Corte costituzionale

Sentenza n. 770/1988

Altra decisione · depositata il 07/07/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano

notificato il 14 giugno 1978, depositato in Cancelleria il 23 giugno

successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1978, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 14 settembre

1976, n. 1144, avente per oggetto: "Istituzione di un istituto

professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca in

Vipiteno";

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23

successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di

attribuzione in riferimento al d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144,

pubblicato per estratto sulla G.U. del 15 aprile 1978, con il quale,

su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i

Ministri dell'Interno, del Tesoro e dell'Industria, è stato

istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un Istituto professionale

di Stato per il commercio in lingua tedesca nel comune di Vipiteno.

La Provincia ricorrente deduce che, con il decreto suddetto, è

stata posta in essere una violazione della propria competenza

concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, come

determinata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in

materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, dettate

dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.

L'art. 4 di tale decreto, infatti, stabilisce che "alla

istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione

secondaria... provvede la Provincia in base a piani da essa

predisposti e d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione in

ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato...".

La Provincia ricorrente, ritenendo palese la lesione della propria

competenza in materia di ordinamento scolastico, chiede che venga

dichiarata la propria competenza a istituire nel territorio

provinciale istituti professionali e, conseguentemente, che venga

annullato il decreto impugnato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel

presente giudizio. Considerato in diritto La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di

attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, con il

quale è stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto

professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione

della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento

scolastico, come determinata dall'art. 9, n. 2 St. T.A.A. e dalle

relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n.

116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico delle

norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella

Provincia di Bolzano).

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta

alla Provincia Autonoma di Bolzano provvedere alla istituzione delle

scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione

professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il

Ministro della Pubblica Istruzione.

Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha

già affermato con la sentenza n. 279 del 1984, resa in analogo

giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della

competenza riconosciuta alla provincia ricorrente in materia di

ordinamento scolastico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire

nel Comune di Vipiteno un istituto professionale di Stato e,

conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:770 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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