Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4269, promosso con

l'ordinanza 30 maggio 1956 dal Tribunale di Bari, pronunciata nel

procedimento civile vertente tra Carrano Maria vedova Norante e Norante

Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente

Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 292 del Registro

ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il giorno 21 febbraio 1951 si apriva a Campomarino (Campobasso) la

successione ereditaria di Norante Vicenzo, in base a testamento a

favore della moglie superstite, Carrano Maria, e dei figli Domenico e

Anna Maria per la parte legittima, ed a favore dei nipoti ex filio del

de cujus, nati e nascituri, per la parte disponibile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n.

4269 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 24

gennaio 1953), veniva approvato il piano particolareggiato con il quale

l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria

in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria,

promuoveva nei confronti degli eredi suddetti la espropriazione di

terreni per complessivi ettari 660.47.36 in agro di Campomarino, come

quota determinata in base alla intera consistenza indivisa dei beni

ereditari.

La signora Maria Carrano vedova Norante, in proprio e quale

rappresentante della figlia minore Anna Maria Norante, e Domenico

Norante, in proprio e quale rappresentante delle figlie minori Maria

Cristina e Maria, convennero l'Ente di riforma davanti al Tribunale di

Bari e, secondo l'ordinanza del Tribunale, contestarono in via

incidentale la legittimità del decreto presidenziale di scorporo,

assumendo:

a) che, mediante l'avvenuta determinazione della quota di scorporo

rispetto all'intera consistenza del patrimonio ereditario indiviso,

l'Ente avrebbe violato la norma dell'art. 4, quarto comma, della legge

21 ottobre 1950, n. 841, la quale imponeva l'applicazione del computo

pro quota per l'espropriazione dei terreni trasferiti mortis causa

anteriormente alla data di entrata in vigore della norma stessa;

b) che detta data andrebbe determinata non in relazione al momento

della pubblicazione della legge stralcio (29 ottobre 1950), come

l'apparente dizione legislativa indurrebbe a ritenere, sibbene in

relazione al successivo momento (28 febbraio 1951) della entrata in

vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n.

67, mediante il quale furono determinati i territori ai quali la legge

era applicabile.

Con ordinanza 30 maggio 1956 il Tribunale di Bari, accogliendo

l'istanza degli eredi Norante, sospendeva il processo e rimetteva gli

atti alla Corte costituzionale, formulando la questione di legittimità

costituzionale, nei termini seguenti: "Se il provvedimento di scorporo,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1952,

n. 4269, sia viziato, per eccesso di potere legislativo, da

illegittimità costituzionale, per avere disposto l'espropriazione dei

terreni degli eredi Norante siti nell'agro del Comune di Campomarino

(Campobasso) mediante il computo della consistenza globale del

patrimonio anziché mediante l'applicazione del frazionamento pro quota

stabilito per i terreni trasferibili a causa di morte ai discendenti in

linea retta dall'art. 4, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n.

841, in relazione all'art. 1 della stessa legge e dell'art. 1, n. 8,

del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67".

Tale ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata a norma

di legge e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22

settembre 1956.

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si costituiva

tempestivamente l'Ente di riforma e interveniva il Presidente del

Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Questa riproponeva le eccezioni pregiudiziali comuni alle altre

cause in materia, concludendo in via principale perché fosse

dichiarata improponibile o comunque inammissibile la questione di

legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bari e, in

subordine, perché essa fosse dichiarata infondata, in base ad

argomentazioni che possono riassumersi nel modo seguente: la

disposizione inserita nella legge stralcio, che fissa l'entrata in

vigore di essa al 29 ottobre 1950, non avrebbe avuto senso se la legge

avesse dovuto spiegare tutti i suoi effetti indistintamente solo dopo

la concreta determinazione dei territori di riforma, demandata al

Governo, mentre quella disposizione si spiega proprio perché alla data

del 29 ottobre 1950 vollero fissarsi le condizioni obbiettive di

assoggettabilità allo scorporo delle persone fisiche e giuridiche. Considerato in diritto :

Nei riguardi delle eccezioni pregiudiziali proposta dall'Avvocatura

dello Stato ed a sostegno della loro reiezione la Corte non ha che da

richiamare quanto è stato chiarito nella precedente sentenza n. 59 del

13 maggio 1957.

La questione di legittimità costituzionale sollevata

nell'ordinanza del Tribunale di Bari è del tutto nuova, in quanto su

di essa non risultano precedenti, né in giurisprudenza né in

dottrina.

Per impostarla correttamente è opportuno rilevare che l'art. 26

della legge stralcio, 21 ottobre 1950, n. 841, dispone: "La presente

legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica "(pubblicazione

avvenuta il 28 ottobre 1950), derogando così. alla regola della

vacatio di quindici giorni prevista nell'art. 73, ultimo comma, della

Costituzione.

L'art. 4, quarto comma, della stessa legge, oggetto della questione

in esame, è così formulato: "I terreni trasferiti a causa di morte

dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge ai

discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di

detti discendenti". Esso è stato dettato in sostituzione, ai fini

della stessa legge stralcio, del terzo comma dell'art. 2 della legge

Sila, 12 maggio 1950, n. 230, il quale dispone: "Sono esclusi dal

computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti

in linea retta dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della

presente legge", evidentemente allo scopo di prolungare nel tempo la

deroga già concessa dalla legge Sila, per i trasferimenti mortis causa

ai discendenti diretti, al principio generale che aveva fissato alla

data del 15 novembre 1949 il termine unico di riferimento per

l'accertamento della consistenza dei patrimoni terrieri.

Sennonché la legge stralcio, come è noto, a differenza della

legge Sila, è essenzialmente una legge di delegazione, emanata per

consentire al Governo di procedere alla applicazione delle norme della

legge Sila, con le modificazioni ad esse apportate, ad altri territori

suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria (art. 1) e la sua

entrata in vigore significava che dal 29 ottobre 1950 il Governo

avrebbe potuto esercitare il potere ad esso conferito. Di qui il

problema sollevato dal Tribunale di Bari: se, quando una disposizione

della legge si riferisce alla data della sua entrata in vigore (art. 4,

quarto comma), intende alludere al momento indicato formalmente (nella

specie, il 29 ottobre 1950) ovvero a quello in cui sono entrati in

vigore nelle varie zone di riforma i provvedimenti presidenziali

emanati in attuazione della legge.

Si deve notare che la citata disposizione del quarto comma

dell'art. 4 non è la sola in cui si faccia riferimento alla data

dell'entrata in vigore della legge: nel sesto comma dell'art. 20 si

legge pure: "Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente

legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo (vale a

dire, gli enti incaricati della attuazione della legge) possono

impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1

gennaio 1948". Anche per questa norma potrebbe essere sollevata la

stessa questione, e la sua soluzione, che non potrebbe essere diversa

da quella adottata per il caso dell'art. 4, implicherebbe conseguenze

opposte nei confronti degli interessi rispettivamente appartenenti agli

espropriandi e agli enti di riforma.

Ritiene la Corte che la soluzione esatta sia quella adottata dal

decreto presidenziale impugnato, che mantiene alle parole della legge

il loro significato letterale: gli effetti collegati alla data

dell'entrata in vigore della legge si debbono riferire al 29 ottobre

1950.

Anzitutto è da tener presente che il principio generale, al quale

si è informata la legislazione in materia, è stato quello, già

ricordato, di fissare la consistenza dei patrimoni terrieri a un dato

momento, stabilito al 15 novembre 1949, e che pertanto le disposizioni

dell'art. 2 della legge Sila e dell'art. 4 della legge stralcio, che

hanno spostato la data per i trasferimenti mortis causa agli eredi sui

et necessari, fanno eccezione a una regola generale e non debbono

applicarsi oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 delle

disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile).

La interpretazione suggerita dagli eredi Norante, e che appare

condivisa dal Tribunale, è indubbiamente sottile ed elegante, ma

innegabilmente si discosta dalla lettera della legge e la supera,

quando alla espressione di entrata in vigore attribuisce un significato

diverso da quello comunemente usato e accettato, e cioè il significato

di "momento iniziale della concreta applicazione di essa (legge) nei

territori soggetti a regime espropriativo". E ciò non sembra

consentito, oltre che per le ragioni già esposte, anche perché

altrimenti la stessa espressione finirebbe con avere due contenuti

diversi.

Infatti, il 29 ottobre 1950 la legge stralcio è veramente entrata

in vigore, in quanto da quella data il Governo è stato investito dei

poteri conferitegli con l'art. 1 ed ha potuto esercitarli, e pertanto

si sono verificati immediatamente taluni effetti della legge stessa nel

mondo giuridico; la ammissione, del tutto ovvia, che per l'avveramento

di ulteriori effetti sia stato necessario il concorso di altri eventi,

non sembra sufficiente a giustificare la costruzione di un concetto

nuovo, che potrebbe chiamarsi della entrata in vigore progressiva delle

leggi, il quale porterebbe ad una confusione fra due tipi di eventi ben

distinti: la inserzione di una norma o di un complesso di norme

nell'ordinamento giuridico (che è l'entrata in vigore) e l'avveramento

dei presupposti, di fatto e di diritto, al quale possono essere

subordinate la nascita, le modificazioni e la estinzione delle

situazioni soggettive attive e passive regolate dalle norme stesse.

Non la necessità di dare un senso alla disposizione finale della

legge stralcio, posta in evidenza dall'Avvocatura generale dello Stato,

ma la incongruenza di una soluzione, che attribuirebbe troppi

significati ad una stessa espressione, in parte conformi ed in parte

difformi da quello noto generalmente, convincono che il problema

proposto dal Tribunale di Bari deve essere risolto negativamente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4269,

in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,

della Costituzione, nell'art. 4, comma quarto, della legge 21 ottobre

1950, n. 841, e nell'art. 1, n. 8, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, proposta con l'ordinanza 30 maggio

1956 del Tribunale di Bari pronunciata nella causa civile vertente fra

Carrano Maria ved. Norante e Norante Domenico e la Sezione speciale per

la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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