Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1960

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1960 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2717, promosso con

ordinanza emessa il 20 aprile 1959 dalla Corte di appello di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Ricci Carlo Alberto e l'Ente per

la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del

Fucino, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con

l'intervento di Bracci Olga vedova Ricci, iscritta al n. 120 del

Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 7 dicembre 1960 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi gli avvocati Sebastiano Luigi Noto e Vincenzo Vacirca, per

Ricci Carlo Alberto, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 29 novembre 1952, n. 2717, del Presidente della

Repubblica, venne disposto il trasferimento all'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,

di terreni di proprietà di Ricci Carlo Alberto posti in Pomarance

(Pisa), per complessivi Ha. 63.19.67, con reddito dominicale di lire

12.704,15 attribuendoglisi l'indennizzo di lire 1.418.994,67.

Nel corso del giudizio per retrocessione dei beni espropriati,

promosso contro il Ministero dell'agricoltura e contro l'Ente Maremma

davanti al Tribunale di Firenze con atto notificato il 21 e il 24 marzo

1953, il Ricci sollevò la questione di legittimità costituzionale

avverso il citato decreto presidenziale per diversi motivi, tra i quali

quello concernente l'applicazione dei dati del nuovo catasto ai fini

del calcolo della percentuale di scorporo.

Il Tribunale con sentenza 25 novembre 1954-12 febbraio 1955

respingeva la domanda dell'attore. Proponendo appello con atto 26

aprile 1955 avverso la detta sentenza, il Ricci insistette sui motivi

esposti nel giudizio di primo grado, aggiungendone altri e chiedendo,

quindi, che fosse disposta la sospensione del giudizio e fossero

rimesse le questioni di legittimità costituzionale del decreto

presidenziale del 29 novembre 1952, n. 2717, alla Corte

costituzionale.

Con ordinanza del 20 aprile 1959 la Corte di appello di Firenze

respinse come manifestamente infondate le varie questioni di

illegittimità costituzionale prospettate dal Ricci, salvo quella con

la quale egli, premesso che il calcolo della percentuale di scorporo

fu, nel caso, effettuato applicando i dati del nuovo catasto entrato in

attuazione nel Comune di Pomarance successivamente all'entrata in

vigore della legge 21 ottobre 1950, n. 841, assumeva che con ciò il

decreto presidenziale n. 2717 del 1952 aveva violato l'art. 4 della

legge, secondo cui, ai fini dello scorporo, il reddito dell'intera

proprietà è determinato dall'applicazione della tariffa di estimo in

vigore al 1 gennaio 1943, con riferimento alla consistenza stabilizzata

al 15 novembre 1949.

In proposito, la Corte di Firenze si è richiamata alla sentenza 15

novembre 1958, n. 70, della Corte costituzionale, la quale, decidendo

una identica questione, ha affermato il principio che ai fini della

applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge stralcio, si

deve tenere conto dei dati risultanti dal catasto in vigore alla data

del 15 novembre 1949.

L'ordinanza della Corte di appello di Firenze ritualmente

notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri,

comunicata ai Presidenti delle Camere, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1959, n. 295.

Nei termini di legge si sono costituiti nel presente giudizio

l'ing. Carlo Alberto Ricci, l'Ente Maremma e il Ministero della

agricoltura e delle foreste.

La difesa del Ricci ha depositato delle deduzioni nelle quali

sostiene, riferendosi a varie sentenze della Corte costituzionale, che

l'impugnato D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2717, è viziato di eccesso di

delega legislativa per avere applicato, ai fini dello scorporo, i dati

del nuovo catasto entrato in attuazione nel Comune di Pomarance

successivamente all'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1950, n.

841, e non, invece, le risultanze catastali al 15 novembre 1949, e

inoltre per avere incluso nello scorporo anche i boschi che in Comune

di Pomarance sono soggetti al vincolo idrogeologico, come da

attestazione dell'Ispettorato dipartimentale del Ministero

dell'agricoltura.

La difesa dell'Ente Maremma fa del pari riferimento alle sentenze

della Corte costituzionale nn. 70 e 71 del 1958, con le quali venne

deciso che ai fini dello scorporo si deve aver riguardo ai dati del

catasto in conservazione alla data del 15 novembre 1949 per il

classamento, la qualità di coltura e l'estensione dei terreni; ma

assume che nelle fattispecie decise dalla Corte si trattava di

proprietà che in base ai dati catastali vigenti al 15 novembre 1949

avevano un reddito dominicale imponibile inferiore alla somma di lire

30.000, e cioè inferiore alla quota base esente da scorporo, mentre

nel caso in esame trattasi, invece, di una proprietà che sarebbe

suscettibile di espropriazione anche secondo i dati del catasto vigente

al 15 novembre 1949, avendo un reddito superiore a lire trentamila.

Sostiene, poi, che il termine "consistenza" usato dall'art. 4 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841, significa "quantità", non già

classificazione catastale, e che la data del 15 novembre 1949 debba

tenersi presente unicamente per quanto concerne la determinazione del

patrimonio dei soggetti passivi al fine di rendere irrilevanti le

alienazioni e gli acquisti avvenuti dopo tale data e da assoggettare

all'espropriazione solo i patrimoni che a tale data avevano un reddito

imponibile dominicale totale superiore a lire trentamila.

Questa interpretazione dell'art. 4 troverebbe conferma nella norma

del successivo art. 6 della stessa legge n. 841, per cui "nelle zone

dove sono in vigore i vecchi catasti l'Ente espropriante e il

proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso ai fini della

determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile per ogni

questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della

classe di produttività e della quantità di coltura del fondo rispetto

ai dati risultanti dal catasto". La legge, cioè, avrebbe preso in

considerazione le risultanze catastali al momento della sua entrata in

vigore, non alla data del 15 novembre 1949. Secondo l'Ente la prova

della fondatezza della sua tesi è costituita dagli artt. 1 e 4 della

legge 15 marzo 1956, n. 156, in quanto l'art. 1, secondo comma, lett.

a, fa riferimento esplicito alla ipotesi di terreni espropriati

"secondo redditi rilevati dal nuovo catasto, già in conservazione

all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di

espropriazione", e l'art. 4 dispone che nei Comuni "dove era in vigore

il vecchio catasto, alla data di pubblicazione dei piani

particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella

misura indicata nei decreti di espropriazione"; cosicché il

riferimento alla data di pubblicazione dei piani sarebbe determinante.

In via subordinata, la difesa dell'Ente rileva che, qualora la

Corte dovesse ritenere la illegittimità costituzionale del decreto in

questione, il vizio di illegittimità dovrebbe incidere solo pro parte

sul contenuto del provvedimento, in quanto abbia potuto determinare,

con riferimento ai dati del nuovo catasto anziché a quelli del vecchio

catasto vigente il 15 novembre 1949, l'espropriazione di una estensione

superiore a quella da calcolare in base all'art. 4 della legge n. 841.

Conclude chiedendo che venga dichiarata infondata la proposta questione

di legittimità costituzionale.

Per il Ministero dell'agricoltura e foreste l'Avvocatura generale

dello Stato ha presentato le deduzioni in data 22 settembre 1959, nelle

quali anzitutto sostiene l'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale proposta dalla Corte di appello di Firenze

con l'ordinanza in esame, adducendo che questa, nonostante l'apparente

completezza della motivazione, è lacunosa, in quanto non rende conto

della rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio

principale, e, in definitiva, lascia incerti sull'oggetto stesso della

questione medesima.

Nel merito esprime dubbi e perplessità circa il principio

affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1958, ove

allo stesso si dia valore generale ed assoluto. Sembra alla difesa del

Ministero dell'agricoltura che l'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, debba essere considerato nella luce interpretativa che su di esso

proietterebbe l'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156, che prevede

espressamente l'ipotesi che terreni, ricadenti in zone a vecchio

catasto alla data del 28 marzo 1947, siano stati espropriati secondo

redditi rilevati dal nuovo catasto, già in conservazione alla data dei

piani particolareggiati di espropriazione.

Dalla lettera della disposizione in esame, l'Avvocatura dello Stato

desume che il legislatore non solo ha considerato legittima

l'espropriazione avvenuta sulla base di dati (e di redditi), vigenti

all'atto della pubblicazione dei piani di esproprio, anche se diversi

da quelli in vigore al 15 novembre 1949, ma che ha dettato una speciale

disciplina normativa ad hoc. Il disposto dell'art. 1, primo capoverso,

lett. a, della citata legge non sarebbe un precetto autonomo e slegato,

ma formerebbe sistema con il meccanismo legislativo escogitato per la

liquidazione dell'indennità, tanto nel primo comma dello stesso art.

1, quanto nel successivo art. 4.

Pertanto, l'Avvocatura dello Stato conclude perché la Corte

costituzionale dichiari inammissibile quanto meno allo stato degli

atti, o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Successivamente e nei termini le parti hanno presentato delle

memorie.

Nella memoria a stampa del 24 novembre 1960, la difesa del Ricci

insiste nelle precedenti tesi. Combattendo l'eccezione sollevata dalle

controparti in ordine all'insufficienza del giudizio di rilevanza della

questione di legittimità costituzionale formulato dalla Corte di

appello, richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 60 del 25

maggio 1957 e n. 4 del 27 gennaio 1959, sostenendo che è inammissibile

il sindacato della Corte costituzionale sul merito del giudizio di

rilevanza. Il carattere meramente delibativo dell'atto del giudice che

prospetta la questione di legittimità costituzionale permetterebbe

che, una volta affermata la identità della questione stessa con altra

già decisa alla Corte (sent. n. 70 del 15 novembre 1958), l'ordinanza

sia sufficientemente motivata, anche se soltanto per relationem.

Per quanto riguarda la diversità delle fattispecie tra il caso

presente e quello della citata sentenza n. 70 del 1958, asserita

dall'Ente Maremma, la difesa del Ricci si richiama a quanto essa ha

sostenuto nel giudizio di merito - e cioè che il reddito dominicale

della proprietà, ai fini dello scorporo, avrebbe dovuto essere

valutato in lire 28.699,58 (vale a dire, come nel caso della sentenza

n. 70, in una somma inferiore a lire 30.000, e quindi esente) assumendo

che l'ordinanza della Corte di appello ha accolto implicitamente questi

dati come un suo presupposto logico-giuridico. Ammettere che l'Ente

Maremma possa ora fornire il calcolo della quota scorporabile in base

al vecchio catasto si risolverebbe, si dice, in un inammissibile

sindacato sul merito del giudizio di rilevanza.

La difesa del Ricci, infine, nega che la legge 15 marzo 1956, n.

156, possa essere invocata al fine di ottenere un cambiamento della

giurisprudenza della Corte sull'interpretazione dell'art. 4 della legge

n. 841 del 1950, giacché la legge del 1956 non avrebbe a che vedere

con i criteri attinenti al calcolo della quota di scorporo, limitandosi

ad integrare le norme per la liquidazione della indennità.

Nella memoria del 21 novembre 1960 l'Ente Maremma dichiara di non

insistere, di fronte alla costante giurisprudenza della Corte

costituzionale, nella richiesta di svincolare dalla data 15 novembre

1949 il riferimento dei dati catastali; ma sostiene che non potrebbe in

ogni caso arrivarsi ad una dichiarazione di illegittimità

costituzionale totale del decreto impugnato, sibbene soltanto parziale.

Adduce all'uopo dei dati di confronto tra la situazione della

proprietà terriera del Ricci secondo il nuovo catasto e quella del

vecchio catasto; dai quali dati si desumerebbe che secondo le

risultanze del vecchio catasto la proprietà del Ricci sarebbe sempre

sottoposta a scorporo pur in misura inferiore a quella fissata

dall'impugnato decreto di espropriazione.

Per quanto riguarda i boschi inclusi nello scorporo l'Ente Maremma

afferma che "la pretesa illegittimità costituzionale non sussiste,

perché la norma dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, cui

la controparte si riferisce, è stata modificata dall'art. 7 della

legge 18 maggio 1951, n. 333", che autorizza l'espropriazione di

limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico.

Nella memoria del 22 novembre 1960, la difesa del Ministero

dell'agricoltura e foreste insiste nelle argomentazioni già svolte,

sottolineando che, dato che il Ricci non ha fornito la prova del torto

subito, la questione di legittimità costituzionale del decreto di

espropriazione è prematura, e che, in ogni caso, non essendo

l'interessato esente totalmente dallo scorporo, il Ricci potrebbe solo

fare una questione di indennità - non ammissibile peraltro in questa

sede. Considerato in diritto :

Sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato in ordine alla rilevanza della questione di

legittimità costituzionale proposta dalle Corte di appello di Firenze

con l'ordinanza del 20 aprile 1959, è da osservare che questa Corte ha

ripetutamente affermato che il giudizio di rilevanza è di competenza

esclusiva del giudice di merito, e che è insindacabile da parte della

Corte costituzionale, salvo nel caso di omessa o insufficiente

motivazione.

Ora, l'ordinanza in esame non può considerarsi, come sostiene

l'Avvocatura generale dello Stato, lacunosa, non soltanto perché da

tutto il suo contesto risulta la rilevanza della proposta questione ai

fini della decisione del giudizio principale, ma anche perché nel

passo specifico riguardante la questione, l'ordinanza, riferendosi agli

assunti del Ricci, richiama, da un lato, l'addotto errore di

applicazione dei dati del nuovo catasto di Pomarance entrato in

attuazione dopo il 15 novembre 1949, ed indica, dall'altro, con

chiarezza l'oggetto di essa questione, l'assunta violazione cioè

dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della proposta

questione va, quindi, respinta.

Per quanto riguarda il merito, le difese delle parti hanno addotto

dati e rilievi di fatto relativi alla condizione della proprietà

terriera del Ricci secondo le risultanze del vecchio catasto in vigore

nel Comune di Pomarance al 15 novembre 1949, sottoponendoli all'esame

della Corte al fine di dimostrare rispettivamente i loro contrastanti

assunti: la difesa del Ricci, da una parte, per dimostrare che, in base

ai dati da essa indicati come risultanti dal vecchio catasto, la di lui

proprietà terriera aveva un reddito imponibile dominicale totale

inferiore alla somma di lire 30.000, e che pertanto era esente da

scorporo ed in ogni caso non sottoponibile che allo scorporo di una

estensione irrilevante di ettari; e, d'altra parte, la difesa dell'Ente

Maremma e del Ministero dell'agricoltura per dimostrare che, anche

secondo le risultanze del vecchio catasto, la proprietà terriera del

Ricci aveva un reddito dominicale imponibile totale superiore alle lire

30.000, e che, pertanto, il decreto presidenziale impugnato non è

inficiato dall'indicato vizio di legittimità costituzionale, e che in

ogni caso non ne sarebbe viziato che in parte, in quanto, riferendosi

ai dati del nuovo catasto, possa avere disposto lo scorporo di una

estensione superiore a quella prevista dall'art. 4 della legge 21

ottobre 1950, n. 841.

Ma l'accertamento e la valutazione degli addotti dati di fatto, su

cui per giunta le parti non sono d'accordo, competono al giudice del

così detto giudizio principale.

Ora nell'ordinanza in esame la questione proposta è una, e

precisamente questa: "se il sopracitato decreto presidenziale 29

novembre 1952, n. 2717, tenendo conto, ai fini del calcolo della

percentuale di scorporo, dei dati del nuovo catasto entrato in

attuazione nel Comune di Pomarance nel 1951, abbia violato l'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sia, pertanto, viziato di

illegittimità costituzionale".

La questione, della quale la Corte si è diverse volte occupata, è

stata da essa risolta sempre nel senso che bisogna, secondo il disposto

dell'art. 4 della legge n. 841 del 1950, tenere conto, ai fini del

calcolo dell'eventuale scorporo, dei dati risultanti dal catasto al 15

novembre 1949, e che conseguentemente sono viziati di illegittimità

costituzionale quei provvedimenti di scorporo che hanno posto a base

del calcolo i dati del nuovo catasto entrato in attuazione dopo quel

giorno.

La difesa dell'Ente Maremma e l'Avvocatura generale dello Stato

assumono che l'art. 4 suddetto dovrebbe essere considerato nella luce

interpretativa che su di esso proietterebbe l'art. 1 della legge 15

marzo 1956, n. 156, e che conseguentemente sarebbe legittimo

l'esproprio avvenuto sulla base di dati approvati anche nel tempo

successivo al 15 novembre 1949 sino al giorno della pubblicazione dei

piani di esproprio.

Ma quest'ultima legge detta "norme per il pagamento delle

indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria", e non

apporta innovazioni ai criteri stabiliti nell'art. 4 della legge del

1950, n. 841, per i calcoli relativi alla procedura

dell'espropriazione.

Nel sistema dell'art. 4, la data anzidetta del 15 novembre 1949

costituisce un termine costante ed invalicabile di riferimento in

riguardo agli elementi che debbono prendersi in considerazione ai fini

dello scorporo e della determinazione della superficie da scorporare.

Il provvedimento di espropriazione che, come quello in esame, è

stato emesso sulla base dei dati risultanti dal nuovo catasto entrato

in attuazione dopo il 15 novembre 1949, ha, quindi, violato le norme

dell'art. 4 della legge del 1950, n. 841, e perciò non può sottrarsi

alla dichiarazione di illegittimità nella parte che risulti essere

superiore a quella che in base al vecchio catasto era consentito

espropriare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta ogni eccezione pregiudiziale;

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente

della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2717, in relazione all'art. 4

della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione, in quanto il computo ai fini dell'espropriazione

è stato eseguito sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in

attuazione nel Comune di Pomarance dopo i 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI.

ECLI:IT:COST:1960:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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