Corte costituzionale

Sentenza n. 774/1988

Altra decisione · depositata il 07/07/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.P.R. 197/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto

comma, e 8, secondo comma, della legge della Provincia Autonoma di

Bolzano riapprovata il 2 settembre 1982, avente per oggetto: "Esami

provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi

dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 15 ottobre

1982, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 45

del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 15 ottobre 1982, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, ha chiesto che venga dichiarata la

illegittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 8,

secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano

riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, dal titolo

"Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi

dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197".

La prima delle disposizioni impugnate - secondo la quale, ai fini

dell'ammissione agli esami di idoneità, l'anzianità della laurea

conseguita all'estero, e riconosciuta in forza del decreto del

Ministro della Pubblica Istruzione 4 settembre 1956, decorre dal

conseguimento del titolo estero e non dalla data del provvedimento di

equipollenza - contrasterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, con il

principio dell'ordinamento, desumibile dall'art. 3 del citato decreto

del 1956, in base al quale il riconoscimento del titolo straniero

viene effettuato mediante il rilascio, da parte delle competenti

autorità accademiche, di un titolo nuovo, così che il titolo

straniero acquista valore nell'ordinamento italiano solo dalla data

del rilascio del titolo italiano.

La seconda disposizione impugnata - che, in via transitoria,

equipara, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio

per l'ammissione all'esame di idoneità, il servizio non di ruolo a

quello di ruolo prestato presso istituzioni pubbliche nazionali ed

estere - esorbiterebbe dalla competenza provinciale delineata

dall'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, in quanto, secondo il

disposto dell'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.

761, i requisiti per l'ammissione dei candidati agli esami di

idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità e non

possono essere fissati con legge provinciale.

2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo

che le questioni di legittimità costituzionale vengano dichiarate

non fondate.

Con riferimento alle censure proposte nei confronti dell'art. 1,

comma quarto, della legge impugnata, la Provincia di Bolzano osserva

che la stessa non violerebbe alcun principio della legislazione

statale, in quanto non esisterebbe un principio secondo cui la

decorrrenza della validità di un titolo di studio conseguito

all'estero decorrerebbe solo dalla data del provvedimento di

riconoscimento. Se è vero, infatti, che prima del riconoscimento il

titolo estero non ha alcun valore, da ciò non consegue che, una

volta operato il riconoscimento, l'anzianità relativa non possa

decorrere dalla data di effettivo conseguimento del titolo estero.

Del resto, aggiunge la resistente, oltre al fatto che né l'art.

49 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, né il d.m. 4 settembre 1956,

dispongono alcunché in ordine agli effetti del provvedimento di

riconoscimento, andrebbe considerato, soprattutto, che le norme da

cui il ricorrente desume i principi sono fonti di natura

regolamentare e, come tali, inidonee a porre vincoli alla

legislazione provinciale.

D'altra parte, la disciplina posta dalla disposizione impugnata,

oltre ad essere conforme alle prescrizioni dell'art. 5, primo comma,

del d.P.R. n. 197 del 1980, risponde al medesimo principio recepito

dalla legge 4 giugno 1982, n. 376 (Ratifica ed esecuzione della

convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi

all'insegnamento superiore negli Stati della regione d'Europa,

adottata a Parigi il 21 dicembre 1979), secondo cui l'anzianità del

titolo riconosciuto in Italia è quella del conseguimento all'estero.

Da ultimo, e in via subordinata, la Provincia osserva che la

valutazione dell'anzianità del titolo attiene non già al possesso

dei requisiti per l'ammissione, che non possono essere derogati dalla

legge provinciale, ma a quegli ulteriori elementi sui quali vertono

gli esami di idoneità, che ben possono essere disciplinati dalla

Provincia nell'esercizio della propria competenza legislativa.

Quanto alle censure mosse alla disposizione dell'art. 8, secondo

comma, la Provincia osserva che in materia di fissazione

dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli

esami di idoneità, è ben possibile stabilire, nell'esercizio della

potestà legislativa concorrente, che sia equiparato al servizio di

ruolo quello prestato in posizioni equipollenti. D'altronde, continua

la Provincia, la censura proposta dal Governo appare apodittica,

immotivata e pretende, nella sostanza, una totale equiparazione della

normativa provinciale a quella statale. La deroga prevista dalla

disposizione impugnata, al contrario, se, da un lato, costituisce

legittima espressione della potestà legislativa provinciale,

dall'altro, è limitata solo alla fase transitoria relativa ai primi

due anni di applicazione della nuova disciplina e, in quanto tale,

non è idonea a violare i principi della materia posti dalla legge

dello Stato, in particolare dalla legge n. 833 del 1978. Considerato in diritto Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le

disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 8, secondo comma,

della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a

seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, ed avente ad oggetto: "Esami

provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi

dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197", per violazione

dell'art. 9, n. 10, dello Statuto T.A.A., in relazione,

rispettivamente, agli artt. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 (che

contiene norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia di

igiene e sanità), e 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione

del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di

Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti

superiori), e all'art. 20 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

La Provincia autonoma di Bolzano, peraltro, con legge provinciale

18 agosto 1983, n. 34, dal titolo identico a quello della legge

contenente le disposizioni impugnate, ha disciplinato nuovamente e in

modo organico l'intera materia già regolamentata dalla legge in

contestazione, riproducendo tutte le disposizioni della legge

riapprovata il 2 settembre 1982, ad eccezione di quelle impugnate.

Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v.

in particolare sentt. nn. 611 del 1988, 119 e 273 del 1986, 149 del

1985, e 309 del 1983), tenuto anche conto della natura di norma

transitoria di una delle disposizioni impugnate, deve essere

dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:774 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari