapporto previdenziale, il diritto di goderne andrebbe appunto

subordinato alla mancanza di effettiva copertura contributiva dei

periodi corrispondenti. Infatti la citata norma, disponendo

testualmente che "per detti periodi scoperti di assicurazione

l'Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il

contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi

effettivamente versati", chiarirebbe la ratio legis, informata al

criterio restrittivo di utilizzazione dei contributi figurativi sopra

enunciato, e confermerebbe, con il riferimento alla misura media dei

contributi versati, che quei determinati eventi sono presi in

considerazione non come pure e semplici condizioni per l'acquisto del

diritto alla contribuzione figurativa, ma perché hanno prodotto un'

interruzione dell'obbligo di contribuire, in relazione alla quale il

legislatore intese garantire al lavoratore la posizione assicurativa in

corso, ponendo a carico dell'Istituto la corrispondente contribuzione.

La norma impugnata, pertanto, tenderebbe unicamente a rendere

conforme alla ratio dell'istituzione l'acquisizione del beneficio della

contribuzione figurativa che, per gli scopi cui è destinata, non

avrebbe ragione di venire aggiunta alla tutela effettiva cui il

lavoratore abbia, per altro verso, diritto. Di conseguenza, ben

potrebbe considerarsi come norma di coordinamento, rientrante nella

previsione dell'art. 37 della legge delega n. 218 del 1952.

La difesa dell'Istituto conclude, quindi, chiedendo che si dichiari

infondata la sollevata questione.

5. - La difesa del Tedeschi ha depositato nei termini una memoria

illustrativa, con cui ribadisce le argomentazioni già esposte, e

afferma, in sostanza, che la legge delega n. 218 del 1952 regola

compiutamente il diritto alla pensione per invalidità e vecchiaia, e

che, in particolare, i criteri per l'utilizzazione dei periodi di

contribuzione figurativa sono posti chiaramente ed armonicamente dalla

stessa legge delega (art. 4) e dal R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 (art.

56), il che sarebbe anche dato desumere dalle sentenze della Corte

costituzionale n. 2 del 1961 e n. 4 del 1963, con le quali sono stati

rispettivamente dichiarati incostituzionali il secondo comma dell'art.

10 del D.P.R. n. 818 del 1957, secondo cui il riconoscimento dei

contributi figurativi era condizionato ad un minimo contributivo, ed il

secondo comma dell'art. 12 dello stesso decreto, che pure subordinava

allo stesso requisito i contributi figurativi per i periodi di

gravidanza e puerperio, ai fini dell'indennità di disoccupazione.

Passando poi a confutare le argomentazioni avversarie, la difesa

del Tedeschi afferma che la espressione dell'art. 56 del R.D. n. 1827

del 1935, secondo cui il computo dei contributi figurativi riflette

"periodi scoperti di assicurazione", non solo non gioverebbe alla tesi

sostenuta dalla difesa dell'I.N.P.S., ma offrirebbe argomenti in senso

contrario. Infatti - si afferma nella memoria - la citata espressione

è riferita unicamente all'assicurazione invalidità e vecchiaia, che

è appunto l'oggetto esclusivo della disciplina di quelle norme, ed

alla quale indubbiamente si riferisce anche la espressione iniziale del

citato art. 56, che pone la condizione generale dell'avvenuto "inizio

dell'assicurazione" per il computo dei contributi figurativi. Ciò

posto se ne dovrebbe dedurre l'esistenza di una completa disciplina

della contribuzione figurativa in materia di assicurazione per

l'invalidità e vecchiaia, ispirata al principio secondo cui i

contributi figurativi sono destinati a coprire i "periodi scoperti"

dell'assicurazione stessa, mentre il legislatore non avrebbe in alcun

modo considerato le altre forme di previdenza sostitutive o esclusive

di quella.

Ed essendo d'altra parte pacifica l'autonomia delle varie forme di

assicurazioni sociali, ognuna disciplinata nel proprio ambito da

particolari disposizioni di legge non estensibili da un' assicurazione

all'altra, come avrebbero posto in evidenza le sentenze n. 35 del 1960

e n. 28 del 1961 della Corte costituzionale, e come sarebbe anche

confermato da alcuni esempi di espressa disciplina dei diritti

spettanti allo stesso lavoratore per diverse forme previdenziali (art.

2, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338; art. 72 del R.D. n.

1827 del 1935), dovrebbe concludersi che la norma impugnata avrebbe

ecceduto i limiti della delega di cui all'art. 37 della legge n. 218

del 1952, nel punto in cui esclude l'accredito dei contributi

figurativi per il caso di iscrizione dell'interessato "alle forme di

previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che

comporti la esclusione dell'assicurazione obbligatoria".

Date le sopra esposte premesse, concernenti la esistenza di una

completa regolamentazione della materia ed i criteri cui è ispirata,

non si potrebbe ravvisare nella specie - così conclude la difesa del

Tedeschi - quella necessità di eliminare disarmonie o colmare lacune

cui era subordinata la facoltà, concessa al legislatore delegato

dall'art. 37 della legge n. 218 del 1952, di emanare norme di

coordinamento della vigente legislazione in materia di assicurazioni

sociali con la legge delega stessa. Considerato in diritto :

1. - Ritiene la Corte che la proposta questione di legittimità

costituzionale non sia fondata.

La disposizione impugnata (primo comma dell'art. 10 del decreto

legislativo delegato 26 aprile 1957, n. 818) stabilisce che i periodi

di tempo che possono dar luogo ai cosiddetti contributi figurativi, di

cui all'art. 56 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4

della legge 4 aprile 1952, n. 218, "sono riconosciuti come periodi di

contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa,

sempreché per detti periodi non continui a sussistere in favore

dell'assicurato l'obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la

vecchiaia e i superstiti, ovvero dell'iscrizione alle forme di

previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che

comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta".

Escluso che questa disposizione possa ritenersi norma di attuazione

della legge delega 4 aprile 1952, n. 218, per la mancanza in quest'

ultima di disposizioni cui, in tal senso, sia riferibile, ed escluso,

come è evidente, che si tratti di una norma transitoria, sembra che

ben possa parlarsi di norma di coordinamento, non eccedente i limiti

tracciati all'attività legislativa delegata al Governo con l'art. 37

della citata legge n. 218 del 1952.

2. - Per suffragare quest' assunto giova richiamarsi al concetto

fondamentale, che ispira la legislazione previdenziale in materia di

assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, secondo cui la pensione

è destinata a garantire al lavoratore il soddisfacimento dei bisogni

vitali al verificarsi di quegli eventi che ne riducano o ne annullino

la capacità di guadagno. Questa Corte, con la sentenza n. 34 del 24

maggio 1960, ha esplicitamente riconosciuto che la pensione di

invalidità e vecchiaia è legata allo stato di bisogno del lavoratore,

tanto che la misura della corresponsione, in vari casi, è suscettibile

di mutamento proprio in funzione dello stato di bisogno

(caratteristico, ad esempio, il caso inverso, di riduzione cioè della

pensione, sancito dall'art. 12 della legge delega, di cui si discute, 4

aprile 1952, n. 218, per i titolari di pensione che prestino la loro

opera alle dipendenze di altri).

In questo concetto che, come in seguito si vedrà, domina tutta la

legislazione in materia di previdenza sociale, anteriore e successiva

alla richiamata legge delega n. 218 del 1952 e al decreto legislativo

delegato n. 818 del 1957, deve inserirsi il beneficio dei contributi

figurativi. Questi operano una vera e propria fictio iuris: vengono,

cioè, computati, ai fini assicurativi, determinati periodi durante i

quali, a causa di eventi meritevoli di speciale considerazione, e

comunque non imputabili al lavoratore o al datore di lavoro, sia venuta

meno la possibilità di versare i contributi. La ratio della

provvidenza sta nell'intento di impedire che, a causa della sospensione

nella corresponsione effettiva delle prestazioni assicurative, derivino

conseguenze negative in relazione alla maturazione del diritto alla

pensione e alla misura di essa, e che, conseguentemente, restino

frustrati gli obbiettivi economico-sociali ai quali tende tutto il

sistema delle assicurazioni obbligatorie contro la invalidità e la

vecchiaia. A conferma di ciò sta la considerazione che gli eventi

assunti a base del diritto alla contribuzione figurativa attengono

tutti a situazioni straordinarie o patologiche della vita del

lavoratore, quali il servizio militare, le malattie di una certa

durata, la gravidanza e il puerperio, la disoccupazione, il cui

particolare rilievo le rende degne di speciale tutela.

Deriva logicamente, e ciò non può non aver rilevanza sul terreno

giuridico, che la concessione dei contributi figurativi, intesa, come

si è detto, ad eliminare le conseguenze dannose dei fatti accennati

riguardo alla realizzazione della più completa difesa sociale contro

l'invalidità e la vecchiaia, non ha ragione di permanere qualora i

soggetti che ne dovrebbero beneficiare si trovino ad avere già

assicurato un trattamento previdenziale, uguale a quello

dell'assicurazione obbligatoria in questione, che li pone al coperto

dalle conseguenze della diminuita o cessata capacità di guadagno,

garantendo un minimo vitale.

3. - Questo sistema è confermato, come innanzi si accennava, da

tutta la legislazione in materia, precedente e successiva alle citate

leggi, di delegazione e delegata. Basta ricordare le principali

disposizioni.

L'art. 38 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, emanato per

l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, stabiliva che non

erano computati utili per la pensione i periodi di malattia in cui

l'assicurato continuava a ricevere lo stipendio e durante i quali

perciò, a norma dell'art. 24 dello stesso decreto, permaneva l'obbligo

del versamento dei contributi. Questa disposizione è chiaramente

ispirata al concetto che, una volta assicurato il trattamento

previdenziale in forza del permanere dell'obbligo del versamento,

veniva meno l'esigenza di computare il periodo di malattia ai fini

previdenziali sancita dall'art. 6 del citato R.D. 30 dicembre 1923, che

appunto stabiliva che i periodi di malattia non eccedenti i dodici mesi

dovevano computarsi "utili agli effetti del diritto alla pensione e

della determinazione della misura di questa, ancorché non sia versato

alcun contributo".

L'art. 56, ultimo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827,

lascia poi agevolmente desumere, dalla sua dizione, che fu mantenuta

anche allora la medesima concezione della natura e degli scopi dei

contributi figurativi. Dopo l'elencazione dei periodi in relazione ai

quali è prevista la contribuzione figurativa, vi si legge infatti:

"per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computerà come

versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato

sulla media dei contributi effettivamente versati". La lettera della

legge denunzia qui, chiaramente, la sua ratio, che è appunto quella di

apprestare un rimedio a favore dei lavoratori contro i danni che

potrebbero loro derivare dall'essere determinati periodi della loro

vita lavorativa "scoperti" dalle relative forme di assicurazione

previste dalle norme in vigore.

Una chiara riaffermazione del detto criterio si rinviene altresì

nel disposto dell'art. 136 dello stesso R.D.L. n. 1827 del 1935, che

prevede espressamente l'esclusione del godimento dei contributi

figurativi in relazione a quei periodi durante i quali gli assicurati

in servizio militare "siano stati comandati o messi a disposizione

presso stabilimenti ausiliari". Infatti, secondo il D.L.Luog. 29

aprile 1917, n. 670, agli operai addetti a tali stabilimenti era

estesa, obbligatoriamente, l'iscrizione alla Cassa nazionale di

previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, onde appare

evidente il motivo dell'esclusione dal beneficio, da ricercarsi appunto

nel possesso di una posizione assicurativa da parte dei militari

addetti agli stabilimenti, che garantiva loro il minimo vitale, e

rendeva quindi superfluo il funzionamento a loro favore del meccanismo

dei contributi figurativi.

D'altra parte la stessa legge delega di cui si discute, 4 aprile

1952, n. 218, dettò, con l'art. 4, norme concernenti la contribuzione

figurativa che rendevano opportuna la codificazione dei principi

generali in materia, e con l'art. 10, disponendo l'unificazione nella

pensione degli assegni ed indennità speciali disposti nel corso degli

anni a favore dei pensionati, e l'esclusione della garanzia del minimo

della pensione per coloro che comunque percepiscono più pensioni a

carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia o delle

forme sostitutive della stessa qualora per effetto del cumulo venissero

a conseguire un beneficio mensile superiore al minimo garantito, rivela

come anche il legislatore del 1952 abbia considerato finalità precipua

dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia l'apprestamento di un

minimo vitale a favore del lavoratore di ridotta o cessata capacità di

guadagno.

L'esaminata natura sussidiaria dei contributi figurativi per

l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia riemerge infine,

inequivocabilmente, nella disposizione contenuta nell'art. 10 della

legge 20 febbraio 1958, n. 55 - successiva, quindi, alla legge delega e

a quella delegata - secondo cui il godimento del beneficio della

contribuzione stessa, esteso dalla legge anche ai periodi di servizio

militare prestato nella seconda guerra mondiale, è escluso per coloro

che, in relazione al periodo considerato, risultano comunque assicurati

per l'invalidità e la vecchiaia o possono in altro modo godere di un

trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri enti

pubblici.

4. - Ulteriore conferma della esattezza del concetto fondamentale

ispiratore della legislazione previdenziale in materia di invalidità e

vecchiaia, secondo cui la relativa pensione è destinata a garantire al

lavoratore il soddisfacimento di un minimo di bisogni vitali al

verificarsi di determinati eventi che ne annullano o ne riducono la

capacità di guadagno, è dato trarre dalla recente legge 12 agosto

1962, n. 1338, concernente miglioramenti dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti.

Questa legge, infatti, apporta (artt. 2 e 8) una modificazione al

quinto comma dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel senso

che esclude dalla garanzia del minimo di pensione (rivalutato con

l'art. 1 in base al coefficiente 72), qualora ricorra il caso del

cumulo delle pensioni e ne risulti al pensionato un beneficio mensile

superiore al minimo stabilito, oltre alle categorie di pensionati già

elencate ("coloro che comunque percepiscano più pensioni a carico

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti, o di altre forme sostitutive di detta assicurazione"),

anche i titolari di pensioni a carico di forme previdenziali "che hanno

dato titolo a esclusione o esonero dell'assicurazione stessa".

Con ciò, infatti, si ribadisce il suddetto principio della

legislazione previdenziale, consentendo che le prestazioni

pensionistiche siano inferiori al minimo anche in casi che non erano

espressamente previsti nella legislazione precedente come ostativi al

godimento della garanzia dei minimi di pensione.

5. - Se quello che si è ricordato è lo stato della legislazione

sul punto in controversia, occorre ulteriormente vedere se la norma

impugnata, poteva o meno essere inserita fra le disposizioni del

decreto delegato n. 818 del 1957, quale norma generale regolatrice

della materia dei contributi figurativi, in base alla delega di cui

all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il che appunto è

quanto nega la difesa del Tedeschi, la quale sostiene che non è

possibile rinvenire nella legge delega disposizioni che escludano il

computo dei contributi figurativi nel caso di iscrizione

dell'interessato a forme previdenziali sostitutive od esclusive

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia,

mentre esisterebbe una completa regolamentazione della materia negli

artt. 56 del R.D. n. 1827 del 1935 e 4 della legge n. 218 del 1952. Si

rifà poi ad alcune sentenze di questa Corte le quali avrebbero

riconosciuto autonomia alle varie forme di assicurazioni sociali.

Quest' ultimo richiamo - della cui esattezza è peraltro lecito

dubitare - nulla comprova ai fini della questione in controversia. In

quelle sentenze la Corte si pronunciò in occasione di rapporti

inerenti all'ambito di singole forme di assicurazioni sociali: nel caso

in esame si tratta, invece, di una norma che ben potrebbe dirsi di

collegamento, fra forme di assicurazioni similari, e bisogna giudicare

su di un punto che riguarda rapporti reciproci di queste forme

assicurative. Rispetto al qual punto è da notare peraltro che, se la

stessa difesa del Tedeschi ammette l'esclusione della contribuzione

figurativa per i periodi in cui continua a sussistere l'obbligo

dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, è nella logica delle cose

- e se ne deve trarre la conseguenza giuridica - ritenere che

altrettanto deve farsi nei casi in cui continua l'obbligo di iscrizione

alle forme similari di previdenza.

Ora, sulla estensione e i limiti nell'uso della delega legislativa,

si è più volte pronunciata la Corte costituzionale, sia in generale

che, particolarmente, nei riguardi della delega contenuta nell'art. 37

della legge 4 aprile 1952, n. 218. Ha rilevato la Corte, appunto

sull'uso della facoltà di coordinamento, che "il coordinamento delle

leggi, sia in sede legislativa che in sede giurisdizionale, è diretto

a conseguire un armonico sviluppo dell'ordinamento giuridico, in modo

che le singole norme non siano considerate isolate e chiuse in se

stesse, ma siano invece sempre interpretate nei loro riflessi e nelle

loro ripercussioni con le altre e come parti di un sistema organico in

continuo divenire, nel quale bisogna fare ogni sforzo per eliminare le

discordanze, le disarmonie, le discrepanze e le lacune" (sentenza n. 10

del 19 gennaio 1957). E con sentenza del 24 maggio 1960, n. 34,

esaminando specificamente la formula della delegazione conferita col

più volte citato art. 37 della legge del 1952, ne rilevava la

duplicità di direzione quando osservava: "la singolarità di tal

delega consiste anche nel fatto che una duplice direzione è ad essa

assegnata: poiché la stessa legge delega ha una vasta parte contenente

numerose norme sulle assicurazioni sociali, le norme del decreto

delegato dovevano essere conformi ai principi posti da quelle norme;

inoltre dovevano risultare informate ad un coordinamento fra le norme

vigenti sulle assicurazioni sociali e quelle della legge delega".

Non si può perciò imputare al legislatore delegato di aver posto,

in sede di coordinamento, nel primo comma dell'art. 10 del decreto

legislativo delegato 26 aprile 1957, n. 818, al principio del capo

secondo del titolo I, che tratta appunto dei contributi figurativi, una

norma generale la quale, lungi dal costituire una innovazione

restrittiva nel regime della computabilità dei periodi di

contribuzione figurativa, rappresenta la espressione legislativa di un

criterio derivante dai principi che dominano la intera materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta, con l'ordinanza del 21

febbraio 1962 del Tribunale di Reggio Emilia, sulla legittimità

costituzionale del primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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