Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1961 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1951, n. 1413, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1960 dalla

Corte di appello di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra

Montemurri Diego e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta

al n. 90 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 297 del 3 dicembre 1960.

Udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1961 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Montemurri Diego, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera

per la valorizzazione della Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 23 febbraio 1960 la Corte di appello di Catanzaro

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18

dicembre 1951, n. 1413, con il quale al nome di Montemurri Alfredo,

furono espropriati, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n.

230 (così detta legge Sila), ettari 202,06,50 in territorio del Comune

di Aprigliano.

Terreni che, com'è pacifico, per divisione ereditaria del 26

aprile 1947, trascritta il 10 maggio 1947, erano stati trasferiti a

Montemurri Diego, uno dei tre figli di Montemurri Alfredo, deceduto il

15 gennaio 1946.

La Corte di appello ha ritenuto che la questione è rilevante ai

fini della decisione della causa intentata da Diego Montemurri per

ottenere la restituzione dei terreni espropriati. Ed ha ritenuto,

altresì, la questione non manifestamente infondata, osservando:

1) che la procedura di esproprio si era svolta e conclusa nei

confronti di un soggetto non più esistente al 15 novembre 1949, invece

che nei confronti di colui che, a quella data, era il vero

proprietario;

2) che l'ente espropriante riconosceva di aver tenuto presenti i

dati del nuovo catasto, che non era stato ancora aggiornato ed attivato

nel territorio del Comune di Aprigliano, invece di quelli del vecchio

catasto intestato a Diego Montemurri, che, nella zona, era ancora in

vigore il 12 giugno 1953, come risulta dal certificato dell'Ufficio

distrettuale delle imposte dirette;

3) che, essendo intervenuta la divisione ereditaria il 26 aprile

1947, la proprietà di Montemurri Alfredo era stata trasferita ai tre

eredi; e che, per conseguenza, il soggetto passivo cioè Alfredo

Montemurri, preso in considerazione nella procedura di scorporo

(Alfredo Montemurri), era diverso, anche per quanto attiene all'entità

del patrimonio, da quello che, al 15 novembre 1949, era titolare del

patrimonio espropriato (Diego Montemurri).

Ha rilevato, altresì, che sarebbe da escludere un errore materiale

nell'intestazione del provvedimento, perché non potrebbe ritenersi che

il soggetto passivo dell'esproprio sia stato esattamente individuato,

se pure con generalità errate.

Il giudice del merito ha espresso, quindi, il dubbio che il decreto

presidenziale sopra indicato, sia in contrasto con le disposizioni

contenute negli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, in

riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Ha ritenuto, invece, manifestamente infondata l'altra questione di

legittimità costituzionale, pure sollevata dall'appellante, in quanto,

nell'espropriazione, sarebbero compresi boschi e incolti produttivi non

suscettibili di scorporo.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è

stata Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1960, n. 297.

In questa sede si sono costituiti il sig. Diego Montemurri,

rappresentato dall'avv. Antonio Sorrentino, e l'Opera per la

valorizzazione della Sila, rappresentata dall'Avvocatura generale dello

Stato.

La difesa del sig. Montemurri, nelle deduzioni depositate il 23

aprile 1960, dopo avere ricordato la giurisprudenza di questa Corte

relativa alla necessità, che, anche in contrasto con le risultanze dei

dati catastali, l'espropriazione deve svolgersi nei confronti

dell'effettivo titolare dei beni alla data del 15 novembre 1949,

sostiene che la legge delegante sarebbe stata violata, sia perché

l'espropriazione si era svolta nei confronti di Montemurri Alfredo,

che, al 15 novembre 1949, non era più proprietario dei beni

espropriati, sia perché, nella procedura di scorporo, in base ai dati

del nuovo catasto, non ancora attivato nel territorio di Aprigliano, si

sarebbe preso in considerazione il complesso terriero di Alfredo

Montemurri e non già quello di Diego, che in effetti subì lo

esproprio.

Osserva, altresì, che non si tratterebbe di questione meramente

formale; in quanto l'errore riguardante il soggetto espropriato

importerebbe la possibilità di colpire proprietario dd beni che, se

non fosse intervenuto l'errore sarebbero rimasti immuni dallo scorporo,

o, quanto meno, sarebbero stati espropriati in misura minore.

L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni depositate il 19 maggio

1900, sostiene in sostanza che il decreto di espropriazione, pur

contenendo elementi esatti per quanto riguarda la descrizione dei

terreni, la ubicazione e l'estensione, risulta, invece, erronea

nell'indicazione del nome (e non anche del cognome) dell'espropriato,

perché, invece, di essere intestato a Diego Montemurri è intestato ad

Alfredo. E sarebbe un errore materiale, determinato, dalla erronea

intestazione del catasto in formazione, perché, prosegue l'Avvocatura,

anche se nel corso del procedimento l'Ente avesse avuto conoscenza

della esatta identità del soggetto passivo, avrebbe ugualmente

proceduto all'espropriazione, dato che questa si riferiva ed era

commisurata all'identico complesso di terreni, di cui prima era

titolare Alfredo Montemurri e poi Diego, essendosi rispettato il limite

di 300 ettari stabilito dalla legge a garanzia del proprietario.

Questa tesi è ribadita dalla difesa dell'Ente anche nella memoria

depositata il 23 novembre 1961.

La difesa del sig. Diego Montemurri, con la memoria depositata il

22 novembre dello stesso anno, insiste ed illustra i rilievi già

accennati nelle deduzioni per contestare l'assunto dell'Avvocatura

dello Stato, ponendo in rilievo, tra l'altro, che non si tratterebbe di

errore materiale, rettificabile ai sensi dell'art. 4 della legge Sila,

bensì di un errore che ha investito la sostanza del procedimento

svoltosi nei confronti di un soggetto che, al 15 novembre 1949, non era

più titolare dei beni espropriati.

All'osservazione della difesa dell'Ente che l'errore sarebbe stato

comunque irrilevante, in quanto, se lo avesse conosciuto, l'Ente

avrebbe ugualmente proceduto nei confronti di Diego Montemurri, dato

che si tratterebbe dello stesso complesso patrimoniale, la difesa della

parte privata obietta, anzitutto, che l'esatta indicazione del soggetto

passivo avrebbe carattere essenziale nelle espropriazioni per la

riforma fondiaria. Aggiunge, inoltre, che sarebbe inesatto ritenere

che il patrimonio terriero di Alfredo Montemurri sia passato

integralmente al figlio Diego, perche era intervenuta la divisione fra

i tre eredi. Di guisa che il complesso fondiario preso in

considerazione dall'Ente espropriante sarebbe notevolmente maggiore di

quello trasferito per eredità a Diego Montemurri. Considerato in diritto :

È pacifico fra le parti che, con il D.P.R. del 18 dicembre 1951,

n. 1413, l'Opera valorizzazione Sila ha espropriato al signor Diego

Montemurri ettari 202,06,50, nel territorio del Comune di Aprigliano; e

che questi terreni erano pervenuti al signor Diego Montemurri in base

all'atto di divisione del 26 aprile 1947 (debitamente trascritto il 10

maggio successivo) del compendio ereditario già appartenente al signor

Alfredo Montemurri, deceduto il 17 gennaio 1946.

Rileva, altresì, l'ordinanza, che risulta dall'intestazione e

dall'articolo primo del decreto dl scorporo, e non è contestato, che

il trasferimento all'Ente di riforma fu disposto in relazione al

patrimonio di Alfredo Montemurri; e che, pure nei confronti di costui,

era stato compilato il piano particolareggiato di espropriazione. È

pure pacifico che, per la procedura anzidetta, l'Ente non si avvalse

dei dati del vecchio catasto ancora in funzione nella zona, intestato a

Diego Montemurri, bensì dei dati del nuovo catasto, non avente ancora

efficacia giuridica, intestati al defunto Alfredo Montemurri.

In tale situazione l'illegittimità del decreto di scorporo non

può essere fondatamente disconosciuta.

L'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila),

applicabile nella specie, dispone che sono soggetti ad espropriazione i

terreni di proprietà privata, suscettibili di trasformazione,

appartenenti a soggetti, che, al 15 novembre 1949, erano titolari di

più di 300 ettari. Esige perciò che l'entità del terreno

espropriabile, oltre il limite anzidetto, che deve essere sempre

rispettato a favore del proprietario, sia stabilita in seguito ad una

valutazione quantitativa e qualitativa di un determinato complesso

patrimoniale terriero e nei confronti di un determinato soggetto

passivo (singole persone o società). Tale concetto è stato già

enunciato da questa Corte nella sentenza n. 57 del 1959, nella quale

si è appunto rilevato, anche in riferimento alla legge 12 maggio 1950,

che la espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria non

mira a trasferire da uno ad un altro soggetto un bene per sé

obiettivamente considerato, ma, invece, a sottrarre parte del

patrimonio ad un soggetto, quando si verifichino le condizioni previste

dalla legge.

Nella specie, pertanto, anche se, come deduce la difesa dell'Ente,

a favore del signor Diego Montemurri (che di fatto ha subito

l'esproprio), si è rispettato il limite dei 300 ettari, ciò non è

sufficiente per ritenere legittimo il decreto impugnato, poiché non è

soddisfatta l'altra condizione pure richiesta e che si ricollega alla

determinazione quantitativa del terreno da espropriare. La quale, nel

caso concreto, è stata commisurata, non già, come sarebbe stato

necessario per l'osservanza della legge, con riferimento al complesso

terriero di Diego Montemurri al 15 novembre 1949, bensì a quello di

Alfredo Montemurri, già deceduto fin dal 1946. Si è preso cioè in

considerazione un diverso compendio patrimoniale, come pure rileva

l'ordinanza della Corte di appello.

Da quanto si è osservato emerge anche l'infondatezza

dell'obiezione mossa dalla difesa dell'Ente, che, nella specie,

l'intestazione del piano particolareggiato e del decreto di scorporo ad

Alfredo Montemurri, sarebbe irrilevante, in quanto l'esproprio sarebbe

stato commisurato all'identico patrimonio che era di proprietà di

Alfredo Montemurri, poi passato in eredità al figlio Diego. Se è

vero, infatti, che i beni dei quali Diego Montemurri è stato

spossessato facevano parte del patrimonio di Alfredo Montemurri, non è

altrettanto esatto che questo patrimonio sia stato trasferito per

eredità interamente al figlio Diego.

Dall'ordinanza si desume che la proprietà del defunto Alfredo

Montemurri esistente nel territorio di Aprigliano, Rogliano, S. Stefano

e Mangone venne divisa fra i tre figli Diego, Bianca e Maria. Risulta,

inoltre, dall'atto di trascrizione della Conservatoria dei registri

immobiliari di Cosenza, in data 10 maggio 1947, che a Diego Montemurri

fu assegnata una parte dei terreni già di proprietà del padre, che

un'altra parte, a tacitazione della legittima, fu assegnata alla

sorella Maria, mentre i diritti dell'altra sorella Bianca furono

soddisfatti con i beni già da questa ricevuti in donazione in

occasione delle nozze.

Da ciò si trae conferma che la errata intestazione degli atti

inerenti all'esproprio non può fondatamente considerarsi come un

errore materiale rettificabile con la procedura indicata nel secondo

comma dell'art. 4 della legge n. 230 del 1950; bensì di un errore (che

aveva formato oggetto del reclamo notificato il 12 dicembre 1950

dall'interessato) che investe la sostanza del procedimento, e che si

riflette, quindi, necessariamente sul decreto di scorporo e ne produce

l'illegittimità.

Non vale neppure richiamarsi alla sentenza n. 41 del 1959, nella

quale fu ritenuto legittimo il procedimento espropriativo che, sebbene

intestato a persona defunta, fu in concreto attuato nei confronti

dell'erede. Nel caso allora esaminato il decesso del titolare era

avvenuto dopo il 15 novembre 1949, ma prima dell'emanazione del decreto

di scorporo; di guisa che, alla data anzidetta, la titolarità del

patrimonio da prendere in considerazione spettava ancora alla persona

successivamente defunta. Caso del tutto diverso perciò da quello

attuale, nel quale come si è premesso, Alfredo Montemurri era deceduto

nel 1946 ed il suo patrimonio era stato diviso nel 1947.

Senonché la illegittimità del decreto ora impugnato deve essere

dichiarata anche sotto altro aspetto. Come si è in precedenza

accennato, è pacifico, che, nel procedimento di scorporo, l'Ente

espropriante, anziché tener conto dei dati risultanti dal vecchio

catasto, ha preso, invece, in considerazione quelli del nuovo catasto,

che al 15 novembre 1949, non era ancora in funzione nel territorio del

Comune di Aprigliano. Il che risulta dall'ordinanza ed anche dal

certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte di

Cosenza, nel quale si attesta che, nella predetta zona, alla data del

12 giugno 1953, era in vigore il vecchio catasto.

Ora questa Corte ha già ripetutamente affermato il principio, che

vale tanto per le espropriazioni effettuate in base alla legge 21

ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), quanto per quelle effettuate ai

sensi della legge n. 230 del 1950; secondo il quale per determinare la

quota di scorporo, occorre riferirai alle risultanze catastali in atto

al 15 novembre 1949.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1951, n. 1413, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio

1950, n. 230, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO -

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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