Corte costituzionale

Sentenza n. 78/1957

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre

1950, n. 841, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre

1952, n. 4249, promosso con l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di

appello di Bari, pronunciata nel procedimento civile vertente fra

Cuttano Giuseppe e Cuttano avv. Matteo e la Sezione speciale per la

riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n.

308 del Registro ordinanze 1956.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

giudice Nicola Jaeger;

uditi l'avv. Aldo Dedin ed il sostituto avvocato generale dello

Stato Attilio Inglese.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 1953 l'avv.

Cuttano Matteo di Giuseppe e Cuttano Giuseppe fu Matteo convennero

davanti al Tribunale di Bari la Sezione speciale per la riforma

fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la

trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che mediante un

decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1952, n.

4249 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 22

gennaio 1953), era stata disposta la espropriazione in danno di Cuttano

Giuseppe, fra l'altro, anche di un fondo in agro di Foggia della

estensione di ha. 140.65.78, nonostante che detto fondo fosse stato da

lui donato il 21 aprile 1949 all'unico figlio maschio avv. Matteo in

vista del matrimonio di questi, celebrato due giorni dopo.

Gli attori contestavano la legittimità dell'esproprio e chiedevano

che l'Ente espropriante fosse condannato al risarcimento dei danni nei

limiti del prezzo di mercato dei terreni arbitrariamente espropriati

con vittoria di spese e compensi.

Il Tribunale respinse le domande con sentenza 22 gennaio 1956; ma

la Corte di appello di Bari, adita in secondo grado dagli attori

Cuttano, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte

costituzionale con ordinanza 13 luglio 1956, con la quale si sollevano

non solo le questioni proposte dai Cuttano sulla esclusione dalla

espropriazione dei beni donati in contemplazione del matrimonio e,

quanto meno indirettamente, sul valore giuridico del parere unanime

della Commissione interparlamentare prevista dall'art. 5 della legge

Sila, ma anche la questione più generale e preliminare circa la

legittimità della delega conferita dall'art. 5 della legge Sila e

dall'art. 1 della legge stralcio.

Tale ordinanza era regolarmente notificata e comunicata a norma di

legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 20

ottobre 1956.

Le parti si sono costituite ritualmente nel giudizio davanti alla

Corte. La difesa dei Cuttano ha illustrato e ribadito, in ampie

deduzioni e in brevi note integrative, gli argomenti addotti a sostegno

delle tesi di illegittimità del decreto presidenziale, più che della

legge di delegazione.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Ente di

riforma, ha eccepito in linea preliminare la irricevibilità delle

questioni:

a) perché dedotte come causa petendi della domanda davanti al

giudice di merito;

b) perché la Corte di appello di Bari non ha affrontato

preliminarmente una questione che avrebbe potuto definire il processo

di merito senza che fosse necessario risolvere la questione di

legittimità costituzionale, e, più precisamente, perché non ha

accertato se la donazione di cui si discute fosse stata fatta in

contemplazione di matrimonio;

c) perché la stessa Corte non ha compiuto alcun esame circa la

"non manifesta infondatezza" della questione relativa alla efficacia

del parere della Commissione interparlamentare.

Subordinatamente, nel merito, ha sostenuto la legittimità della

delega, l'esattezza della interpretazione data dal Tribunale all'art.

20 della legge stralcio, la natura non vincolante del suddetto parere

e, quindi, la infondatezza delle questioni.

Le argomentazioni delle parti sono state illustrate anche nella

discussione orale. Considerato in diritto :

La questione pregiudiziale sollevata dalle eccezioni

dell'Avvocatura generale dello Stato, come pure la questione sulla

legittimità della legge di delegazione proposta dalla Corte d'appello

di Bari sono state già risolte nelle sentenze nn. 59 e 60 del 13

maggio 1957 della Corte costituzionale, che non rileva ragioni per

modificare il proprio convincimento e può richiamare senz'altro le

motivazioni di quelle decisioni.

Sono invece peculiari della presente causa le eccezioni della

Avvocatura relative agli asseriti vizi della ordinanza della Corte di

appello di Bari. Il primo di essi consisterebbe nel fatto che la Corte

stessa non ha accertato preventivamente la natura dell'atto rispetto al

quale era insorta la controversia.

Tale censura non è fondata, perché dalla lettura dell'ordinanza

di rinvio si ricava chiaramente che la Corte di appello ha condiviso

sul punto di fatto la convinzione del Tribunale, che dal rogito

notarile non risultava espressamente che la donazione fosse stata fatta

"in riguardo di un determinato futuro matrimonio" ai termini dell'art.

785 Cod. civ., così che non vi erano altri accertamenti di fatto da

compiere. Sul punto di diritto, invece, la Corte di merito ha mostrato

di dissentire dall'opinione del Tribunale, che l'art. 20 della legge

stralcio prevedesse proprio ed esclusivamente le donazioni fatte ai

sensi dell'art. 785 Cod. civ., o quanto meno ha ritenuto non

manifestamente infondati i dubbi sulla identità delle due fattispecie,

ed ha esattamente pronunciato rimettendo a questa Corte la questione di

legittimità costituzionale relativa.

Il secondo vizio dell'ordinanza di rinvio è ravvisato nel mancato

esame della manifesta infondatezza della questione relativa alla

asserita efficacia vincolante del parere della Commissione

interparlamentare.

Su questo punto si deve osservare che, mentre gli attori e

appellanti Cuttano avevano dato nei giudizi di merito ed hanno

continuato a dare in questa sede un particolare rilievo alla tesi della

efficacia vincolante di quel parere, l'ordinanza di rinvio si è

limitata a farvi accenno, nei termini seguenti: "Ed è appena il caso

di accennare che la Commissione parlamentare prevista, dagli artt. 5

legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 2 legge 21 ottobre 1950, n. 841, si

è espressa in termini favorevoli agli appellanti, sicché, in sede di

controllo di legittimità, si dovrà anche interloquire sulla natura

vincolante o meno del parere". Tuttavia anche se la formula usata non

è la più perspicua, non pare dubbio che, esprimendosi così come si

espresse nell'ordinanza, la Corte di merito ha fatto intendere che

considerava tale questione rilevante per il giudizio e non

manifestamente infondata.

Dal disposto dell'art. 5 della legge Sila, richiamato nell'art. 1

della legge stralcio, risulta che il parere della Commissione, composta

di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, è

sicuramente obbligatorio, perché il Governo è autorizzato ad

esercitare il potere conferito ad esso dalle leggi di delegazione

"sentito il parere" della Commissione stessa; ma non si ricava da

alcuna norma che tale parere sia vincolante, né i lavori preparatori,

sui quali la difesa dei Cuttano ha compiuto una diligente indagine,

possono considerarsi decisivi per giungere ad una conclusione non

contemplata espressamente dalla legge. E ciò è già stato osservato

da questa Corte nella sentenza n. 60, del 13 maggio 1957.

Con che non si vuol dire che a quel parere non si debba riconoscere

un valore notevole, specialmente quando sia stato espresso alla

unanimità, come nella specie, potendo anche esso fornire elementi di

valutazione degni della massima considerazione.

La questione fondamentale della presente causa concerne la

interpretazione del primo comma dell'art. 20 della legge stralcio (21

ottobre 1950, n. 841), che dichiara inefficaci di diritto, nei

confronti degli Enti di riforma, tutti gli atti tra vivi a titolo

gratuito posteriori al 1 gennaio 1948, "ad eccezione delle donazioni in

contemplazione di matrimonio". Si domanda se la fattispecie descritta

in tale disposizione debba ritenersi identica a quella prevista

nell'art. 785 Cod. civ., intitolato "donazione in riguardo di

matrimonio" e regolante "la donazione fatta in riguardo di un

determinato futuro matrimonio".

È noto che la figura della donazione obnuziale ha caratteri

particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, è

concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza

bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che

segua il matrimonio; la celebrazione di questo funziona da condicio

iuris: e determina il momento della efficacia della donazione

obnuziale.

La espressione usata nella legge stralcio, che riproduce quella

già adoperata nell'art. 27 della legge Sila, non corrisponde

testualmente a quella dell'art. 785 Cod. civ., nella quale si richiede

il richiamo ad "un determinato futuro matrimonio". Anche senza voler

attribuire eccessiva importanza alla differenza dei testi, e pur

ammettendo che il legislatore della riforma fondiaria intendesse pur

sempre richiamare il concetto della donazione obnuziale, non si può

non riconoscere che nelle leggi del 1950 appare temperato notevolmente

il rigore formale dell'art. 785 Cod. civ., il quale avrebbe anche

potuto essere in quelle richiamato puramente e semplicemente, se si

fosse voluto riprodurre la stessa norma.

Di conseguenza, la Corte ritiene che, quando risulti in fatto,

esaurientemente dimostrato che una donazione è stata posta in essere

proprio in riguardo a un determinato futuro matrimonio, essa rientri

fra quelle previste dall'art. 20 della legge stralcio, anche se l'atto

formale non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato.

Deve ammettersi, in altri termini, la interpretazione della

volontà delle parti; e quando, come nella specie, essa dà risultati

che coincidono con le conclusioni del parere unanime della Commissione

interparlamentare, particolarmente rilevante anche perla conoscenza

degli elementi di fatto, la dichiarazione formale richiesta nell'art.

785 Cod. civ. può considerarsi superflua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura

generale dello Stato:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto presidenziale 6

dicembre 1952, n. 4249, in riferimento alle norme contenute negli artt.

76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 5 della legge 12

maggio 1950, n. 230, proposte con l'ordinanza 13 luglio 1956 della

Corte di appello di Bari, pronunciata nella causa promossa da Cuttano

Giuseppe e Matteo contro la Sezione speciale per la riforma fondiaria

dell'Ente Puglia e Lucania;

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica, n. 4249 in data 6 dicembre 1952, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,

della Costituzione e nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre

1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo

donato in contemplazione di matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:78 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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