Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4r.d. 2229/1939

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

settimo, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, recante norme per la

esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, promosso con

ordinanza emessa il 24 febbraio 1966 dal Pretore di Massa nel

procedimento civile vertente tra Rossari Gaudenzio e Giorgi Ugo,

iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Visti gli atti di costituzione di Rossari Gaudenzio e di Giorgi

Ugo;

udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto 19 gennaio 1965 l'ing. Ugo Giorgi, premesso di essere

stato incaricato da un decreto del Prefetto di Massa e Carrara, in base

all'art. 4 del decreto - legge 16 novembre 1939, n. 2229, di sottoporre

a controllo le opere in cemento armato da eseguirsi dalla impresa

Gaudenzio Rossari per la costruzione di un immobile, proponeva ricorso

al Pretore di Massa, assumendo che per le prestazioni professionali

eseguite gli era dovuta la somma di lire 47.661, come specificato da

notula recante il parere dell'Ordine degli ingegneri della provincia di

Massa e Carrara; essendogli già state corrisposte lire 16.000,

chiedeva decreto ingiuntivo per la somma residua. Il Pretore, in data

20 gennaio 1965, emetteva il richiesto decreto.

Il Rossari proponeva opposizione, affermando di nulla dovere,

avendo già versato la cifra che era stata stabilita dal decreto

prefettizio; il Giorgi chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Nel corso del giudizio il Rossari sollevava eccezione di

illegittimità costituzionale del citato art. 4, comma settimo, del D.

L. n. 2229 del 1939, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, in

quanto, dovendosi considerare il compenso dell'ingegnere-ispettore,

posto a carico del costruttore, come una specie di tassa, il detto art.

4, col rinviare alla tariffa professionale, non indica criteri precisi

per la sua delimitazione.

Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata, la

rimetteva a questa Corte, con ordinanza 24 febbraio 1966, regolarmente

notificata e comunicata.

Si osserva nell'ordinanza che l'opera svolta, nella specie,

dall'ingegnere incaricato dell'ispezione è assimilabile a quella del

collaudatore, prevista dall'art. 5, lett. h, della tariffa

professionale, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143; ma poiché,

secondo tale articolo, gli onorari dovuti per i collaudi delle

strutture complessive in cemento armato sono stabiliti a discrezione

del professionista, mancano criteri adeguati per delimitare la

discrezionalità dell'ente impositore, che nella specie non sarebbe

neanche la pubblica Amministrazione, ma il libero professionista.

L'ordinanza afferma inoltre che il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, può

essere ritenuto atto avente forza di legge per effetto della delega

contenuta nell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114. È pertanto

proposta la questione di legittimità costituzionale del più volte

citato art. 4, con riferimento all'art. 5 della legge 2 marzo 1949, n.

143, in relazione all'art. 23 della Costituzione.

Nel presente giudizio si sono costituite entrambe le parti: il

Rossari rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Andreani; il Giorgi,

dall'avv. Aldo Cenci Campani.

Nelle deduzioni 17 marzo 1966, con cui si è costituito il Rossari,

si deduce che l'obbligo del costruttore di sottoporre le opere a visite

di controllo dà luogo a un rapporto di diritto pubblico, in cui la

pubblica Amministrazione agisce nella sua potestà d'imperio a tutela

dell'incolumità pubblica. La somma che il privato deve pagare

all'ingegnere - ispettore ha quindi la natura di un tributo, e rientra

precisamente nella categoria delle tasse obbligatorie per l'esercizio

di una determinata attività. La norma dell'art. 4, comma 7, del citato

decreto n. 2229, deve essere considerata una norma in bianco, in quanto

rimanda alle tariffe professionali, e poiché queste, per le

prestazioni di cui trattasi, stabiliscono una retribuzione a

discrezione, si ha violazione dell'art. 23 della Costituzione, in

quanto non sono indicati i criteri idonei a delimitare la

discrezionalità dell'organo al quale è stato attribuito il potere

impositore. Si conclude per la dichiarazione di illegittimità.

Resiste la difesa del Giorgi, costituitosi con atto 14 marzo 1966,

in cui si afferma che le prestazioni di cui all'ord. 5 della tariffa

non sono prevedibili né apprezzabili ai fini di una preventiva

estimazione economica; comunque, le notule formulate dal professionista

sono sottoposte al visto dell'Ordine professionale e all'eventuale

sindacato dell'Autorità giudiziaria. Si chiede pertanto il rigetto

della richiesta del sig. Rossari.

Nelle memorie sono stati ribaditi gli argomenti hinc inde

prospettati. Considerato in diritto :

1. - Le "Norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato

cementizio", compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche e

approvate e rese obbligatorie con R.D. 16 novembre 1939, n. 2229

(avente forza di legge in base all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio

1926, n. 100, e all'articolo unico del decreto - legge 5 settembre

1938, n. 1787), stabiliscono all'art. 4, comma settimo, che "agli

ingegneri incaricati delle visite di controllo sono corrisposte, a

carico dei costruttori, le competenze sancite dalla tariffa

professionale". La tariffa professionale degli ingegneri e architetti,

approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, dispone a sua volta, all'art.

5, ritenuto applicabile nella specie, che "gli onorari sono stabiliti a

discrezione... per le prestazioni seguenti...: h) collaudi di strutture

complessive in cemento armato"; e il precedente art. 2 della medesima

tariffa spiega che "a discrezione" vuoi dire: "a criterio del

professionista".

La proposta questione di legittimità costituzionale ha per oggetto

il riportato comma dell'art. 4 del R.D. n. 2229 del 1939, in relazione

all'art. 5, lett. h, della tariffa professionale. Premesso che il

rapporto tra privato costruttore e pubblica Amministrazione è di

natura pubblicistica, e che l'ingegnere incaricato delle funzioni

ispettive è assimilabile a pubblico ufficiale, si sostiene che la

somma dovuta a quest'ultimo dal costruttore è un tributo imposto dalla

legge; ma poiché la tariffa professionale stabilisce che la

determinazione di tale somma è a discrezione dell'ingegnere, si deduce

la violazione dell'art. 23 della Costituzione, per la mancata

previsione di criteri idonei a delimitare la discrezionalità del

soggetto impositore.

2. - Osserva la Corte che il punto decisivo della questione

proposta - la quale non ha per oggetto l'accollo al privato delle

competenze dell'ingegnere ispettore, ma il modo di determinarne la

misura - non è se la prestazione di cui trattasi abbia o non natura di

tributo (o, più specificamente, di tassa, come si assume da una delle

parti), ma se il sistema previsto dalla legge assoggetta il privato a

una prestazione la cui misura può essere determinata ad incontrollato

arbitrio del soggetto a cui la prestazione è dovuta.

Al quesito si deve dare risposta negativa.

L'art. 4, comma settimo, in esame, assoggetta la attività del

costruttore, per ragioni di sicurezza, a un controllo che si esplica

mediante la prestazione d'opera di un professionista, di ciò

incaricato dall'Amministrazione. Col disporre che le competenze per

l'opera del professionista, posto a carico del costruttore, saranno

corrisposte secondo le tariffe professionali, la norma sostanzialmente

stabilisce che la misura del compenso sarà quella fissata in via

generale per l'opera professionale in cui il controllo si concreta. La

posizione del costruttore soggetto al controllo è così parificata a

quella del diretto committente, nel comune assoggettamento alla

disciplina degli onorari professionali, contenuta in norme giuridiche

generali, quali sono le tariffe, che, nel caso degli ingegneri, sono

state approvate con legge.

La circostanza che, per i collaudi delle strutture complessive e in

cemento armato, la tariffa vigente prevede che gli onorari siano

stabiliti a criterio del professionista non vuol dire che l'obbligato

al pagamento, sia esso il costruttore dell'opera soggetta a controllo

come il diretto committente, sia soggetto all'arbitrio del

professionista; ma indica che, per ragioni tecniche, all'opera del

professionista per il collaudo delle dette strutture non sono state

ritenute applicabili le tabelle che stabiliscono, per il collaudo di

altre opere, un compenso a percentuale, né è stato ritenuto

applicabile il sistema della determinazione del compenso a quantità o

a vacazione. Ma anche quando la tariffa si richiama al criterio del

professionista, con ciò non attribuisce alla sua esclusiva

discrezionalità la liquidazione dell'onorario, la cui misura deve

corrispondere a criteri obbiettivi, indicati nelle norme di diritto

comune sul lavoro autonomo e sulle professioni intellettuali, ed è

soggetta al controllo del Consiglio dell'Ordine e, in caso di

contestazione giudiziaria, alla determinazione del giudice.

Infatti, per avvalersi del procedimento ingiuntivo, l'ingegnere che

ha eseguito il collaudo deve munirsi del parere del Consiglio

dell'Ordine, a norma dell'art. 636 del Codice di procedura civile; ed

in caso di procedimento ordinario, sorto per opposizione

all'ingiunzione o promosso in via principale, il compenso sarà

determinato dal giudice, secondo i criteri posti negli artt. 2225 e

2233 del Codice civile (corrispondenza al risultato dell'opera e al

lavoro normalmente necessario per ottenerlo, importanza dell'opera,

decoro della professione).

Pertanto le disposizioni impugnate nel presente giudizio non

assoggettano il privato all'obbligo di una prestazione la cui misura

può essere arbitrariamente e insindacabilmente fissata dal soggetto

creditore, ma prevedono la prestazione di un compenso la cui misura

deve corrispondere a criteri positivamente indicati dall'ordinamento

giuridico: corrispondenza che è garantita, oltre che dall'intervento

del Consiglio dell'Ordine, dai poteri attribuiti dalla legge

all'Autorità giudiziaria.

Deve quindi riconoscersi l'infondatezza della proposta questione di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 24

febbraio 1966 del Pretore di Massa, della legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma settimo, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, recante

"Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio

semplice od armato" in relazione all'art. 5, lett. h, della legge 2

marzo 1949, n. 143, con riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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