Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1970 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

sarda 5 dicembre 1968, riapprovata il 6 novembre 1969, recante

"Posizione e trattamento dei dipendenti della regione sarda eletti a

cariche presso enti autonomi territoriali", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 novembre 1969,

depositato in cancelleria il 1 dicembre successivo ed iscritto al n. 14

del registro ricorsi 1969.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della regione autonoma

della Sardegna;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Pietro Gasparri, per la regione sarda.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 22 novembre 1969 e depositato il 1

dicembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato, ha promosso questione

di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 51 della

Costituzione e dell'art. 3, lett. a, dello statuto speciale, legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nei confronti della legge

regionale sarda 5 dicembre 1968, riapprovata in data 6 novembre 1969,

recante norme sulla posizione ed il trattamento economico dei

dipendenti di quella regione, eletti a determinate cariche presso enti

autonomi locali.

Disponendo il collocamento in aspettativa di ufficio - anziché a

richiesta come prevede la legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078 -

dei dipendenti anzidetti, la legge regionale determinerebbe

incostituzionalmente una sorta di incompatibilità che non trova

riscontro nella legislazione statale, violando così l'art. 51 della

Costituzione.

Sotto altro aspetto la stessa legge, ampliando rispetto alla legge

statale già ricordata il concorso degli enti locali per quanto

riguarda gli oneri inerenti alla corresponsione del trattamento di

aspettativa spettante ai dipendenti regionali, violerebbe anche l'art.

3, lett. a, dello statuto, in quanto verrebbe ad incidere in materia

non rientrante nei compiti istituzionali della regione.

2. - Si è costituita in giudizio, con atto depositato il 12

dicembre 1969, la regione autonoma della Sardegna, sostenendo che

l'art. 51 della Costituzione non contiene una riserva di legge

statale, che il legislatore regionale avrebbe operato nell'ambito della

sua competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici" e di

"stato giuridico ed economico" dei propri dipendenti, che il

collocamento in aspettativa costituirebbe una facilitazione e non un

ostacolo per quei dipendenti che siano eletti a cariche pubbliche, che

l'onere a carico dell'ente, presso cui la carica elettiva è assunta,

di integrare il trattamento economico per coloro che per effetto della

elezione vengano a subire una minorazione retributiva costituirebbe

espressione di un principio dell'ordinamento, rispetto al quale la

normativa impugnata avrebbe valore ricognitivo e non costitutivo.

Sulla base di questi argomenti la difesa della regione chiede

pertanto la reiezione del ricorso.

Nella pubblica udienza la difesa delle parti ha insistito nelle

argomentazioni e conclusioni rispettivamente dedotte. Considerato in diritto :

1. - Come accennato in narrativa, la legge impugnata ha per oggetto

la posizione ed il trattamento economico dei dipendenti regionali

eletti a cariche presso determinati enti locali e ricalca

sostanzialmente lo schema della corrispondente legge statale del 12

dicembre 1966, n. 1078, differenziandosene però sotto un duplice

aspetto. In primo luogo, stabilendo che detti dipendenti siano

collocati in aspettativa d'ufficio, anziché dietro loro richiesta; in

secondo luogo, ampliando l'ambito degli enti, l'assunzione ad uffici

elettivi dei quali è presa in considerazione ai fini del collocamento

in aspettativa. Rientrano, infatti, nelle previsioni della legge

statale, oltre all'ufficio di consigliere regionale, quelli di

presidente di giunte provinciali e di assessore di giunte di provincie

con più di 700.000 abitanti; di sindaco di capoluogo di provincie

ovvero di comuni con più di 50.000 abitanti; di assessore di comuni

con più di 100.000 abitanti; di presidente di enti e di aziende di

enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti. Rientrano

invece nelle più larghe previsioni della legge regionale gli uffici di

presidente e assessore provinciale, senza distinzioni; di sindaco, o di

assessore di comuni con più di 15.000 abitanti; di presidente di enti

e aziende comunali, provinciali e consortili, senza riguardo al numero

dei rispettivi dipendenti. La legge regionale rinvia poi alla normativa

della legge n. 1078 del 1966 per quanto concerne il trattamento

economico di aspettativa, ponendo a carico dell'ente presso cui i

dipendenti regionali siano stati eletti l'onere della retribuzione ad

essi spettante nell'amministrazione di appartenenza, ovvero, quando sia

prevista una indennità di carica, la differenza tra i quattro decimi

di questa ultima e la retribuzione anzidetta.

Su questi due punti si accentrano le censure del ricorso,

deducendosi - quanto al primo - che la legge de qua avrebbe creato una

incompatibilità senza riscontro nella legislazione statale, con

violazione dell'art. 51 della Costituzione, che vuole garantito a tutti

i cittadini l'accesso alle cariche pubbliche elettive in condizioni di

eguaglianza; deducendosi altresì - quanto al secondo punto - che la

legge regionale, imponendo il concorso finanziario di enti locali che

non vi sarebbero altrimenti tenuti, violerebbe l'art. 3, lett. a, dello

statuto, incidendo su materia sottratta alla competenza legislativa

della regione.

2. - La Corte osserva anzitutto che nel potere della regione di

dettare norme in tema di "ordinamento degli uffici e degli enti

amministrativi della regione e stato giuridico ed economico del

personale" (art. 3, lett. a, dello statuto) rientra certamente quello

di regolare nel modo più adeguato all'interesse del buon andamento

dell'amministrazione regionale (articolo 97 della Costituzione) la

posizione dei propri dipendenti che siano stati eletti a pubblici

uffici di enti locali. È vero quanto rilevato dalla Avvocatura dello

Stato, che, cioè, disponendo nei confronti dei dipendenti che si

trovino nelle condizioni indicate l'obbligatorietà del collocamento in

aspettativa, la legge regionale viene a configurare una

incompatibilità (meramente funzionale, è da soggiungere), che non è

invece prevista per situazioni analoghe dalla legge statale; ma ciò

non offre motivo di censura, dal momento che le incompatibilità sono

cosa diversa dalla ineleggibilità e sono per loro natura

caratterizzate dal duplice riferimento alle due funzioni, il cui

simultaneo esercizio si reputi, non irragionevolmente, lesivo dei

pubblici interessi a ciascuna connessi. Incompatibilità possono

perciò essere stabilite dal punto di vista dell'uno o dell'altro

ufficio, dell'una o dell'altra funzione od attività, purché -

beninteso - da chi ne abbia rispettivamente il potere. E questa Corte

ha già avuto Occasione di affermare che, in linea di principio,

nell'attribuzione di potestà legislativa sull'ordinamento di un ente

è da ritenere sia compresa la competenza a dettare norme in tema di

incompatibilità (sentenza n. 60 del 1966): ora, tale è appunto il

caso della competenza spettante alla regione della Sardegna ex art. 3,

lett. a, dello statuto.

Certo, come pure è stato messo in rilievo nella ricordata

sentenza, anche la disciplina delle incompatibilità, per i suoi

possibili riflessi sul concreto esercizio del diritto elettorale

passivo, deve conformarsi ai principi enunciati nell'art. 51 della

Costituzione: tra i quali viene in primo luogo in considerazione nella

specie, trattandosi di incompatibilità funzionale con l'esplicazione

attiva delle mansioni di servizio dei dipendenti regionali, il

principio dell'ultimo comma, cui la legge in questione risulta

perfettamente aderente. Essa, infatti, mentre assicura ai propri

dipendenti chiamati a pubbliche funzioni la conservazione del posto e

la integrità delle posizioni economiche e di carriera, consente loro

la pratica possibilità di dedicarsi interamente ai compiti inerenti

agli uffici cui sono eletti, senza interferenze di sorta con

l'osservanza dei doveri ad essi derivanti dal rapporto di servizio con

l'amministrazione regionale.

3. - Quel che invece la regione non può fare è di porre, in tutto

o in parte, a carico degli enti locali presso i quali i suoi dipendenti

siano stati eletti a ricoprire determinati uffici l'onere finanziario

del trattamento economico a quelli attribuito, fuori delle ipotesi

contemplate dalla legislazione statale. Deve, infatti, considerarsi

pacifico che tra gli "enti amministrativi della Regione", cui allude lo

statuto nella lettera a dell'art. 3, non sono inclusi gli enti ai quali

ha riferimento la legge impugnata (provincie, comuni ed aziende

rispettive): come risulta confermato a contrario dalla espressa

previsione, in altre disposizioni dello statuto e nello stesso art. 3,

sotto la lett. b, dei soli poteri specificamente attribuiti alla

regione nei confronti di comuni e provincie.

Non avendo la regione il potere di prescrivere obblighi di spesa

agli enti locali autonomi, essa non può estendere obblighi di tal

genere ad enti locali diversi da quelli che vi sono tenuti a norma

delle leggi statali, né può modificare, per questi ultimi, la

fattispecie costitutiva dell'obbligo, col trasformare da facoltativo in

necessario il collocamento in aspettativa.

Deve, perciò, ritenersi fondato il secondo motivo di censura

dedotto nel ricorso e dichiararsi in conseguenza la illegittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale

impugnata, limitatamente alla parte in cui - rinviando all'art. 3 della

legge statale n. 1078 del 1966 - obbliga gli enti elencati nel primo

comma, presso i quali i dipendenti regionali ricoprano le cariche

elettive ivi anch'esse indicate, a concorrere all'onere derivante dal

trattamento economico complessivamente attribuito ai dipendenti

medesimi a norma del medesimo art. 3, comma primo n. 2, e comma terzo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della regione

della Sardegna approvata il 5 dicembre 1968, e riapprovata il 6

novembre 1969, nella parte in cui, mediante rinvio alla legge statale

12 dicembre 1966, n. 1078, pone a carico degli enti o aziende locali

gli assegni e relativi obblighi di trattenuta di cui all'art. 3, primo

comma n. 2, e commi secondo, terzo e quarto, della legge stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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