Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1963 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9

della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10, promosso con

ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra la Società per azioni "'A Zagara" e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 133 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962 e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 39 del 18 agosto 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società "'A

Zagara" e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto di

intervento del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per l'Amministrazione delle finanze dello Stato, l'avv.

Guido Aula, per la Società "'A Zagara", e l'avv. Camillo Ausiello

Orlando, per il Presidente della Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 16 giugno 1956 l'Ufficio del registro di Bisacquino ammise

la registrazione a tassa fissa, in via provvisoria, di un atto con il

quale la Società per azioni "'A Zagara" aveva acquistato 9.000 mq. di

area edificabile destinata alla costruzione di un grande albergo

turistico.

Successivamente, però, e precisamente in data 8 ottobre 1958, lo

stesso Ufficio del registro ingiunse alla Società di pagare la somma

di lire 18.443.000 quale imposta su detto atto di compravendita.

La Società "'A Zagara", con atto notificato in data 8 novembre

1958, propose davanti al Tribunale di Palermo opposizione alle

ingiunzioni ricevute e, nei riguardi di quella sopra menzionata,

dedusse la violazione degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge regionale 9

aprile 1954, n. 10, sostenendo che - in mancanza di una pronuncia

negativa dell'autorità amministrativa competente a concedere il

beneficio fiscale ai sensi dell'art. 5 della legge stessa -

l'ammissione provvisoria al beneficio non avrebbe potuto essere

revocata.

Con ordinanza emessa il 18 maggio 1962 il Tribunale di Palermo

sollevava d'ufficio la questione della legittimità costituzionale

della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, considerando l'esame delle

disposizioni di questa rilevante per la decisione della causa

principale ed osservando che la illegittimità di tali disposizioni,

emesse in contrasto con l'art. 117 della Costituzione e l'art. 17 dello

Statuto della Regione, era già stata riconosciuta con la decisione

della Corte costituzionale n. 60 del 24 novembre 1958, che aveva

dichiarato illegittima la proroga delle disposizioni stesse, concessa

con la legge regionale siciliana 12 maggio 1958, n. 16, proprio in

considerazione del contenuto normativo della legge del 1954, n. 10,

oggetto della proroga.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 18 agosto

1962.

Si costituivano in giudizio la Società "'A Zagara" e il Ministero

delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e faceva intervento il Presidente della Regione siciliana.

Nelle loro deduzioni e nelle successive memorie tanto la Società

quanto la Regione opponevano, in via pregiudiziale, la inammissibilità

della questione di legittimità costituzionale, sostenendo la

irrelevanza di essa rispetto al giudizio principale e l'erroneità del

richiamo all'art. 117 della Costituzione contenuto nell'ordinanza del

Tribunale di Palermo; nel merito chiedevano che la questione fosse

dichiarata infondata.

L'Avvocatura generale dello Stato replicava contestando sia le

eccezioni pregiudiziali che gli argomenti di merito e richiamando

ampiamente la giurisprudenza della Corte.

All'udienza del 3 aprile 1963 i difensori delle parti e l'Avvocato

dello Stato ribadivano gli argomenti esposti nelle deduzioni e nelle

memorie. Considerato in diritto :

1. - Le eccezioni di inammissibilità della questione proposta

dalle difese della parte privata e della Regione non possono essere

accolte. La Corte costituzionale ha costantemente ritenuto e più volte

chiarito che il giudizio sulla rilevanza della questione di

legittimità costituzionale di una norma rispetto alla controversia

principale compete al giudice investito della controversia stessa e

chiamato ad applicare la norma in questione. Tale giudizio deve basarsi

ovviamente su adeguati motivi, risultanti dal testo dell'ordinanza; ma

costituisce già una motivazione adeguata l'affermazione contenuta in

tale testo che per decidere la controversia il giudice riterrebbe di

dover applicare quella norma, ove non fosse insorto il dubbio sulla sua

legittimità costituzionale.

Nella specie l'ordinanza contiene il rilievo, che la Società "'A

Zagarà " aveva fondato la sua opposizione deducendo la violazione

degli artt. 3, 5, e 9 della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, e

chiedendone quindi essa stessa l'applicazione, di guisa che

l'accertamento della legittimità costituzionale della legge medesima

costituiva un presupposto della decisione sul merito. Di conseguenza,

non si può contestare che la rilevanza della questione rispetto al

giudizio principale è stata riconosciuta e motivata adeguatamente

nella ordinanza di rimessione degli atti alla Corte.

Per le stesse ragioni la Corte non può prendere in considerazione

la tesi sostenuta negli atti difensivi, secondo la quale la legge

regionale n. 10 del 1954 avrebbe cessato da tempo di spiegare la sua

funzione, cosicché non le sue norme, ma altre disposizioni sarebbero

state applicabili ai rapporti in contestazione. A prescindere dalla

facile osservazione che l'intervento in questo giudizio della parte

privata e l'impegno dimostrato dalla sua difesa inducono a ritenere che

essa abbia un notevole interesse all'applicazione di quelle norme, e

con ciò stesso ammetta implicitamente la rilevanza della questione

rispetto al giudizio principale, si deve riaffermare anche in questa

occasione il principio, già chiarito altra volta (sentenza n. 4 del 16

gennaio 1959), che il sindacato della Corte costituzionale può e deve

essere esercitato tutte le volte che di " efficacia" (art. 136 Cost.) e

di "applicazione" (art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della

legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della

medesima, la quale "efficace" ed "applicabile" resta, pur sempre, entro

i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi

nel tempo.

2. - Passando ad esaminare il merito della causa, la Corte osserva

che le disposizioni, rispetto alle quali l'ordinanza del Tribunale di

Palermo ha proposto questione di legittimità costituzionale, non hanno

costituito finora oggetto diretto di esame da parte della Corte stessa.

Questa però ha avuto occasione di dichiarare la illegittimità di una

legge regionale successiva - approvata dall'Assemblea della Regione

siciliana il 21 marzo 1958 e promulgata il 12 maggio 1958 - recante

"proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9

aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature

turistiche, climatiche e termali della Regione"; e nella sentenza (19

novembre 1958, n. 60), con la quale venne dichiarata tale

illegittimità, la Corte ebbe a motivare la reiezione delle eccezioni

di improcedibilità proposte dalla difesa della Regione e desunte dalla

mancata impugnazione della legge prorogata osservando che "se una legge

temporanea, pur essendo costituzionalmente illegittima, non fu, a suo

tempo, impugnata per qualsiasi ragione, ciò non preclude il potere del

Commissario dello Stato di impugnare le norme delle quali la successiva

legge ha protratta nel tempo l'efficacia", e ciò in quanto "il vizio

di costituzionalità della legge prorogata si ripresenta,

autonomamente, nel contenuto normativo della legge di proroga".

Dopo un ampio e minuzioso esame delle disposizioni della legge

impugnata, la Corte ne rilevava la illegittimità costituzionale sotto

un duplice aspetto: anzitutto perché "nella sfera delle leggi

tributarie dello Stato manca una disposizione che contenga un tipo di

esenzione, cui possano riferirsi le norme della legge prorogata per

dedurne la legittimità costituzionale"; in secondo luogo perché "nel

sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno carattere

di specificità ... lo stesso principio deve, con maggior rigore,

trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono

una eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel

determinato tributo... alle esenzioni prevedute dalla legge impugnata

manca il requisito della specificità quanto all'oggetto, perché i

benefici fiscali sono accordati a qualsiasi attività ed anche a

generiche iniziative con finalità turistiche (art. 1); manca inoltre

la specificità quanto alle categorie che possono fruire delle

agevolazioni tributarie, perché le esenzioni e riduzioni delle imposte

sono accordate a società di qualunque specie, anche trasformate, a

enti e a privati, la cui attività sia diretta ad incrementare,

comunque, le industrie turistiche (articoli 1, 2, 3)".

Questioni in parte analoghe si sono presentate anche

successivamente alla Corte, in un giudizio per conflitto di

attribuzione elevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in

riferimento ad un decreto del Presidente della Regione siciliana 10

aprile 1959, n. 6, con il quale si estendevano taluni benefici fiscali

e, in particolare, si riproduceva integralmente il contenuto della

legge regionale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con

la ricordata sentenza (n. 60 del 19 novembre 1958).

In questo secondo giudizio la Corte osservava: "il decreto

presidenziale impugnato ha indubbiamente esorbitato dai limiti di

competenza della Regione... Quel decreto ha rinnovato la concessione di

agevolazioni tributarie a categorie di imprese, per le quali questa

Corte aveva dichiarato illegittime le proroghe dei benefici accordati

precedentemente, perché la concessione di esso non rientrava nella

potestà tributaria conferita alla Regione dallo Statuto speciale. Né

essa ritiene che sussistano motivi sufficienti per ammettere che tale

concessione ulteriore, ritenuta illegittima quando era stata disposta

con leggi regionali, sia oggi legittima perché accordata mediante un

decreto del Presidente della Regione"(sentenza 9 giugno 1960, n. 39).

Proposta ora la questione della legittimità costituzionale delle

norme contenute negli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9 aprile 1954, n.

10, si deve osservare che l'ordinanza del Tribunale richiama tanto

l'art. 117 della Costituzione quanto l'art. 17 dello Statuto speciale

della Regione siciliana. Il richiamo all'art. 117 è frutto di una

svista, perché questa norma concerne le Regioni a statuto ordinario e,

pertanto, non si applica alla Sicilia; ma dall'art. 17 dello Statuto

speciale la Corte ha precisamente desunto i criteri dei quali ha fatto

applicazione nella ricordata sentenza n. 60 del 1958, ed è evidente

che - come si desume del resto anche dal testo di questa - gli

argomenti validi per dichiarare la illegittimità della legge di

proroga sono ancora più eicaci a dimostrare la illegittimità di

quella prorogata, sottoposta ora soltanto al giudizio della Corte. Le

norme denunciate devono, pertanto, essere riconosciute illegittime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali dedotte dal Presidente della

Regione siciliana e dalla Società "' A Zagarà ";

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9

della legge della Regione siciliana 9 aprile 1954, n. 10.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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