Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1958

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1958 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12 marzo 1958

recante "Proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle

attività armatoriali, di cui alla legge regionale 21 gennaio 1953, n.

1", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificato il 20 marzo 1958, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 26 marzo 1958 ed iscritto al n. 3 del

Registro ricorsi 1958.

Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso in data 20 marzo 1958, notificato lo stesso giorno e

depositato in cancelleria il 26 marzo successivo, il Commissario dello

Stato per la Regione siciliana impugnava davanti a questa Corte

costituzionale la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

nella seduta del 12 marzo detto, recante "Proroga delle agevolazioni

fiscali per lo sviluppo delle attività armatoriali" di cui alla

precedente legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, e chiedeva che ne

fosse dichiarata la illegittimità costituzionale.

Nell'atto introduttivo ed in una successiva memoria, depositata il

6 ottobre dall'Avvocatura generale dello Stato, il ricorrente esponeva

le seguenti circostanze:

Con legge 5 dicembre 1950, la Regione siciliana aveva esteso alle

imprese armatoriali le agevolazioni fiscali di cui ai titoli 1 e 2

della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, recante provvedimenti in

favore delle industrie. Tale legge, impugnata dal Commissario dello

Stato, fu dichiarata costituzionalmente illegittima dall'Alta Corte per

la Regione siciliana, con decisione 10 gennaio 1951, "non avendo

osservato il limite dell'efficacia territoriale".

Il 27 giugno 1952 l'Assemblea regionale approvava una nuova legge

avente lo stesso oggetto e gli stessi scopi. Anche questa fu impugnata

dal Commisssario, ma l'Alta Corte, con decisione del 14 febbraio 1953,

respinse il ricorso.

La legge ora impugnata ha prorogato per un quinquennio le

agevolazioni già concesse, con la disposizione seguente: "Le

esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge regionale 26 gennaio

1953, n. 1, si applicano, nei limiti e con le modalità in essa

previsti, fino al 26 gennaio 1963".

Il ricorrente respinge anzitutto ogni possibile ricorso

all'istituto della preclusione, conseguente alla precedente decisione

dell'Alta Corte, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte

costituzionale in tema di efficacia delle sentenze che dichiarano non

fondata la questione di legittimità; e aggiunge che la decisione

dell'Alta Corte avrebbe escluso la illegittimità della legge regionale

del 1953 soprattutto in considerazione della "estensione nel tempo

delle varie esenzioni e riduzioni tributarie", cosi che la proroga

quinquennale disposta con la legge ora impugnata darebbe a questa un

contenuto sostanzialmente diverso da quello dell'altra.

Dopo aver analizzato le norme introdotte nella legislazione

regionale in relazione alle diverse imposte, e in particolare a quella

di ricchezza mobile ed a quella di registro, la difesa dello Stato

conclude che la legge impugnata deve essere dichiarata

costituzionalmente illegittima; in via subordinata, denunciando che

comunque sussiste un contrasto fra gli interessi della Regione

siciliana perseguiti con la legge stessa e quelli delle altre regioni e

dello Stato, chiede che la Corte costituzionale declini la propria

competenza, dichiarando che si tratta di una questione di merito, da

sottoporre al giudizio del Parlamento.

In data 3 maggio 1958 venivano depositati nella cancelleria della

Corte una procura notarile del 9 aprile 1958 ed un atto contenente le

deduzioni scritte della Regione recante la data del 10 aprile. La

cancelleria riceveva tali atti, nonché due successive memorie del 9 e

del 23 ottobre 1958. All'udienza di discussione del 5 novembre,

sollevata la questione della ritualità della costituzione in giudizio

della Regione, la Corte, uditi i difensori delle parti, ha pronunciato

in camera di consiglio ordinanza, con cui ha dichiarato tale

costituzione inammissibile perché tardiva, a norma dell'art. 23,

ultimo comma, delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale. Dopo la relazione, il difensore

dello Stato ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere agli

argomenti esposti nel ricorso e nella memoria depositata.

In pendenza del giudizio la legge impugnata è stata promulgata il

23 aprile 1958 con il n. 13, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana, n. 30 del 14 maggio 1958. Considerato in diritto :

L'Avvocatura generale dello Stato ha insistito particolarmente sul

carattere della legge approvata il 12 marzo 1958, la quale proroga per

un lungo periodo i benefici e le agevolazioni concessi con la

precedente legge regionale 26 gennaio 1953, n. l; e ciò anzitutto allo

scopo di dimostrare che l'esame della questione di legittimità

costituzionale di detta legge di proroga può essere condotto

indipendentemente dall'esito del giudizio che si era svolto a suo tempo

davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana riguardo alla

legittimità della legge ora prorogata.

Su questo punto peraltro non è necessario soffermarsi, perché la

legge impugnata con il ricorso in esame ha natura di legge nuova, la

cui legittimità costituzionale deve essere accertata indipendentemente

da quella della precedente legge 26 gennaio 1953. Tale natura delle

leggi di proroga è stata affermata da questa Corte in una recente

decisione, nella quale si legge che "l'atto legislativo, che protrae

nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, è una nuova legge non

soltanto con riferimento al termine ma anche al contenuto normativo,

pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente

da esso richiamato per relationem. La concessione dell'esenzione da

determinate imposte per un nuovo periodo di tempo costituisce un evento

produttivo di effetti nuovi modificativi del regolamento dei rapporti,

nella sfera del diritto. Onde la censura di incostituzionalità delle

disposizioni temporali di applicazione dei benefici fiscali si estende

logicamente anche al contenuto delle norme, che quei benefici

consentono per un periodo successivo e senza le quali non si potrebbe

usufruire delle dette agevolazioni" (sentenza n. 60 del 19 novembre

1958).

Dovendosi pertanto procedere all'esame della legittimità della

legge impugnata, la Corte osserva che le censure esposte

dall'Avvocatura generale dello Stato pongono in rilievo il turbamento

recato al sistema tributario dello Stato ed agli interessi nazionali

dalla concessione di esenzioni tanto notevoli e per così lunga durata.

Tali censure sono fondate.

Si deve ricordare che la materia delle esenzioni è di per sé

molto delicata, perché involge necessariamente disparità di

trattamento rispetto a situazioni e rapporti consimili, le quali devono

essere considerate attentamente e con una visione generale ed unitaria:

solamente chi abbia davanti a sé il quadro di tutte le situazioni in

atto e di quelle possibili, colga le differenze fra gli uni e gli altri

tipi di esse, in relazione alle categorie di soggetti e alle

circostanze locali, e possa prevedere le ripercussioni dirette e

indidirette delle agevolazioni prospettate, può ritenersi in grado di

concederle senza violare i principi di eguaglianza e di giustizia e

senza danneggiare gravemente interessi meritevoli di tutela.

Situazioni economiche di carattere locale possono giustificare

provvedimenti diretti a non creare posizioni di privilegio, bensì a

ristabilire, nei limiti del possibile, un equilibrio turbato e pertanto

a ricondurre le situazioni disuguali in una posizione di uguaglianza.

Ma quando il regime di privilegio concerne persone o beni facilmente

spostabili da luogo a luogo e si protrae nel tempo, esso non può

trovare più la giustificazione accennata, anzi determina

necessariamente un più grave squilibrio, richiamando su una parte del

territorio nazionale un afflusso di ricchezze, che vengono sottratte

alle altre parti.

Non vi è dubbio, pertanto, che provvedimenti di questa portata

mettono in pericolo quegli interessi nazionali, che erano stati tenuti

presenti al momento della formazione di una determinata disciplina

tributaria statale. E proprio per evitare tale pericolo la potestà

normativa della Regione siciliana in materia trova i propri limiti nei

principi e negli interessi generali cui si informa la legislazione

dello Stato, a norma dell'art. 17 del suo Statuto, e la giurisprudenza

costante di questa Corte esige che le esenzioni tributarie concesse

dalla Regione abbiano riscontro in tipi di esenzioni previsti da leggi

statali.

Questa esigenza non è stata rispettata nella legge in esame,

proprio per la sua funzione di proroga della legge 26 gennaio 1953.

L'art. 2 di questa legge disponeva: "I contratti concernenti l'acquisto

o la costruzione di navi che rispondano ai requisiti di cui al primo

comma dell'articolo precedente e che debbano essere iscritte nei

compartimenti marittimi della Regione, sono soggetti alla tassa di

registro nella misura di lire 500, ove la registrazione abbia luogo

nella Regione stessa entro cinque anni dalla entrata in vigore della

presente legge". Quale disposizione analoga esistente nella

legislazione nazionale è stato ricordato l'art. 4 della legge statale

17 luglio 1954, n. 522, che ha pure previsto la imposta di registro in

misura fissa per i contratti relativi alla costruzione di navi ed anche

per quelli di acquisto, limitatamente però alla prima vendita.

Sennonché è facile osservare che, se la estensione del beneficio

anche a successivi atti di scambio è contenuta entro ristretti limiti

di tempo, il numero di essi può prevedersi pure limitato; ma quando la

durata del beneficio stesso viene raddoppiata, si può prevedere

raddoppiato anche il numero probabile di atti di scambio e ancor più

divergente dal tipo di esenzione previsto nella legge nazionale il

privilegio concesso dalla legge regionale.

Senza soffermarsi ad elencare tutti gli altri esempi che si

potrebbero addurrre, la Corte ritiene che non può dubitarsi che

proprio la protrazione per lunga durata dei benefici concessi dalla

legge del 1953 vale a risolvere il problema della legittimità

costituzionale della legge di proroga, escludendo che essa possa essere

considerata contenuta entro i limiti fissati dall'art. 17 dello

Statuto, nel quale gli interessi generali, cui si informa la

legislazione dello Stato, sono stati assunti quale criterio giuridico

di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi regionali.

Per questa considerazione non potrebbe trovare applicazione nella

specie la figura del contrasto di interessi fra la Regione e lo Stato o

le altre Regioni, il cui giudizio di merito spetterebbe alle Camere,

secondo l'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, al quale istituto

ha fatto riferimento la difesa dello Stato nella conclusione formulata

in via subordinata nella sua memoria. In una specie come quella in

esame bisogna ricordare che la valutazione degli interessi generali

nazionali che devono essere rispettati venne compiutamente fatta dagli

organi legislativi statali al momento della formazione della disciplina

tributaria in materia di imprese armatoriali; e questa Corte, per

accertare la illegittimità costituzionale della legge impugnata, non

ha che da riferirsi al sistema della legislazione nazionale, nel quale

le esenzioni fiscali di cui si discute o non sono previste o sono

contenute entro determinati limiti di tempo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge recante

"Proroga delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle attività

armatoriali, di cui alla legge regionale 21 gennaio 1953, n. 1",

approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12

marzo 1958, e successivamente - in pendenza del giudizio (ricorso del

Commissario dello Stato notificato il 20 marzo 1958) - promulgata il 23

aprile 1958 (n. 13) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 30 del 14 maggio 1958, in riferimento all'art. 17 dello

Statuto speciale della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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